L’assemblea condominiale può delegare un comitato o commissione ristretta dei suoi membri?
Sui poteri e limiti del comitato ristretto nominato all’interno della assemblea condominiale. Necessità di ratifica. Cassazione Sentenza n. 14300/2020

Il fatto.
L’assemblea di un condominio nominava commissione ristretta formata da propri membri con l’incarico di dare mandato ad un professionista e seguirne l’opera, al fine di trovare una soluzione ad un problema all’impianto elettrico. Aveva, altresì, posto un limite di spesa.
Il comitato eseguiva le mansioni affidate dall’assemblea ma un condomino dissenziente sui risultati vocava in giudizio il condominio ed il professionista chiedendo fosse dichiarata nulla o annullarsi la deliberazione assembleare che nominava detta commissione ristretta, assumendo l’illegittimità degli incarichi deliberati.
Il caso saliva i gradi di giudizio e approdava in Corte di Cassazione la quale decideva sul caso con Sentenza n. 14300 depositata in data 8 luglio 2020.
L’assemblea condominiale può nominare una commissione ristretta al proprio interno?
Secondo il condomino impugnante, le determinazioni della commissione ristretta e conseguentemente l'opera svolta dal professionista incaricato erano frutto di una illegittima delega assembleare e che l'assemblea, così deliberando, si era auto-spogliata di funzioni sue proprie, insuscettibili di esser demandate a terzi.
Tale argomento non fa presa sulla Corte la quale, anzi, richiama propri precedenti secondo i quali “l'assemblea condominiale ben può deliberare la nomina di una commissione di condomini deputata ad assumere determinazioni di competenza assembleare”.
Tuttavia, tale nomina è soggetta a delle limitazioni e vanno fatte delle precisazioni, in relazione, in particolare, alla capacità della stessa commissione di adottare decisioni vincolanti per tutti i condomini.
Limiti dell’operato del comitato ristretto dei condomini.
Con un inciso piuttosto chiarificatore la Suprema Corte afferma la nomina di una commissione al proprio interno può essere effettuata a condizione, tuttavia, che le “determinazioni della commissione, affinché siano vincolanti ai sensi del 1° co. dell'art. 1137 cod. civ. pur per i dissenzienti, siano poi approvate, con le maggioranze prescritte, dall'assemblea, assemblea le cui funzioni dunque non sono, al fondo, suscettibili di delega”.
Con ciò chiarisce che:
1) l’assemblea non può delegare le proprie funzioni;
2) le decisioni del comitato ristretto o commissione devono essere approvate in assemblea condominiale al fine di divenire vincolanti per i condomini dissenzienti.
Se è ben vero, come appena visto, che la decisione inerente alla gestione delle cose comuni deve essere presa dal consesso generale è anche vero che lo stesso può delegarne l’applicazione pratica ad una commissione, la quale, a quel punto, dovrà limitarsi ad una mera messa in opera di quanto deciso in assemblea.
Nel caso di specie, tuttavia, la nomina del tecnico posta in essere dalla commissione non godeva di tale copertura di delega: il tecnico non era stato già scelto dall’assemblea condominiale la quale aveva solamente limitato l’impegno di spesa. La commissione non poteva nominare un tecnico, il quale, come afferma la Corte, è una decisione “attinente al piano delle "scelte" afferenti alle cose comuni, come tale destinato a ricadere tra le prerogative inderogabili dell'organo di gestione (delle cose comuni), id est dell'assemblea”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. 2, Sentenza n. 14300 dep. 08/07/2020
FATTI DI CAUSA
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