Riscaldamento centralizzato nel condominio: riparto secondo tabelle o su consumo effettivo?
Le spese del riscaldamento centralizzato nel condominio vanno ripartite secondo le tabelle millesimali o sulla base del consumo effettivo? I rapporti con la normativa regionale Cassazione Sentenza n. 28282/2019

Il fatto.
In un edificio condominiale dotato di riscaldamento centralizzato, ma con le singole unità immobiliari dotate di autonomo contatore delle calorie, con delibera dell’assemblea condominiale veniva deciso di suddividere le spese di riscaldamento per il 50% sulla base del consumo individuale conteggiato e per la rimanente parte in base alla tabella millesimale.
La delibera veniva impugnata e saliti i vari gradi di giudizio, la questione veniva sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione, la quale ha deciso con Sentenza n. 28282 depositata in data 4 novembre 2019.
La suddivisione delle spese di riscaldamento nell’edificio condominiale
Suddividere la spesa di riscaldamento in un condominio pare non essere cosa agevole1.
Il caso affrontato dalla Corte riguarda la regione Lombardia che ha una propria regolamentazione. Il ricorrente lamentava che sulla base della normativa regionale la corretta suddivisione delle spese di riscaldamento poteva far riferimento alle tabelle millesimali solamente per la componente di spesa generale di manutenzione dell'impianto e della quota di combustibile non direttamente imputabile alla singola unità immobiliare, perché legata alla dispersione termica dell'edificio.
La Corte d’Appello aveva ritenuto che la normativa regionale rimettesse all’assemblea di stabilire “secondo percentuali concordate quale quota delle spese sia da suddividere in relazione agli effettivi prelievi e quale sia da suddividere in relazione., ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, unicamente imponendo il limite massimo del 50% per la quota da suddividere in base alle tabelle millesimali di proprietà, limite ... rispettato con la delibera impugnata”.
La normativa regionale non può incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio
La Corte di Cassazione riposiziona gli interessi delle parti riportandoli nel contesto nazionale e ricorda che “l’art. 117, secondo comma, lettera I), Cost., pone un limite diretto ad evitare che la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile”, dovendosi tener conto del principio costituzionale di eguaglianza.
Ne consegue che “la norma regionale non può incidere direttamente sul rapporto civilistico tra condomini e condominio … regolamentando i criteri di riparto degli oneri di contribuzione alla conservazione delle parti comuni o alla prestazione dei servizi nell'interesse comune in maniera da modificare la portata dei diritti e la misura degli obblighi spettanti ai singoli comproprietari come fissate dalla legge statale o da convenzione negoziale”.
Tanto meno, continua, una delibera della Giunta regionale potrà incidere sui criteri di ripartizione degli oneri di riscaldamento.
Sula scorta di quanto sopra, la S.C. richiama il consolidato principio secondo il quale “le spese del riscaldamento centralizzato possono essere validamente ripartite in base al valore millesimale delle singole unità immobiliari servite solo ove manchino sistemi di misurazione del calore erogato in favore di ciascuna di esse, che ne consentano il riparto in proporzione all'uso”.
E conclude con l’enunciazione del seguente principio di diritto, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c.:
"le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri operata, sebbene in parte, alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né possono a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio".
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1 - C’è qualcosa di anormale nel nostro sistema se per fare il punto della situazione della normativa riguardante il riscaldamento del condominio – questo è un esempio per la regione Lombardia – bisogna fare riferimento alla sotto indicata normativa:
Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 ―Norme per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile.
Legge 9 gennaio1991 n. 10 ―Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
Legge 23 luglio 2009 n. 99 ―Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 ―Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumidi energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112. ―Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 551 ―Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici.
Direttiva 2002/91/CE del 16 dicembre 2002 ―rendimento energetico in edilizia.
Direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica in edilizia
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 ―Attuazione della direttiva 2000/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ―Norme in materia ambientale
Decreto Legislativo 29 giugno2010, n. 128―Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale a norma dell’art. 12 della Legge 18 giugno2009, n. 69
Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 ―Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n. 37 ―Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11–quaterdecies, comma 13, lettera a) della Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115 ―Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza energetica degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE.
D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 ―Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), deldecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 ―Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.‖.
L.R. 26 dicembre 2003, n. 26 ―Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche.
L.R. 21 dicembre 2004, n. 39 ―Norme per il risparmio energetico negli edifici e per la riduzione delle emissioni inquinanti.
L.R. 11dicembre 2006,n. 24 ―Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente.
L.R.21 febbraio 2011, n. 3 ―Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative –Collegato ordinamentale 2011
D.G.R. 17 maggio 2004, n. 17533 ―Limitazione all’utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nei «comuni critici», nelle «zone critiche» e negli «agglomerati», come individuati ai fini della zonizzazione del territorio regionale, nell’ambito del Piano Regionale per la Qualità dell’Aria (P.R.Q.A.) -534 Tutela dell’inquinamento, integrata dalla D.G.R. 27 giugno 2006, n. 2839 Determinazioni per la limitazione all’utilizzo di specifici combustibili per il riscaldamento civile nelle zone di «Risanamento» e nelle zone di «Mantenimento» della Regione Lombardia, come individuate dalla D.G.R. n. 6501/2001 -534 Tutela dell’inquinamento
D.G.R.n. 5290 del 2 agosto 2007 ―Suddivisionedel territorio regionale in zone e agglomerati per l’attuazione delle misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi di qualità dell’aria ambiente e ottimizzazione della rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico (L.R. 24/06, articoli 2, c. 2e 30, c. 2) -Revoca degli Allegati A), B) e D) alla D.G.R. 6501/01 e della D.G.R. 11485/02.
D.G.R.n. 7635 dell’11 luglio 2008 ―Misure prioritarie alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli. Terzo provvedimento attuativo inerente i veicoli previsti dall’art. 22, commi 1,2,5 ed ai sensi dell’art. 13, L.R. 11 dicembre 2006, n.24. Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento di biomasse legnose ai sensi dell’art. 11, L.R. 24/06
D.G.R.n. 8355del 5 novembre 2008 ―Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale
D.G.R. n. 8745 del 22 dicembre 2008 ―Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degliedifici
D.D.U.O.n. 6104 del 18 giugno 2009 e ss.mm.ii." Disposizioni tecnico-operative per le attività di controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici e per la gestione del Catasto"
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. II, Sentenza n. 28282 del 04/11/2019
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
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