Contratto di locazione commerciale dopo le norme di emergenza Covid-19. Un quadro d’insieme
Con d.l. n. 34/2020 vengono introdotte novità per i contratti di locazione commerciale e non si tratta solamente del credito d’imposta del 60%. Impianti sportivi, palestre, piscine. Rimborso dell'abbonamento

Con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, pubblicato in GU n.128 del 19/05/2020 vengono introdotte novità che riguardano i contratti di locazione commerciale (oltre che contratti di concessione e affitto di impianti sportivi), e non si tratta solamente del credito d’imposta del 60%, anche se ciò costituisce la parte preminente delle novità.
Cerchiamo di farne un sunto schematico, seppur ragionato.
LOCAZIONE IMMOBILI NON ABITATIVI
Credito di imposta del 60% per le locazioni commerciali: a chi e quando compete
L’art. 28 del predetto d.l. introduce un credito d'imposta pari al 60% dell’ammontare dei canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e pari al 30% per l’affitto d'azienda.
Quali contratti e quali immobili.
Non solo contratti di locazione; il credito di imposta compete anche per i canoni di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo.
Anche se la concessione del credito di imposta si riduce della metà (al 30%), come vedremo più avanti, il vantaggio fiscale si estende a i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda,
Questi contratti devono riguardare la concessione in uso di immobili destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.
Per gli impianti sportivi (piscine, palestre, ecc.), sia pubblici che privati, la normativa è diversa e verrà approfondita più avanti.
I soggetti interessati dal credito di imposta sono:
a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell’anno precedente (2019) e salvo il riferimento al fatturato nei mesi interessati al blocco dell'attività, come fra poco si dirà;
b) le strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, salvo il riferimento al fatturato nei mesi interessati al blocco dell'attività, come fra poco si dirà;
c) gli enti non commerciali, (terzo settore, enti religiosi riconosciuti, ecc) per gli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. Anche qui nessun riferimento ai redditi dell'anno precedente.
I mesi di riferimento.
I mesi di riferimento cambiano a seconda dei soggetti.
Il credito di imposta (al 60% o al 30%) matura per i canoni versati per i mesi di marzo, aprile e maggio per i soggetti sub a) e c) mentre per le strutture alberghiere e agrituristiche (attenzione, che abbiano attività solo stagionale, quindi non è il caso degli alberghi con clientela che frequenta la località in modo omogeneo durante l'anno) per i mesi di aprile, maggio e giugno.
Credito di imposta del 30% per l’affitto d’azienda
Abbiamo accennato poco sopra che possono usufruire del credito di imposta anche i canoni pagati, da quegli stessi soggetti che abbiamo visto sopra [solo a) e b) non, invece, gli enti non commerciali], per contratti complessi che contengano l’utilizzo di un immobile ad uso non commerciale.
Il comma 2 dell’art. 28, infatti, prevede che nella misura del 30 per cento dei relativi canoni si usufruisca di un credito di imposta per 1) i contratti di servizi a prestazioni complesse o 2) contratti di affitto d'azienda, i quali contengano il godimento di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di lavoro autonomo.
Diminuzione del reddito del 50% per ogni mese
Questo elemento non è previsto per gli enti non commerciali (se non esercenti attività economica), per i quali il reddito non va considerato. Per gli altri tipi di soggetti, invece, valga quanto segue.
Il comma 5 prescrive: “… il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente”.
Ora, sembra evidente che la norma non prende a riferimento l’intero blocco del periodo (ad es. da marzo a fine maggio) ma fa riferimento a ciascun mese separatamente.
L’interessato, pertanto, ha il compito di valutare il fatturato – o corrispettivi – di ciascun mese dell’anno precedente e confrontarlo con l’andamento dell’anno in corso: marzo 2019 rispetto a marzo 2020 e così via.
Meccanismo del credito d’imposta o compensazione
Il comma 6 dell’art. 28 prescrive che
a) il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, quindi nella dichiarazione dei redditi che si presenterà il prossimo anno;
b) ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (redditi, ritenute IVA, contributi previdenziali, assicurativi), successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.
Ulteriori specificazioni.
Si specifica anche che
a) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, che la conseguenza che si continua a porre in detrazione l’intero ammontare del canne pagato, nonostante il parziale rimborso.
b) al credito d'imposta qui previsto non si applica il limite di euro 250.000,00 euro previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (1 miliardo delle vecchie lire).
c) il credito d'imposta non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto Cura Italia (d.l. 18/20). L’art. 65 titolato “Credito d'imposta per botteghe e negozi” dispone un un “credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1”. Si presti attenzione al fatto che ques'ultimo credito di imposta (categoria C1) è diverso rispetto a quanto sopra descritto, e segue regole sue proprie.
Cessione del credito di imposta
Novità è la possibilità di cedere il credito di imposta, in modo da incamerare immediatamente il vantaggio fiscale previsto. Può capitare, infatti, che vi siano previsioni negative sui redditi aziendali per l’anno in corso, con la conseguenza che alla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021 non vi sarà alcun modo di recuperare il credito. Così, può essere per le previste compensazioni.
L’art. 122 del D.L. n. 34/2020 è titolato “Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19” e dispone la possibilità di cedere, in tutto o in parte, il credito d’imposta, sia quello di cui trattiamo sia altri crediti di imposta (ad esempio per spese di sanificazione). Per quanto riguarda la locazione, argomento di cui qui trattiamo, la norma prevede espressamente la possibilità di cessione del:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del d.l. n. 18/20 su appena visto e
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28, quei contratti visti sopra. Ora, qui parrebbe esserci una dimenticanza riguardo ai canoni di leasing o di concessione altrimenti denominata, facendosi riferimento solamente al contratto di locazione. Pare essere una svista dovuta al mero richiamo al titolo dell'articolo.
I cessionari possono essere genericamente soggetti terzi, e si specifica comprese le banche.
La cessione deve avvenire entro un massimo limite temporale: fino al 31 dicembre 2021.
La quota di credito non utilizzata nell'anno non puo' essere utilizzata negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso.
Altre norme a sostegno della locazione anche residenziale
L’art. 29 del d.l. in esame dispone un incremento del fondo per il sostegno alle locazioni di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431; si tratta del fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Il fondo è utilizzato per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata.
Facciamo qui presente, e non fanno parte del d.l. in esame, le norme previste dalla legislazione sulla cosiddetta “morosità incolpevole” per le quali si rimanda a “Locazione: contributi per la Morosità Incolpevole stanziati per l'anno 2016”.
Proroga termini di versamento imposta di registrazione della locazione
L’art. 149 del d.l. 34/20 dispone la sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta.
Prevede l’articolo che sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di “atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131”.
LOCAZIONE IMPIANTI SPORTIVI
La locazione degli impianti sportivi gode di un trattamento speciale.
Impianti sportivi pubblici
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito in legge 27/20) e poi adesso modificato con il primo comma dell’art. 216 del d.l. 34/20 già prevedeva un trattamento diverso rispetto alle ordinarie locazioni commerciali, disponendo la sospensione (che non è mancato versamento, ma solo dilazione) dei versamenti dei canoni di locazione di impianti sportivi pubblici, di proprietà dello stato o degli enti locali.
Si riporta l’art. 95 del d.l. 18/20:
Art. 95 (Sospensione versamenti canoni per il settore sportivo)
1. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le societa' e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.
2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.
Interviene, ora, il nuovo d.l. 34/20 con un articolato più completo.
L’art. 216 titolato “Disposizioni in tema di impianti sportivi” prescrive che le parti di un qualunque tipo di contratto di concessione di impianti sportivi pubblici possono concordare la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati.
In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto.
Con una previsione rilevantissima, stante l’uso di far carico al gestore-concessionario l’esecuzione di opere di ingente valore economico sulla struttura concessa. La norma prevede che in caso di recesso dal contratto “il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonche' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto”.
Impianti sportivi privati, palestre, piscine: riduzione del canone del 50%
Anche il settore degli impianti sportivi privati gode di una sua disciplina ed è peculiare che solamente in questo settore si sia dato tanto risalto alla crisi d’utilizzo dell’immobile causato al conduttore dall’emergenza coronavirus, mentre per altre attività commerciali il trattamento riservato è ben diverso, come abbiamo visto.
Come era emerso già da alcuni interventi dottrinali di commento alla legislazione covid (vedi anche nostro articolo “Responsabilità contrattuale in tempo di emergenza coronavirus: forza maggiore”) si da qui ufficialmente risalto ai contenuti degli articoli 1256 (prestazione parzialmente o totalmente impossibile per causa non imputabile), 1464 (impossibilità parziale), 1467 (sopravvenuta eccessiva onerosità) e 1468 (contratto con prestazioni di una sola parte) del codice civile.
Ma ci si chiede: perché solamente per gli impianti sportivi?
Il comma 3 dell’art. 216 del d.l. 34/20 attribuisce ai decreti che sospendevano obbligatoriamente l’attività sportiva, il valore di presunzione legale di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione.
In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
Specifichiamo. Ciò vale solo per i contratti di locazione, non essendo menzionato alcun altro tipo di contratto (come invece abbiamo visto ad inizio articolo).
Gli impianti menzionati sono: “palestre, piscine e impianti sportivi di proprietà di soggetti privati”.
Rimborso del prezzo dell’abbonamento. Domanda entro un termine certo
Una norma specifica è stata elaborata per i soggetti consumatori privati che hanno pagato l'abbonamento alla palestra, piscina, ecc, e che non hanno potuto usufruirne.
E', infatti, stabilito, che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti che hanno disposto il blocco dell'attività, "ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile".
Ne consegue il diritto al rimborso ma, attenzione, la domanda deve essere promossa entro un determinato termine: "entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Dovrà essere allegato il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato.
Entro ulteriori trenta giorni (dalla domanda) il gestore dell'impianto sportivo, può alternativamente
1) provvedere al rimborso del corrispettivo,
2) rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attivita' sportiva.
---------------------------------------
Di seguito il testo degli articoli su commentati
Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
1.Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di lavoro autonomo.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attivita' industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni.
3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle strutture alberghiere e agrituristiche indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' istituzionale.
5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e' commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attivita' solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e' utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
7.Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
8.Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e' cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese sostenute.
9.Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
10.Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.424,1 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 29 Incremento fondo per il sostegno alle locazioni
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' incrementato di ulteriori 140 milioni di euro per l'anno 2020.
2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata nei termini, nonche' secondo le modalita' e i coefficienti indicati dall'articolo 65, commi 2- ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.
Art. 122 Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19:
a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;
c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120;
d) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.
3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La quota di credito non utilizzata nell'anno non puo' essere utilizzata negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.
Art. 149 Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta
1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di:
a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;
b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 54, dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10, dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all'articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.
2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
3. E' prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonche' dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1, 2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese.
6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente articolo versate nel periodo di proroga.
Art. 216 (Disposizioni in tema di impianti sportivi)
1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "al 31 maggio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2020";
b) al comma 2, le parole "entro il 30 giugno o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti:
"entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020".
2. In ragione della sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, nonche' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
3. La sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e' sempre valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice civile, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di proprieta' di soggetti privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilita' da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.
4. A seguito della sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, e a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai contratti di abbonamento per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo gia' versato per tali periodi di sospensione dell'attivita' sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo, puo' rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla cessazione delle predette misure di sospensione dell'attivita' sportiva.