l possesso dei beni ereditari del coerede e usucapione. Sul concetto di interversione
Natura dell’utilizzo dei beni dell’eredità da parte del coerede. Interversione del possesso e atti espropriativi verso gli altri comproprietari. Cassazione Civile Sentenza n. 22444/2019

La Corte di Cassazione Civile Sentenza n. 22444 depositata in data 9 settembre 2019 affronta un caso, non raro, di rivendica della proprietà esclusiva del compendio ereditario da parte di un coerede nei confronti degli altri coeredi, assumendo, il primo, di avere usucapito il tutto per utilizzo pacifico, ininterrotto e ultraventennale.
I coeredi difendevano la propria posizione assumendo che nessun atto di interversione del possesso era intervenuto da parte dell’utilizzatore, utile al fine di dimostrare il proprio diverso atteggiamento sui beni ereditati.
La Corte chiarisce l’esatto significato del termine interversione.
Cosa si intende per interversione del possesso?
Afferma la Corte di “i coeredi non sono detentori dei beni ereditari … sicché non è necessaria la prova di un atto di interversione del possesso ai fini dell'usucapione di beni ereditari”.
L’interversione, pertanto, determina un cambio della qualità dell’uso della cosa ed è riscontrabile nel passaggio dalla detenzione al possesso. Ciò determina una modifica della motivazione/titolo sottostante all’utilizzo.
Il possesso, come è noto, qualifica l’uso della cosa effettuato sulla base di un titolo che costituisce un diritto reale sulla stessa. Oppure quale manifestazione dell’intenzione (animus) di usare il bene quale titolare di un diritto reale sullo stesso (possesso senza titolo).
La detenzione, invece, è l’uso che si fa del bene avendo quale titolo sottostante un rapporto obbligatorio, oneroso o meno.
Il coerede viene immesso nel possesso di diritto all’atto dell’accettazione dell’eredità (art. 1146 cod. civ. co. 1 “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”) e quindi non può individuarsi alcun atto che possa essere definito di interversione del possesso, già essendo l'utilizzatore in quella posizione (di possesso).
Possesso ad excludendum
Sulla base di quanto appena visto, il coerede che compia atti tesi ad escludere gli altri coeredi dall’uso della cosa comune dovrà denominare diversamente tale cambio di atteggiamento, che si trasforma dall'essere un possesso del coerede / comproprietario che gode del bene in unione agli altri, in un possesso dell’esclusivo proprietario.
Afferma la Corte che dovrà, in questo caso, darsi “la prova del possesso ad excludendum, vale a dire una situazione nella quale il rapporto materiale del coerede con i beni ereditari sia tale da escludere gli altri coeredi dalla possibilità di analogo rapporto”
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II Sentenza n. 22444 dep. 09/09/2019
FATTI DI CAUSA
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!