Responsabilità della struttura ospedaliera: la prova del nesso causale compete al creditore

L'art. 1218 c.c. solleva il creditore dall'onere di provare la colpa del debitore, non anche dall'onere di provare il nesso causale tra condotta del debitore e danno. Cassazione sentenza 6593/2019

Responsabilità della struttura ospedaliera: la prova del nesso causale compete al creditore

Il fatto in breve

Agendo in giudizio il padre e la moglie per sentire condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali la struttura sanitaria per il decesso della congiunta avvenuto a seguito di un intervento di valvuloplastica mitrale, vedevano respinte le pretese risarcitorie dal Tribunale e dalla Corte di appello dopo c.t.u. medico-legale, secondo cui il decesso non poteva ricondursi ad un comportamento colposo del personale sanitario, bensì a complicanze note in relazione all'intervento, prevedibili ma non prevenibili, perciò escludendo comportamenti imperiti o negligenti da parte dei sanitari in ogni fase del trattamento.

In ricorso per cassazione si censurava violazione e falsa applicazione di legge con riferimento, a seconda delle censure di volta in volta avanzate, agli artt. 112, 113, 115 e 116, 132 co. 2 n. 4 c.p.c., agli artt. 2, 3, 4, 13, 29, 30, 31, 32, 35, 32 e 111 Cost. e agli artt. 1218, 2697, 2727, 2729 e 2043, 2056, 2059, 2697 e 2727 c.c. c.c., oltre che agli artt. 40 e 41 c.p.

 

Responsabilità medica contrattuale: onere della prova del nesso di causalità

Secondo i ricorrenti il Tribunale avrebbe addossato al paziente-creditore, anzichè al danneggiante, la prova del nesso causale e in ciò la Corte non avrebbe spiegato la conformità al diritto di tale attribuzione dell'onere della prova, avendo piuttosto escluso il nesso causale giuridico tra l'inadempimento sanitario e le lesioni mortali del paziente, nonostante l'incontestato nesso causale materiale.

La Suprema Corte evidenzia come non debba affrontarsi la spettanza dell'onere probatorio in punto di nesso causale laddove si escluda a monte un qualche inadempimento da parte dei sanitari della struttura, negandosi quindi il presupposto stesso della responsabilità contrattuale della stessa, non essendo dunque necessario in siffatto contesto affrontare il profilo del nesso causale fra la condotta sanitaria e l'evento lesivo.

Pertanto, l'accertamento in merito all'assenza di responsabilità della struttura sanitaria nella produzione dell'evento letale rende superflua l'analisi del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e l'evento stesso.

In ogni caso, la Suprema Corte chiarisce quanto in merito affermato dai recenti e ormai consolidati arresti del giudice di legittimità, per cui la previsione dell'art. 1218 c.c. solleva sì il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta o non esattamente adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, tuttavia non solleva il creditore dell'obbligazione dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento1.

 

Responsabilità medica: la perdita di chance presuppone l'esistenza della condotta colposa

Appare utile riportare anche il rilievo della Suprema Corte in merito al danno da perdita di chances.

I ricorrenti lamentavano la negazione del nesso causale giuridico tra l'inadempimento sanitario asseritamente riconosciuto dagli stessi consulenti tecnici e le chance terapeutiche, dunque la valutazione della percentuale di sopravvivenza, guarigione o miglioramento in caso di tempestiva e corretta gestione, anche chirurgica, delle complicanze postoperatorie.

Anche in questo caso, la Suprema Corte precisa che l'esclusione di qualsiasi profilo di condotta colposa dei sanitari della struttura ospedaliera non consente di prendere in considerazione la possibilità di soluzioni alternative che avrebbero consentito un prolungamento o una migliore qualità della vita, postulando il danno da perdita di chance terapeutiche l'esistenza di una condotta colposa quale causa del pregiudizio.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

____________

1 Ex multis, Cass. n. 18392/2017 e Cass. n. 29315/2017.

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza n. 6593 dep. 7/03/2019

 

Svolgimento del processo

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati