Mancata notificazione in proprio a causa della casella PEC piena: conseguenze e rimedi
La notifica in proprio effettuata via PEC quando la casella di posta del destinatario risulti piena. Proposte di soluzione della Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2755/2020

La Corte di Cassazione Civile con Ordinanza n. 2755 depositata in data 5 febbraio 2020 affronta in modo sistematico la problematica della notifica in proprio dell’avvocato effettuata via PEC nel caso in cui la casella di posta elettronica certificata del destinatario risulti piena.
Si specifica, notifica via PEC con accettazione, da parte del sistema, ma senza consegna per "casella piena".
Notifica all’indirizzo Reginde
Preliminarmente, la questione affrontata è quella che si rinviene nel caso in cui vi sia l’indicazione di un indirizzo di posta elettronica in atti e la notifica via PEC, invece, venga effettuata ad un altro diverso indirizzo PEC, tuttavia risultante nel Reginde.
La Corte ricorda che una notificazione è validamente effettuata all'indirizzo p.e.c. del difensore risultante dal Reginde, indipendentemente dalla sua indicazione in atti, non potendosi configurare un diritto a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato.
Ne possiamo ricavare il principio secondo il quale le notifiche via PEC possono essere effettuate all'indirizzo registrato presso il Reginde, indipendentemente dalla PEC indicata dal destinatario nei propri scritti difensivi.
Notifica a casella PEC piena.
Come affrontare il caso nella notificazione inviata a PEC risultata a quel punto non più capiente e quindi non in grado di incamerare la comunicazione. La consegna, in un tale caso, non va a buon fine per motivi che sono indipendenti dall’azione del notificante, il quale risulta esente da responsabilità.
La Corte è chiara nell’affermare che “è dunque onere del difensore provvedere al controllo periodico della propria casella di p.e.c.”.
Tuttavia, il notificante non si può fermare nell'iter notificatorio, indipendentemente dalla mancanza di propria responsabilità
Richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità, la S.C. in commento indica, a questo punto, l’onere in capo al notificante di riprendere il procedimento di notificazione in un tempo ragionevole (“ … il notificante stesso abbia la facoltà e l'onere, anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio in un tempo adeguatamente contenuto ... ”), al fine di conservare gli effetti della prima notifica non andata a buon fine.
Il notificante non potrà, chiarisce la Corte, provvedere al deposito presso la cancelleria come previsto dal comma 6 dell’art. 16 del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 convertino in L. 221/2012 (“6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.”), norma utilizzabile dalla cancelleria per affrontare la medesima situazione ma non estensibile, secondo la S.C., alla notifica dell’avvocato.
Ipotesi di ricostruzione
A questo punto la Corte di Cassazione parte con una serie di condizionali e di supposizioni, nel tentativo di ricostruire possibili risposte senza tuttavia dare l’impressione di costruire principi di diritto e, pertanto, prendiamoli come ipotesi, pur essendo, del resto, ipotesi la cui fonte è l’organo supremo di giustizia di legittimità del nostro paese.
La Corte ipotizza che nel caso in cui sia a disposizione un solo indirizzo telematico (Reginde o indicato in atti) mancando l’indicazione di un indirizzo fisico, una domiciliazione non virtuale, in tale ipotesi, la responsabilità del destinatario derivante dalla negligenza nel mantenere attiva la propria casella di PEC aumenti fino a poter ritenere valida la notifica alla casella piena.
La Corte, infatti, ipotizza che “con riferimento all'esecuzione della notificazione da parte dell'avvocato a norma della L. n. 53 del 1994, art. 3-bis, il disposto del comma 3 di tale norma, là dove allude, come momento di perfezionamento della notificazione dal punto di vista del destinatario, al "momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dal D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 6, comma 2", si potrebbe prestare a essere inteso nel senso che a tale ricevuta debba equipararsi anche quella con cui l'operatore attesta l'avere rinvenuta la casella di p.e.c. "piena"”;
In effetti un messaggio arriva dal sistema.
Arriva a giustificare l’assunto con un richiamo normativo, laddove motiva in questo modo: “questa complessiva ricostruzione potrebbe risultare giustificata anche alla luce dell'art. 138 c.p.c., comma 2, che considera il rifiuto del destinatario di ricevere la copia di un atto che si tenti di notificargli a mani proprie come equivalente a una notificazione di tale genere: il lasciare la casella di p.e.c. satura potrebbe equivalere a un preventivo rifiuto di ricevere notificazioni tramite essa e l'essere della sua gestione direttamente responsabile il titolare potrebbe giustificare il considerare la conseguenza di tale condotta come equipollente a una consegna dell'atto”.
Se, giunti a questo punto, parrebbe essere emerso un chiaro principio di diritto che indica gravi responsabilità nella cattiva gestione della propria casella PEC, subito dopo la Corte ci ripensa e attesta quanto segue: “ferma la cornice normativa sopra delineata, potrebbe infine ritenersi, specie alla luce dell'inerenza al diritto di difesa costituzionalmente tutelato, che la notifica non andata a buon fine per la saturazione della casella in parola, giustificherebbe l'ordine di rinnovo giudiziale della notificazione”.
Affermazione in evidente contrasto con quanto poco sopra indicato.
Sempre che non si voglia tentare di ricostruire tali asserzioni come segue: validità della notificazione a casella di PEC piena (nel caso di mancata indicazione di una domiciliazione fisica), salvo attribuire al giudice del caso, del merito, una valutazione sull’opportunità di rinnovare la notificazione.
Non si nasconde un margine di perplessità di fronte alla tecnica nomofilattica adottata dalla Corte.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. VI, Ordinanza n. 2755 dep. 05/02/2020
Considerato che:
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