Risoluzione del contratto di leasing e fallimento. Restituzione del bene e insinuazione al passivo

Gli effetti nel fallimento della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore. Il coordinamento con la nuova normativa. Cassazione civile Sentenza n. 8980/2019

Tempo di lettura: 3 minuti circa
Risoluzione del contratto di leasing e fallimento. Restituzione del bene e insinuazione al passivo

Il contratto di leasing, storicamente si può dire, ha creato non poco contenzioso nella materia fallimentare stante che l'apertura della procedura concorsuale impone il superamento della normativa pattizia ed è stato regolamentato dalla giurisprudenza per gli aspetti dell'entità del ristoro per la risoluzione del contratto, delle modalità di vendita o restituzione del bene appartenente al leasing, per il pagamento dei canoni non corrisposti.

La materia del leasing è stata rivoluzionata dalla pubblicazione della c.d. Legge Concorrenza (la Legge 124/2017, presente in questo articolo: "Il contratto di locazione finanziaria (leasing) diventa contratto tipico, normato per legge"). la quale ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento la definizione di contratto di Leasing, regolamentando varie usuali fattispecie che prima trovavano una propria sistemazione grazie al lavoro della giurisprudenza.

Di leasing si occupa la Corte di Cassazione civile, Sez. 1, con Sentenza n. 8980 depositata in data 29 marzo 2019.

Ricorda la S.C. che la legge 124/2017 "ha introdotto nel nostro ordinamento una definizione unitaria del contratto di leasing finanziario, senza recepire la tradizionale distinzione di matrice giurisprudenziale tra leasing "di godimento" e leasing "traslativo", disciplinando altresì presupposti ed effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore". E ancora "Il legislatore ha optato per la ricostruzione unitaria del contratto di leasing ed ha dunque disatteso il tradizionale indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, escludendo la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo e facendo così venir meno una bipartizione che non è fondata su alcuna norma di legge".

La stessa S.C. premette che " ... il contratto in esame deve senz'altro qualificarsi come leasing finanziario (o locazione finanziaria), che va tenuto distinto dal c.d. leasing operativo, fattispecie che ricorre quando è lo stesso produttore a concedere verso corrispettivo in godimento il bene per un periodo tendenzialmente inferiore alla vita economica del bene, estranea al presente giudizio".

Ciò premesso, la nuova normativa permette una interpretazione dell'art. 72 quater L. Fall. strettamente coordinata con la volontà del legislatore, anche con riferimento a casi di specie sui quali, secondo il principio del tempus regit actum, non sia applicabile la nuova disciplina ("... Non si tratta dunque di attribuire carattere retroattivo (in assenza di norme di diritto transitorio) alla nuova disciplina portata dalla legge 124/2017, ma di fare concreta applicazione della c.d. interpretazione storico-evolutiva ...").

In questo quadro unitario si inserisce anche la disposizione dell'art. 177 del nuovo Codice della Crisi d'impresa (1)

 

In conclusione la S.C. esprime il seguente principio di diritto:

"Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124/2017 (art. 1 commi 136- 140), sono regolati dalla disciplina dell'art. 72 quater legge fall., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore.
In caso di fallimento dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato.
La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo.
Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito sulla base della stima su menzionata, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre ai prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione.
Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto".

 

 

___________

(1) - dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Art. 177 - Locazione finanziaria
1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme gia' riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).
2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.
3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di societa' autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

 

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 8980 dep. 29/03/2019

 

Fatti di causa

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati