Legittima la depenalizzazione del reato di ingiuria

La Corte costituzionale si è espressa sulla legittimità costituzionale della depenalizzazione dell’ingiuria ex art. 594 c.p., ritenendola legittima. Corte Costituzionale sentenza 37/2019

Legittima la depenalizzazione del reato di ingiuria

Depenalizzazione ingiuria: onore quale bene fondamentale e diritto inviolabile dell’uomo

Il giudice a quo1 rilevava che «l’onore costituisce uno dei beni fondamentali della persona umana riconosciuto tra i diritti inviolabili dell’uomo di cui all’art. 2 della Costituzione», quindi «un bene giuridico ascritto nel rango dei diritti essenziali, assoluti, personali, non patrimoniali, inalienabili, intrasmissibili, imprescrittibili, originari e innati… estrinsecazione, nelle società democratiche, del fondamentale principio di uguaglianza di tutti gli essere umani che trova le sue profonde radici nel principio del rispetto per ogni persona, per ogni essere umano, senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

Il giudice rimettente riteneva dunque che la depenalizzazione dell’ingiuria determina «la fuoriuscita del bene dell’onore e del decoro dal sistema di tutela pubblicistica dei diritti fondamentali»,a fronte del fatto che nell’ordinamento non ci sono «diritti inviolabili di cui all’art. 2 della Costituzione che non siano protetti anche dalle norme penali, proprio in virtù della massima tutela che ad essi viene garantita».

All’uopo si richiamavano alcuni principi formulati dallo stesso Giudice delle leggi, che annovera l’onore «tra i beni e gli interessi inviolabili in quanto essenzialmente connessi con la persona umana»2, ritenendo anche che gli artt. 2, 3 e 13 co. 1 Cost. «riconoscano e garantiscano i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali rientrano quelli del proprio decoro, del proprio onore, della propria rispettabilità, riservatezza, intimità e reputazione, sanciti espressamente negli artt. 8 e 10 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo»3.

La tutela penalistica, quindi, risulterebbe imprescindibile, posto che le norme penali «sono poste ontologicamente, a difesa dei diritti inviolabili dell’essere umano…sia per l’efficacia deterrente della sanzione penale che per l’inadeguatezza delle sanzioni amministrative o civili che appaiono inconciliabili a prevenire, ricomporre o reprimere le condotte lesive dei diritti fondamentali».

 

Depenalizzazione ingiuria: disparità di trattamento con la diffamazione

Inoltre, il giudice a quo sosteneva che la depenalizzazione del reato di ingiuria avrebbe determinato un’irragionevole disparità di trattamento rispetto al reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p., delitto riconducibile «alla stessa medesima ratio e allo stesso diritto fondamentale», distinguendosi solamente per la presenza o meno dell’offeso al momento della condotta.

Senza contare che così sarebbe attuata una disparità di tutela processuale, stante che la deposizione testimoniale della persona offesa potrebbe essere posta a fondamento della decisione nel processo penale, mentre ciò non potrebbe avvenire nel giudizio civile, in cui la parte non può testimoniare a favore di sé stessa.

 

Depenalizzazione ingiuria: discrezionalità incondizionata del Legislatore

La Corte costituzionale ha evidenziato che l’abrogata disposizione che criminalizzava l’ingiuria aveva a oggetto condotte diverse da quelle costitutive del delitto di diffamazione, che presuppongono una manifestazione offensiva dell’onore altrui diretta non alla vittima, ma a terze persone.

Secondo la Corte, «dal riconoscimento di un diritto come “fondamentale” non discende, necessariamente e automaticamente, l’obbligo per l’ordinamento di assicurarne la tutela mediante sanzioni penali», dal momento che, di regola, il Legislatore è libero di valutare se sia necessario apprestare tutela penale a un determinato diritto fondamenta, ovvero se proteggere il diritto mediante strumenti alternativi, purché efficaci, quindi meno incidenti sui diritti fondamentali del trasgressore, nella logica dell’extrema ratio della tutela penale.

Come spiega il Giudice delle leggi, l’onore è un diritto fondamentale per cui non si apprezzano obblighi di incriminazione, di origine costituzionale o sovranazionale, che limitano la discrezionalità del Legislatore nella determinazione delle modalità della sua tutela, che ben potrà essere affidata ai tradizionali rimedi aquiliani e a sanzioni pecuniarie di carattere civile, come quelle apprestate dal D. Lgs. 7/2016.

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

_______________

1 - «Con ordinanza del 24 gennaio 2017 (r. o. n. 70 del 2017), il Giudice di pace di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, lettera a), numero 2), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) e dell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7 (Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui dispongono l’abrogazione dell’art. 594 del codice penale».

2 Corte costituzionale n. 86/1972 e n. 38/1973

3 Corte costituzionale n. 38/1973.

 

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte Costituzionale, Sentenza n. 37 dep. 6/03/2019

 

SENTENZA

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati