Perfezionamento del deposito telematico. Il termine è rispettato nel PCT con la seconda PEC

Nel processo civile telematico il perfezionamento del deposito telematico ai fini del calcolo dei termini avviene con la seconda PEC e non all’esito dei controlli automatici. Cassazione civile Ordinanza n. 17328/2019

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Perfezionamento del deposito telematico. Il termine è rispettato nel PCT con la seconda PEC

Un interessante chiarimento della Corte di Cassazione civile (Ordinanza n. 17328 del 27 giugno 2019) sul momento perfezionativo del deposito telematico, in particolare, nel caso esaminato, ai fini della verifica del rispetto dei termini per proporre l’appello.

Si conferma, nella sentenza, per inciso, che avverso il provvedimento che definisce un giudizio sommario, ex art. 702-bis c.p.c., l’atto di appello va proposto con il ricorso e non con l’atto di citazione. Pertanto, è sulla data di deposito dell’impugnazione che si calcola il rispetto dei termini di legge (e non di notifica dell’atto).

Quanto alle formalità del deposito telematico la corte del merito aveva ritenuto che la data di perfezionamento dello stesso dovesse aver riguardo alla data di invio della terza PEC quella che viene generata all’esito dei cosiddetti “controlli automatici”.

Il ricorrente indicava, invece, la data di invio della seconda pec, con la quale viene inviato il messaggio di avvenuta consegna.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

La Corte afferma: “nel processo civile telematico il deposito (di cui risulti positivo il successivo controllo da parte della cancelleria) si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”.

Quindi è la seconda pec, che conclude le operazioni di competenza del difensore, a perfezionare il deposito, beninteso che, alla fine del percorso, sarà il cancelliere, con la quarta pec, a determinare l’accoglimento dello stesso.

Ricorda, ancora, la Corte che “Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile, Sez. 1, Ordinanza n. 17328 dep. 27/06/2019

 

FATTI DI CAUSA

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