Modifica al regime delle sanzioni per il mancato versamento imposta di bollo su fatture elettroniche

Il decreto fiscale 2019 prevede una modifica al regime delle sanzioni per il mancato o insufficiente versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124

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Modifica al regime delle sanzioni per il mancato versamento imposta di bollo su fatture elettroniche

Il c.d. Decreto Fiscale, vale a dire il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 titolato Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.252 del 26/10/2019, con l'art. 17 (dal titolo "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche") ha modificato il terzo comma dell'art. 12 novies della legge 28 giugno 2019, n. 58 che disponeva verifiche automatiche sul pagamento dell'imposta di bollo delle fatture elettroniche, e sul quale abbiamo scritto in questo articolo: "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Verifiche automatiche entro breve tempo"

Dell'imposta di bollo sulle fatture in genere abbiamo scritto in questo articolo: "La Marca da Bollo da 2 euro sulla fattura del professionista. Il come e quando"

Il decreto fiscale mitiga leggermente la severità della normativa che prevedeva il passaggio automatico alla sanzione nel caso di irregolare o mancato versamento. Viene introdotto un sistema di preavviso della irregolarità con sanzione ridotta, evitando l'iscrizione a ruolo del tributo.

 

Di seguito il testo dell'art. 12 novies Legge 58/19. In grassetto le modifiche.

 

Art. 12 novies Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

1. Ai fini del calcolo dell'imposta di bollo dovuta ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'Agenzia delle entrate integra le fatture che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'ultimo periodo del citato articolo 6, comma 2, avvalendosi di procedure automatizzate. Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche non siano sufficienti per i fini di cui al periodo precedente, restano applicabili le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si applica la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalita' telematiche l'ammontare dell'imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonche' degli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Le disposizioni di cui al primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo periodo, di cui al presente articolo si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il sistema di interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della legge n.244 del 2007. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma, ivi comprese le procedure per il recupero dell'imposta di bollo non versata e l'irrogazione delle sanzioni di cui al terzo periodo. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

[[ Aggiornamento del 27/12/2019

Vedi il comma 1-bis aggiunto in sede di conversione in "Imposta di bollo sulla fattura elettronica. Ancora un ritocco" ]]

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