Legittimazione processuale e società cancellata dal registro imprese
Il ricorso proposto da società estinta non può essere sanato con la costituzione degli ex soci. Fenomeno successorio negato. Cassazione Civile Ordinanza n. 32728/2019

Il fatto.
In un contenzioso riguardante un contratto di locazione, proponeva ricorso per cassazione una società che risultava cancellata quasi un mese prima dal registro delle imprese. Eccepita da controparte la circostanza, i soci della cancellata società depositavano memoria di costituzione dei successori della parte ricorrente per la prosecuzione del giudizio di legittimità, ritenendo che nella loro qualità di successori a titolo universale avessero il diritto alla prosecuzione del giudizio ai sensi dell’art. 110 c.p.c.
Il caso viene sottoposto all’attenzione della Corte di Cassazione Civile Sez. VI, la quale decide con Ordinanza n. 32728 del 12 dicembre 2019.
Successione dei soci della società cancellata
Il fenomeno della successione dei soci è stato confezionato dal famoso arresto a Sezioni Unite del 2013 (vedasi “S.U. sulla 'successione' dei soci in caso di cancellazione della società dal Registro delle Imprese”) che ha avuto conferme, da ultimo con Cass 8582/2018 (vedasi in questa rivista per il caso di cancellazione non volontaria ma disposta d’ufficio: “Sorte dei crediti societari dopo la cancellazione d'ufficio della società”.
A fronte di uno scarno tessuto normativo esistente e di fronte al dover chiarire la sorte delle obbligazioni, debiti e crediti, del soggetto giuridico estinto per cancellazione, le SS.UU. ritennero non ragionevole ritenere che, con l'estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dai registro delle imprese, sì estinguano anche i debiti ancora insoddisfatti.
Scrivevano le SS.UU., allora, in motivazione: “ … Se cosi fosse, si finirebbe col consentire ai debitore di disporre unilateralmente del diritto altrui (magari facendo venir meno, di conseguenza, le garanzie, prestate da terzi, che a quei debiti eventualmente accedano), e ciò pare tanto più inammissibile in un contesto normativo nel quale l'art. 2492 c.c. neppure accorda al creditore la legittimazione a proporre reclamo contro il bilancio finale di liquidazione della società debitrice, il cui deposito prelude alla cancellazione”.
Le legittimazione ad agire della società cancellata
Dalla cancellazione della società, ricorda l’arresto in commento, ai fini della tutela del creditore, deriva un fenomeno di tipo successorio, ma questo non toglie, anzi conferma che il soggetto sociale si è estinto.
Già a suo tempo le SS.UU: avevano esaminato anche il profilo processuale delle conseguenze derivanti dalla cancellazione della società.
Tant’è che avevano espresso il seguente principio di diritto: “La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Se l’estinzione della società cancellata dal registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Ove invece l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificato quando il farlo constare in quei modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta”.
Argomento ripreso a piene mani dalla odierna Corte di Cassazione. La quale conferma che “l'estinzione della società la priva, ovviamente, pure della capacità di stare in giudizio”.
Nel caso esaminato dalla Corte il ricorso era stato proposto a nome di un soggetto giuridico già non esistente perché cancellato un mese prima del deposito (“ … il ricorso è stato proposto, apparentemente, dalla società, ovvero da un soggetto inesistente perché estinto ...”).
E conclude affermando: “Tale inesistenza si riflette, sine dubio, sulla proposizione del ricorso stesso, anche nel senso, per la sua radicalità, di doversi negare ogni spazio di ratifica agli ex soci, dal momento che il ricorso è stato proposto da un soggetto inesistente, e dunque in modo del tutto privo di effetti giuridici, inclusa la possibilità di godere di ratifica”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. VI, Ordinanza n. 32728 dep. 12/12/2019
Rilevato che:
Con atto notificato il 13 maggio 2013 C. C., G. C. e M. C. chiedevano al Tribunale di Rimini di convalidare l'intimazione di sfratto per morosità alla conduttrice Laghi M.G. s.n.c. in riferimento ad un contratto di locazione commerciale; controparte si opponeva e in via riconvenzionale chiedeva di dichiarare nulli ai sensi degli articoli 32 e 79 I. 392/1978 i patti stipulati tra le parti relativi all'aumento del canone del contratto stipulato il 2 gennaio 2003 e di condannare conseguentemente la locatrice alla restituzione dell'eccedenza.
Il Tribunale, negata la convalida e mutato quindi il rito, riuniva a questa causa un'altra avviata dalla società sulla base dell'articolo 79 I. 392/1978, e con sentenza del 24 novembre 2016 condannava i C. a restituire a controparte la somma di € 287.171, oltre interessi e spese.
I C. proponevano appello principale, mentre la società proponeva appello incidentale relativamente al quantum della somma da restituirle.
La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 9 aprile 2018, accoglieva l'appello principale condannando i C. a restituire soltanto € 1816,47 oltre interessi e compensando le spese dei gradi.
Di qui il ricorso, che figura presentato da Laghi M.G. s.n.c. nella persona del legale rappresentante M.G. Laghi e si fonda su un unico motivo, denunciante ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'articolo 2729 c.c. La Corte d'appello sarebbe giunta ad una valutazione opposta rispetto a quella del Tribunale in ordine alle risultanze istruttorie per un errore logico-giuridico nell'iter valutativo, così violando l'articolo 2729 c.c., che impone una valutazione complessiva dei dati probatori.
Invece la corte territoriale avrebbe seguito l'opposto procedimento, scomponendo "il coacervo indiziario in svariati momenti distinti": e ciò perché "trascura i documenti" ed "esamina le deposizioni una ad una, le giudica singolarmente non credibili e conclude che non vi sarebbe prova dei pagamenti irregolari". Si richiamano due passi della sentenza di primo grado, che invece avrebbe adempiuto il compito della ricostruzione unitaria.
Cristina C., Guia C. e Marco C. si sono difesi con controricorso. È stata pure depositata una memoria di cui si dirà infra.
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