La Cassazione cerca di far chiarezza sulla tassazione del trust

La Cassazione cerca di far chiarezza sulla tassazione del trust (commento a Corte di Cassazione Ordinanza n. 734 del 15.01.2019)

La Cassazione cerca di far chiarezza sulla tassazione del trust

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione tornano nuovamente a confrontarsi tra di loro sullo spinoso tema della tassazione del Trust.

Innanzitutto è bene riprendere sia il concetto di “Trust”, sia come esso normalmente funziona, sia le norme basilari in tema di tassazione di atti a titolo gratuito, per poi affrontare quanto sostenuto dalla Cassazione.

 

La normativa in materia di tassazione in Italia può essere così riassunta:

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che disciplina le imposte sui redditi di persone fisiche e delle società;

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che disciplina l'imposta di registro;

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l’IVA (imposta sul valore aggiunto);

- D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che disciplina le imposte ipotecaria e catastale;

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l'imposta di bollo.

Oltre a detti “testi unici” possiamo aggiungere un ultimo testo unico corposo che disciplina tutti gli atti a titolo gratuito, e precisamente il D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.

 

L’imposta di successione e donazione, trattata dal legislatore in materia unitaria, come oggi la conosciamo è stata oggetto delle seguenti principali riforme (come richiamate espressamente dagli Ermellini nella Sentenza in commento):

- art. 2, commi da 47 a 53, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, comportanti la reintroduzione del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 ovvero della normativa generale in tema di imposta sulle successioni e donazioni, con introduzione delle aliquote principali tuttora in vigore, di cui infra;

- art. 1 commi da 77 a 79, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), comportante l’introduzione di una differente franchigia e aliquota per fratelli e sorelle e per le persone portatrici di handicap riconosciuto grave;

- art. 1, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che ha esteso l’esenzione già applicata ai trasferimenti tramite “patti di famiglia” anche al coniuge.

 

E’ importante ricordare che l’imposta è unica. Capita molto spesso sentire persone che vogliono donare oggi per non pagare l’imposta di successione domani. Non è così. Pagherete la stessa imposta, solo che oggi la chiamate “imposta di donazione” e domani (in forza di successione mortis casua) l’avreste chiamata “imposta di successione”. Il legislatore, senza aprire discussioni sulla natura giuridica, considera la donazione come una anticipazione della successione, ecco perché le aliquote sono le stesse, regolate con la stessa normativa. L’unica incongita che risolvete donando oggi è sapere quale sia l’alqiuota applicata, aliquota che può cambiare nel tempo.

 

Di seguito le aliquote attualmente in vigore (come inserite nel 2006) dell’imposta di donazione e successione, ovvero dei trasferimenti tramite donazione e per causa di morte:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 %;

a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 %;

b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6 %;

c) devoluti a favore di altri soggetti: 8 %.

Se il beneficiario di detti trasferimenti e' una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.500.000 euro.

 

Il legislatore, civilisticamente, ha riconosciuto l’esistenza del negozio straniero denominato “Trust” con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, che ha semplicemente ratificato e dato esecuzione alla convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, adottata da L'Aja il 1° luglio 1985.

Il “Trust” nasce dalla tradizione di paesi di “common law” ove il concetto di “Fiducia” (traduzione letterale di “Trust” dall’inglese, anche se il significato è più complesso) ha più rilevanza che da noi.

Riprendendo le parole della Convenzione, “per “trust” s'intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente (o disponente o settlor) - con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Il trust presenta le seguenti caratteristiche:

a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

Esso quindi consta di un momento unitaria con cui un “bene” viene “trasferito” (dal disponente/proprietario al “trustee”/gestore) ma al solo fine di attuare uno scopo, ad esempio di gestire il bene e dividerne i frutti tra i discendenti del disponente, e magari dopo un certo addirittura trasferie a detti discendenti il bene stesso”.

 

Altro istituto che il legislatore ha disciplinato, seppur molto approssimativamente, è il “vincolo di destinazione”, inserito solo nel 2006.

Esso, secondo quanto si ricava dall’art. 2645-ter del Codice Civile, implica un atto (in forma di atto pubblico) con cui si appone un vincolo ad un bene (ricompreso nella categoria dei beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, ivi comprese le quote di SRL) destinandolo (per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria) alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma del codice civile.

Nel “trust”, in generale, il trasferimento del bene ad un soggetto terzo, il “trustee”, appare necessario, in quanto andrà altresì a formare una “massa separata” dal disponente, ovvero dal proprietario che istituisce il trust, mentre nel “vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.” il trasferimento del bene è oggi ammesso dalla dottrina ma non è assolutamente necessario. Il bene più essere tranquillamente vincolato senza essere trasferito, ma restando di proprietà di colui che vi appone il vincolo, come si fa per il fondo patrimoniale senza trasferimento del bene, ovvero nella maggior parte dei casi.

 

Nel 2006 il legislatore nel riformare la disciplina sulla tassazione di donazioni e successioni, dispone letteralmente che “è istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione” (art. 2 comma 47 D.L. 262/2006) che poi continua richiamando sopra citato D. Lgs. 346/1990.

Qui nascono i problemi, in tema di tassazione, affrontati e non ancora unitariamente risolti dalla giurisprudenza. Il legislatore, con la solita poca considerazione del trust e in generale di quello che accade fuori dalla sua ristretta visuale romana, non si accorge che non ha regolato pienamente il tutto ma ha solo creato una grande confusione. Si consideri altresì che il trust, in Italia, come tuttora (anche se con le dovute attenuazioni dopo l’inserimento dell’art. 292-bis c.c. nel 2015) succede per fondo patrimoniale e vincolo di destinazione, è stato da molti utilizzato solo per cercare di eludere i propri creditori, tra cui, in primis, l’Agenzia delle Entrate, cercando altresì di attuare detta elusione con il maggior risparmio di imposte indirette.

Il legislatore sottopone la tassazione dei due istituti in esame sotto l’unica categoria dei “vincoli di destinazione”.

 

La Suprema Corte di Cassazione si trova di fronte, per l’ennesima volta, al suddetto problema. Nel caso di specie, di seguito ecco quanto accaduto:

1. atto notarile avente ad oggetto l’istituzione del trust e registrazione:

- in data 13 febbraio 2008 il Notaio D.M. stipulava un atto istitutivo di un trust, avente ad oggetto beni immobili, regolato dalla Trusts (Jersey) Law 1984 e successive modificazioni;

- tale atto veniva registrato con il pagamento delle imposte di registro (considerando l’atto soggetto all’imposta di registro e non a quella di donazione, oltre a non applicarla proporzionalmente), ipotecaria e catastale in misura fissa;

2. liquidazione della diversa imposta da parte dell’Agenzia delle Entrate:

- l'Agenzia delle Entrate, Ufficio locale di Empoli, con avviso di liquidazione richiedeva, successivamente, il pagamento: 1. dell'imposta di donazione nella misura del 6%; 2. dell'imposta ipotecaria e catastale proporzionale. L'Ufficio motivava l'avviso di liquidazione tenendo conto che la costituzione di beni in trust rileva ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, con la conseguenza che il conferimento dei beni nel trust vi andava assoggettato in misura proporzionale, dovendosi, ai fini dell'applicazione delle aliquote e delle relative franchigie, guardare al rapporto intercorrente tra il disponente ed il beneficiario finale. Riteneva altresì dovute le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, in quanto la loro applicazione non dipendeva dall'individuazione del beneficiario finale.

3. I grado di giudizio:

- avverso il suddetto avviso di liquidazione proponeva ricorso il notaio rogante, chiedendo l'annullamento dell'avviso impugnato e deducendo a tal fine, tra l'altro, che solo successivamente, quando il trustee, così realizzando il programma predisposto dal disponente nell'atto istitutivo, avrebbe attribuito il trust fund ai beneficiari, si sarebbe integrato il presupposto impositivo;

- si costituiva l’Agenzia delle Entrate, chiedendo che fosse confermata la legittimità dell'atto impugnato, ritenendo corretta l'applicazione dell'imposta di donazione nella misura del 6%, essendo il beneficiario finale individuabile nei parenti sino al determinato grado, e dell'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale (rispettivamente del 2% e dell'1%), dal momento che tali imposte erano dovute per le formalità della trascrizione e per le volture catastali di atti che hanno ad oggetto il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari.

- la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con decisione n. 30 del 23 ottobre 2008, accoglieva il ricorso, mettendo in evidenza che, solo una volta realizzato il programma predisposto dal settlor, con conseguente attribuzione dei beni segregati nel trust fund ai beneficiari da parte del trustee, si sarebbe realizzato il presupposto impositivo;

4. II grado di giudizio:

- avverso la suddetta decisione proponeva appello l'Agenzia delle Entrate, sostenendo che, se si fosse individuato il momento impositivo nella attribuzione di beni solo "a favore" dei beneficiari finali, si sarebbe omesso di considerare che già al momento in cui il trust viene costituito vi può essere una attribuzione di beni a favore del trustee.

- con sentenza del 17.11.2011, la Commissione Tributaria Regionale di Firenze rigettava l'appello, sulla base, per quanto qui ancora rileva, delle seguenti considerazioni:

4.1) oggetto della controversia era un trust "liberale" costituito da una persona fisica mediante il trasferimento in trust di beni immobili, ove i beneficiari finali (elencati) non erano individuabili al momento dell'istituzione del trust, in quanto la loro concreta e definitiva individuazione dipendeva dal verificarsi di taluni eventi futuri ed incerti;

4.2) se vi è una liberalità indiretta e se le aliquote e le franchigie andavano determinate in ragione dei legami di parentela, la capacità economica tassabile non poteva che essere l'incremento patrimoniale conseguito dagli stessi, sicchè era irrilevante l'effetto segregativo valorizzato dall'Agenzia delle Entrate per giustificare la generale attribuzione della soggettività passiva del trust, in quanto era più corretto avere riguardo all'effettivo manifestarsi di un effetto traslativo ed al termine ultimo dell'arricchimento;

4.3) il d.l. n. 262/2006, infatti, nel reintrodurre il tributo successorio, ha ampliato, rispetto al passato, la sfera applicativa, coprendo, adesso, anche i vincoli di destinazione, ma non ha mutato l'assetto strutturale dell'oggetto d'imposta, con la conseguenza che i diversi presupposti imponibili, e pertanto anche i nuovi, rilevano se, ed in quanto, si verifica un incremento patrimoniale per un soggetto diverso dal disponente;

4.4) era, quindi, condivisibile quanto asserito dai giudici di prime cure, là dove avevano affermato che "l'oggetto del prelievo in materia di vincoli di destinazione (e quindi di trust) è costituito dall'incremento netto di ricchezza conseguito dal beneficiario dell'elargizione, quindi del suo effettivo arricchimento";

4.5) non ogni atto di trasferimento a titolo gratuito andava sottoposto al tributo successorio, ma solo quello che determinava un arricchimento del soggetto beneficiario dello stesso, poiché diversamente si sarebbe finito col tassare una fattispecie concreta priva della capacità economica oggetto del tributo e, dunque, nei confronti di un soggetto che risultava totalmente estraneo ad ogni forma di arricchimento;

4.6) in definitiva, per i trust, ed i vincoli di destinazione in genere, il momento di applicazione del tributo era legato alla presenza di beneficiari determinati e diritti equitativi definitivi;

5. ricorso per Cassazione:

- l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza di appello, sulla base di due motivi: deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 47 e 49, del d.l. n. 262/2006 (conv. in I. n. 286/2006), in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., per non aver considerato che le dette disposizioni indicano quale presupposto dell'imposta la mera costituzione di un vincolo di destinazione, non prescrivendo che l'imponibilità dell'operazione resti subordinata al trasferimento del bene al beneficiario finale.

 

Fin qui, dai fatti descritti, si conferma il dibattito che viene quotidianamente affrontato nei Tribunali e negli studi notarili nel momento in cui si parla di tassazione dell’atto istitutivo di un trust.

C’è chi applica alla lettera la legge sostenendo che il D.L. 262/2006 assoggetta a tassazione letteralmente la costituzione del vincolo di destinazione (equiparato ai nostri fini al trust, secondo il legislatore italiano), senza a nulla rilevare che vi sia un trasferimento di bene e che si possa o no identificare il beneficiario finale, così applicando l’imposta di donazione proporzionale, e chi sostiene, come nel nostro caso il notaio, che si debba applicare l’imposta fissa.

 

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza della Sezione Quinta Civile, ovvero la Sezione tributaria, n. 734 del 15 gennaio 2019, analizza il caso riprendendo la problematica generale in merito a cosa implichi realmente costituire un trust, alla scelta del legislatore, e alle discordanti opinioni giurisprudenziali finora riscontrate.

Secondo la Suprema Corte detto motivo di ricorso è fondato, in quanto “il trust, secondo lo schema tipico emergente dall'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1985, concretizza un'entità patrimoniale costituita da un insieme di rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente, in rapporto a beni posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.

Era discusso quale fosse il regime impositivo dell'atto e se l'imposizione dovesse realizzarsi fin dall'inizio ovvero solo al momento delle attribuzioni patrimoniali dal trust fund al beneficiario.

 

Detta discrasia di vedute, secondo il sottoscritto, lascia il tempo che trova in quanto è chiaro ed evidente che il trust implica il trasferimento del bene dal disponente al trustee. In tal senso è molto chiara la convezione del 1985 come anche la definizione generale di trust rintracciabile nelle principali normative straniere.

Si può discutere sul fatto che sia solo un mero trasferimento strumentale. In tal senso però verrebbe da obiettare che esso non è solo strumentale ma che ha una sua autonomia, permettendo di derogare, grazie al negozio di trust alla responsabilità patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.

 

La Corte riprende un’altra problematica. Si è sostenuto che il trust dovesse essere piuttosto assoggettato alla tassazione di cui all’art. 9 della tariffa, parte I, del D.P.R. 131/1986, relativa all’imposta di registro.

La Corte rammenta che il presupposto per l’applicazione dell’imposta di registro è l'onerosità, non presente nel trust. L’onerosità è una caratteristica diversa dal fatto che un qualsiasi negozio abbia un valore economico. La donazione di un immobile è un negozio a titolo gratuito, non oneroso, pur avendo l’immobile un valore economico.

La Suprema Corte ricorda che l'art. 9 della tariffa, parte I, rappresenta una clausola di chiusura finalizzata a disciplinare tutte le fattispecie fiscalmente rilevanti diverse da quelle indicate nelle restanti disposizioni, purché però si tratti di fattispecie onerose, e in questo specifico senso aventi un contenuto patrimoniale. La norma non può essere intesa in modo dissociato dal contesto dell'art. 43, comma 1, del d.p.r. n. 131 del 1986 che fissa, anche ai fini specifici, la base imponibile dell'imposta. Rileva, in particolare, la disposizione contigua di cui alla lett. h) di tale ultima previsione, che, quanto appunto alle "prestazioni a contenuto patrimoniale", indica come base imponibile l'ammontare "dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto". Il che rappresenta dimostrazione del fatto che, ai sensi dell'art. 9 della tariffa, la prestazione "a contenuto patrimoniale" è la prestazione onerosa (così citando le precedenti Cass. n. 975/2018; Cass. n. 25478/2015).

 

La normativa sul trust, secondo la Corte, prevede l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito "e sulla costituzione di vincoli di destinazione", alla luce del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

 

La Corte affronta una digressione sulla questione concernente il momento in cui si realizza il presupposto impositivo nel caso di costituzione di un trust. A tal riguardo si assiste, secondo la medesima Corte di Cassazione, all'interno della Sezione Quinta, ad un apparente contrasto di vedute. Invero, secondo un indirizzo che sembrerebbe allo stato prevalente, il trasferimento del bene dal settlor al trustee avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del trust, sicchè detto atto sarebbe soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (Sez. 5, Sentenza n. 975 del 17/01/2018). In particolare, in tema d'imposta ipotecaria e catastale, l'istituzione di un "trust" cd. "autodichiarato", con conferimento di immobili per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest'ultimo, sarebbe riconducibile alla donazione indiretta e sarebbe soggetto all'imposta in misura fissa, atteso che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzano solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (Sez. 5, Sentenza n. 21614 del 26/10/2016). In definitiva, in caso di costituzione di un "trust" a titolo gratuito, espressione di liberalità, non si applicherebbe il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, poiché il trasferimento dei beni al "trustee" avrebbe natura transitoria e non esprimerebbe alcuna capacità contributiva, sicché il presupposto d'imposta si manifesterebbe, ripetesi, solo con il trasferimento definitivo di beni dal "trustee" al beneficiario (Sez. 5, Sentenza n. 25478 del 18/12/2015). A fronte di tale apparentemente maggioritario orientamento, se ne pone un altro, secondo cui l'atto con il quale il disponente vincoli propri beni al perseguimento della finalità di rafforzare una generica garanzia patrimoniale già prestata, nella qualità di fideiussore, in favore di alcuni istituti bancari, pur non determinando il trasferimento di beni ad un beneficiario e l'arricchimento di quest'ultimo, nondimeno è fonte di costituzione di un vincolo di destinazione, sicché resta assoggettato all'imposta prevista dall'art. 2, comma 47, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 23 novembre 2006, n. 286, la quale - accomunata per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali - a differenza delle imposte di successione e donazione, che gravano sui trasferimenti di beni e diritti "a causa" della costituzione dei vincoli di destinazione, è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione del vincolo (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3735 del 24/02/2015). Non manca, poi, chi sostiene che mediante il "trust" si costituirebbe un vincolo di destinazione idoneo a produrre un effetto traslativo in favore del "trustee", sebbene funzionale al successivo ed eventuale trasferimento della proprietà dei beni vincolati ai soggetti beneficiari, che dovrebbe essere assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni, facendo emergere la potenziale capacità economica, ex art. 53 Cost., del destinatario del trasferimento. In applicazione di tale principio, Sez. 5, Sentenza n. 13626 del 30/05/2018 ha ritenuto assoggettato a detta imposta, in luogo di quella di registro, un "trust" finalizzato alla liquidazione di beni nell'interesse dei creditori.

 

La Suprema Corte continua il proprio ragionamento tornando sul fatto che occorre domandarsi se il trust rientri nell'ambito dei 'vincoli di destinazione' che il comma 47 dell'art. 2 citato prende in considerazione (in alternativa ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito) ai fini della sottoposizione all'imposta sulle successioni e donazioni.

Gli argomenti principali su cui si fonda l'indirizzo cd. minoritario sono due:

1. Un primo argomento è di tipo letterale. Il tenore dell'art. 2, comma 47, menzionato evidenzierebbe che l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione (argomento, di contro, speso dalla sentenza n. 21614/2016 per escludere l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni), come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale, bensì direttamente, ed in sè, sulla costituzione dei vincoli. Sarebbe, dunque, colpito un fenomeno patrimoniale del tutto diverso e distinto rispetto a quello investito dalla imposta sulle successioni e donazioni (prevista nel medesimo comma). Perciò, secondo la Corte, apparirebbero incongrue tutte le riflessioni che collegano la tassazione alla identificazione di un qualche "utile" o "vantaggio" percepito da un soggetto, e che quindi — ad esempio - collegano l'onere tributario alla acquisizione dei beni da parte di un soggetto legittimato ad utilizzarli a proprio esclusivo vantaggio. Ragionando in tal modo, secondo la Corte, logicamente, si rinvierebbe sine die la tassazione (o la si escluderebbe), ove questo vantaggio non derivasse dal negozio costitutivo del vincolo.

Ciò che merita attenzione è che il disponente perda la disponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinati poteri che possano competergli in base alle norme costitutive. Nel momento stesso in cui si crea una separazione patrimoniale da destinazione si assisterebbe ad una riduzione del patrimonio del soggetto disponente. L'atto di conferimento dei beni in trust viene concepito come atto funzionale e prodromico al successivo trasferimento a favore dei beneficiari. Non è revocabile in dubbio che mediante il "trust" si costituisca un vincolo di destinazione (Sez. 5, Sentenza n. 13626 del 30/05/2018; v. anche Sez. 5, Sentenza n. 21614 del 26/10/2016, secondo cui la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari).

In definitiva, secondo la tesi in esame, l'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione sarebbe un'imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa, secondo la Corte, riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio- materiale, alle disposizioni del d.lgs. n. 346 del 1990, ma conserverebbe connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell'imposta classica sulle successioni e sulle donazioni.

La materiale percezione dell'utilità, ossia, secondo la tradizionale impostazione, l'arricchimento, apparterrebbe all'esecuzione del programma di destinazione, che, per conseguenza, non rileverebbe ai fini dell'individuazione del momento del prelievo tributario sulla costituzione del vincolo, ma dopo, anche ai fini della eventuale riliquidazione delle aliquote e delle franchigie. L'attribuzione patrimoniale in trust, allora, determinando la costituzione del vincolo di destinazione, andrebbe assoggettata alla relativa imposta, indipendentemente dalla successiva attuazione della destinazione impressa al danaro (cfr. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3737 del 2015).

2. Il secondo argomento posto alla base dell'indirizzo minoritario è di tipo logico-sistematico. Giustamente la Corte sottolinea che se questa imposta necessitasse del trasferimento e, quindi, dell'arricchimento, essa sarebbe del tutto superflua, risultando sufficiente quella classica sulle successioni e sulle donazioni, nelle quali il presupposto d'imposta è, appunto, il trasferimento, quantunque condizionato o a termine, dell'utilità economica ad un beneficiario: si prospetterebbe, in definitiva, l'interpretatio abrogans della disposizione in questione.

In conclusione, alla luce dell'intervento normativo, andrebbe disattesa la pregressa affermazione secondo cui il trust dovrebbe scontare soltanto l'imposta di registro in misura fissa.

Da ultimo la proporzionalità dell'imposta sarebbe prevista ex lege dall'art. 2, comma 49, del d.l. citato, il quale contempla aliquote differenti a seconda del rapporto che intercorre tra il disponente ed i beneficiari finali, e l'eventuale trasferimento finale dei beni in favore del o dei beneficiari non dovrebbe essere sottoposto ad alcuna imposta, atteso che tale trasferimento altro non rappresenterebbe se non l'attuazione del programma insito nel trust.

 

L'orientamento allo stato prevalente rileva che "l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i «vincoli di destinazione», con la conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari" (Cass. n. 4482 del 2016; Cass. ord. sez. VI , n. 5322 del 2015; Cass., ord., sez. VI n. 3886 del 2015; Cass., ord. sez. VI n. 3737 del 2015; Cass., ord. sez. VI n. 3735 del 2015).

Per quanto la tesi minoritaria esposta colga alcuni dei riflessi immediati dell'art. 2, commi 47 e 49, del d.l. n. 262/2006 sul regime impositivo degli atti costitutivi di trust, secondo la Suprema Corte si lascia preferire l'orientamento opposto, sia pure con alcune precisazioni.

In primo luogo, viene condivisa la lettura della intentio legis nel senso di evitare, attraverso l'introduzione dell'art. 2, commi 47 e ss., d.l. n. 262 cit., che un'interpretazione restrittiva della istituita nuova legge sulle successioni e donazioni disciplinata mediante richiamo al già abrogato d.lgs. n. 346 cit. possa dar luogo a nessuna imposizione anche in caso di reale trasferimento di beni e diritti ai beneficiari quando lo stesso sia stato collocato all'interno di una fattispecie di «recente» introduzione come quella dei «vincoli di destinazione» e quindi non presa in diretta considerazione dal ridetto «vecchio» d.lgs. n. 346 cit. (così, in parte motiva, Cass. n. 21614/2016).

In secondo luogo, in base al primo comma dell'art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 (intitolato "Denuncia di eventi successivi alla registrazione"), «L'avveramento della condizione sospensiva apposta ad un atto, l'esecuzione di tale atto prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di eventi che, a norma del presente testo unico, diano luogo ad ulteriore liquidazione di imposta devono essere denunciati entro venti giorni, a cura delle parti contraenti o dei loro aventi causa e di coloro nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, all'ufficio che ha registrato l'atto al quale si riferiscono». In quest'ottica, per quanto l'effetto traslativo in favore dei beneficiari non renda necessaria la stipula di un apposito atto (verificandosi automaticamente), gli stessi beneficiari sono tenuti a denunciare tempestivamente il verificarsi dell'evento indicato nel negozio costitutivo del trust all'ufficio che lo ha registrato. In quella sede l'Agenzia sarà posta nelle condizioni di sottoporre ad eventuale tassazione maggiorata la complessiva operazione posta in essere.

In terzo luogo, solo una volta che si realizzerà l'effetto traslativo si potrà, in alcune evenienze (allorquando, cioè, nell'atto costitutivo vengano individuati numerosi soggetti, magari in via gradata, a seconda che si verifichino o meno determinati eventi dedotti), individuare con precisione gli effettivi beneficiari, in tal guisa determinando, per l'effetto, l'aliquota (oscillante tra il 4 e 1'8%, a seconda del rapporto che intercorre tra il disponente ed il beneficiario) in concreto applicabile in sede di tassazione indiretta.

 

Nel caso, ad esempio, in cui il trust sia costituito con lo scopo di destinare gli eventuali beni oggetto di segregazione alla soddisfazione di creditori, gli atti di disposizione degli stessi sconteranno la tassazione all'uopo prevista (essendo solo il ricavato vincolato alla destinazione ab initio impressa), laddove non è da escludere che i cespiti in fine ritornino al disponente, una volta estinti i debiti.

Tuttavia, ciò non esclude tout court che in alcune fattispecie sia possibile valutare sin da subìto se il disponente abbia avuto la volontà effettiva di realizzare, sia pure per il tramite del trustee, un trasferimento dei diritti in favore di terzo. E' il caso di recente analizzato da Sez. 5, Sentenza n. 13626 del 2018, che si sostanziava in un atto costitutivo di un trust avente ad oggetto quote di partecipazione in una s.r.l. avente lo scopo di alienare le stesse e di provvedere proporzionalmente al pagamento dell'esposizione debitoria della disponente. E' chiaro, infatti, che, allorquando il beneficiario sia unico e ben individuato (determinando, nel caso di specie, in assenza di rapporti di parentela con la disponente, l'applicazione dell'aliquota massima dell'8%) ed il negozio costitutivo non preveda, neppure in via subordinata, il ritorno dei beni in capo al settlor, l'operazione dismissiva evidenzi, in assenza di provati intenti elusivi, una reale volontà di trasferimento, con la conseguente applicabilità immediata dell'aliquota di volta in volta prevista.

 

A differenti conclusioni deve, invece, pervenirsi con riferimento al trust cd. autodichiarato, che si realizza allorquando le figure del disponente e del trustee coincidano e che vede il suo fenomeno estremo nell'evenienza in cui il beneficiario finale si identifichi con lo stesso settlor. In questa ipotesi non può non considerarsi che nel trust autodichiarato vi è coincidenza tra il disponente e il trustee, quando non accada addirittura che il disponente si auto nomini quale beneficiario. Alla luce dei principi costituzionali, legati alla capacità contributiva ex art.53 Cost., è legittima l'imposta proporzionale qualora il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento.

 

Coerentemente con la natura e l'oggetto del tributo, la Cassazione rimarca che “sono rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro”. Il vincolo di destinazione, in tal caso, è idoneo a produrre un effetto traslativo funzionale al (successivo ed eventuale) trasferimento della proprietà dei medesimi beni vincolati a favore di soggetti beneficiari diversi dal soggetto disponente, senza alcun effetto di segregazione del bene.

 

In definitiva, secondo la citata Ordinanza della Suprema Corte (Ordinanza della Sezione Quinta Civile, ovvero la Sezione tributaria, n. 734 del 15 gennaio 2019) “appare troppo rigido l'orientamento che ritiene, invece, che l'imposta proporzionale sia automaticamente collegata alla costituzione dei vincoli senza valutarne gli effetti” (come anche Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 5322 del 2015; Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 3886 del 2015; Sez. 6 - 5, Ord. n. 3737 del 2015).

Sostiene la Corte che “si debba valutare caso per caso, soprattutto nel trust autodichiarato, se sia o meno riconducibile alla donazione indiretta, considerando che la "segregazione", quale effetto naturale del vincolo di destinazione, non comporta, però, alcun reale trasferimento o arricchimento, che si realizzeranno solo a favore dei beneficiari, successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (cfr., in tal senso, Cass. Sez. 5, del 26/10/2016 n. 21614).

Se il trasferimento dei beni al "trustee" ha natura transitoria e non esprime alcuna capacità contributiva, il presupposto d'imposta si manifesta solo con il trasferimento definitivo di beni dal "trustee" al beneficiario e non può applicarsi il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale. L'imposta sulle donazioni e sulle successioni ha come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, e la stessa non può applicarsi se il trust è stato costituito senza conferimento, scontando in questo caso soltanto l'imposta fissa di registro.”.

 

Secondo la Corte la sola interpretazione letterale dell'art. 2, comma 47, in forza della quale sarebbe stata istituita un'autonoma imposta «sulla costituzione dei vincoli di destinazione» disciplinata con il rinvio alle regole contenute nel d.lgs. n. 346 cit. e avente come presupposto la loro mera costituzione, “sarebbe incostituzionale, per le ragioni già evidenziate, per violazione dell'art. 53 Cost. dovendosi procedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata nel senso prospettato.”.

 

Tornando al caso reale sottoposto all’attenzione della Corte, il disponente ha costituito un trust, individuando come “beneficiari finali sé stessa e/o parenti fino al quarto grado sulla base di una serie di eventi futuri ed incerti”. Secondo la Corte, la lettura offerta del dato normativo fiscale, il quale deve tenere in debito conto il sistema fiscale complessivo e, come detto, le ragioni di ordine costituzionale, legate alla capacità contributiva ex art. 53 Cost., fanno ritenere legittima l'applicazione dell'imposta prevista dal TU n. 346/90 qualora, come nella fattispecie, il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento. Coerentemente con la natura e l'oggetto del tributo, sono, invero, rilevanti i vincoli di destinazione in grado di determinare effetti traslativi in vicende non onerose, collegati al trasferimento di beni e diritti, che realizzano un incremento stabile, misurabile in moneta, di un dato patrimonio con correlato decremento di un altro.

 

Si potrebbe concludere che il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e il “trust” sono soggetti all’imposta di donazione proporzionale ogni qualvolta vi sia trasferimento dei beni e il trasferimento a favore dell'attuatore faccia emergere la potenziale capacità economica del destinatario (immediato) del trasferimento. In caso contrario il mero atto di istituzione del vincolo o del trust è soggetto all’imposta fissa, con applicazione dell’imposta di donazione proporzionale solo successivamente, ovvero nel momento in cui avviene il reale e finale trasferimento del bene al beneficiario, però rimane anche in tal senso una questione aperta, finchè la stessa Corte di Cassazione ammetta posizioni interne, il legislatore non chiarisca la reale interpretazione del comma 47 e l’Agenzia delle Entrate continui a cercare di tassare qualsiasi cosa accada senza ragionamenti sistematici.

 

Avv. Davide G. Daleffe

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Ordinanza  n. 734 del 15/01/2019

 


Ritenuto in fatto

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