Servitù per destinazione del padre di famiglia e requisito dell’opera visibile e permanente
L’esistenza fisica delle opere visibili e permanenti non è, di per se, elemento sufficiente alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia. Cassazione civile Sentenza n. 16784/2019

Il fatto.
Tizio, originario proprietario di un edificio cede varie unità immobiliari a terzi facendolo divenire un condominio. Al fine di raggiungere alcune cisterne a servizio degli appartamenti, i nuovi proprietari chiedono di transitare attraverso la soffitta di Tizio che quest’ultimo ha, ad un certo punto, chiuso a chiave. Sorge controversia sulla costituzione o meno della servitù di transito attraverso il locale soffitta, con varie sfaccettature.
Più rilevante è che è l’occasione per la Corte di Cassazione, che si è espressa sul caso con Sentenza n. 16784 depositata in data 21 giugno 2019, di confermare un principio in materia di apparenza delle opere visibili e permanenti necessarie alla costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.
Destinazione del padre di famiglia
La destinazione del padre di famiglia, ricordiamo, è un modo di acquisto del diritto di servitù; servitù che nasce al momento in cui il precedente unico proprietario (il padre di famiglia) divide il proprio fondo in due o più parti.
1062. Destinazione del padre di famiglia
1. La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù.
2. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati.
L’uso precedente si trasforma in servitù mediante il fatto di lasciare le cose, al momento in cui il fondo viene diviso, così come stanno. Se attraverso una porta si accedeva dalla stanza A alla stanza B per raggiungere un servizio, una utilità,, e le due stanze vengono vendute separatamente senza alcuna specificazione, ne scaturirà un diritto di transito attraverso la porta per continuare l’utilizzo di quell’esercizio/utilità.
Opera visibile e permanente.
Per poter operare, l’istituto della destinazione del padre di famiglia, necessita della presenza di un’opera che qualifichi alla vista, l’esistenza di un tale godimento, utilità.
1061. Servitù non apparenti
1. Le servitù non apparenti non possono acquistarsi per usucapione o per destinazione del padre di famiglia.
2. Non apparenti sono le servitù quando non si hanno opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Tuttavia, ciò non è sufficiente
.
La mera esistenza dell’opera visibile non è sufficiente.
E qui sta l’elemento di interesse della pronuncia in commento. Afferma la S.C.: “il requisito dell'apparenza non consiste, peraltro, nella mera esistenza di segni visibili e di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio ma richiede altresì che queste, in quanto mezzo necessario all'esercizio della servitù medesima, siano, al contempo, un indice inequivoco del peso imposto al fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratti di un'attività compiuta in via precaria e senza l'animus utendi jure servitutis ma di un onere preciso, a carattere stabile, corrispondente in via di fatto al contenuto di una determinata servitù”.
L’opera deve manifestare essa stessa la natura e la portata della servitù che essa rappresenta. E’ necessario, afferma la Corte, “un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù”.
E conclude:
“per l'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia, comporta, nell'ipotesi che le opere visibili e permanenti necessarie all'esercizio della servitù stessa ricadano esclusivamente sul fondo servente, al quale servono o possono servire, la presenza di un segno di raccordo non necessariamente fisico ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile, sez. II, Sentenza n. 16784 dep. 21/06/2019
FATTI DI CAUSA
M.F. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Roma, il Condominio di Roma, via del M., ed i condomini M.E.T, in proprio e nella qualità di erede di V.A., C.B., G.B., M.F. e l'Arciconfraternita dei Santi Giovanni Evangelista e Petronio dei Bolognesi, per far dichiarare l'inesistenza della servitù di passaggio che il condominio ed i suoi condomini pretendono di esercitare sul locale-ripostiglio (e cioè la soffitta) di sua proprietà, per l'accesso al locale cassoni, e ottenere la restituzione delle chiavi dei cancelli posti alle entrate del locale di proprietà dell'attore.
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