Appropriazione indebita per la sottrazione di file dal computer aziendale

Sottrarre un file dai computer dell’azienda, da parte del dipendente che ne ha la disponibilità, integra il reato di appropriazione indebita secondo la Cassazione. Cassazione Penale Sentenza n. 11959/2019

Appropriazione indebita per la sottrazione di file dal computer aziendale

Il fatto.

Alla base del caso deciso dalla corte di Cassazione con Sentenza n. 11959/2019 è un caso non raro.

Un dipendente di una società, prima di restituire il notebook aziendale, a lui affidato nel corso del rapporto di lavoro, provvedeva a formattare l'hard disk, cancellando anche i dati informatici originariamente presenti. I dati originariamente esistenti venivano ritrovati in parte nella disponibilità dell'imputato su computer da lui utilizzati.

Si aggiunga che dopo le dimissioni veniva assunto da società concorrente.

Il soggetto veniva rinviato a giudizio con l’accusa di appropriazione indebita. La corte di merito assolve ritenendo non applicabile la fattispecie dell’appropriazione indebita. La Corte di Cassazione cassa sul punto formulando un interessante principio di diritto.

 

Il file informatico quale cosa mobile

La principale obiezione riguarda la possibilità di considerare un file informatico quale cosa mobile, elemento essenziale per la commissione del reato di appropriazione indebita.

La Corte da atto che in precedenza si è ritenuto non configurabile il reato di cui all’art. 624 c.p. (furto) essendosi osservato che la particolare natura del documento informatico rappresenta un ostacolo logico alla realizzazione dell'elemento oggettivo della fattispecie incriminatrice. Ciò in particolare in relazione alla natura immateriale del bene.

Da altro canto, cita la Corte il caso di recente riconoscimento di furto per la sottrazione di files dal server dello studio, dal quale aveva anche provveduto a cancellarli.

 

 

 

Sottrazione di file e appropriazione indebita

L’immaterialità del bene non è argomento definitivo se si pensi il reato di sottrazione di energia elettrica ("Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico": art. 624, comma 2, c.p.).

Analogamente, anche la sottrazione di danaro è oramai possibile senza apprensione materiale del bene fisico, basti pensare all’accesso abusivo al sistema bancario (afferma la Corte: “è pacifico che le condotte dirette alla sottrazione, ovvero all'impossessamento del denaro, possono esser realizzate anche senza alcun contatto fisico con il denaro, attraverso operazioni bancarie o disposizioni impartite, anche telematicamente; ciò che non impedisce certo di ravvisare in tali condotte le ipotesi di reato corrispondenti”).

 

Di volta in volta si cerca di affinare la normativa rendendola più tecnica, definendo la fattispecie in modo appropriato secondo la tecnologia utilizzata.

Talvolta, tuttavia, la giurisprudenza semplifica calando con proprie decisioni delle novità risolutive, come nel caso di specie, senza necessità di intervento normativo.

 

La questione è interessante e pongo subito la conclusione alla quale giunge la S.C.
La Corte esprime il seguente principio di diritto:

i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi dì lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer "formattato".

Si tratta di una forzatura, di una fictio juris, visto che la S.C. al fine di superare l'impasse letterale del’art. 646 c.p. attraverso alcune deduzioni apparentemente logiche arriva a descrivere il file informatico come cosa mobile: “la struttura del file, inteso quale insieme di dati numerici tra loro collegati che non solo nella rappresentazione (grafica, visiva, sonora) assumono carattere, evidentemente, materiale”. Ancora: “va considerata la capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete Internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti, oppure per essere "custodito" in ambienti "virtuali" (corrispondenti a luoghi fisici in cui gli elaboratori conservano e trattano i dati informatici); caratteristiche che confermano il presupposto logico della possibilità del dato informatico di formare oggetto di condotte di sottrazione e appropriazione”.

 

Affinché il sistema giuridico mantenga la sua organicità, tuttavia, è necessario tenere presente le conseguenze di una tale decisione.

Non coglie nel segno, infatti, la Corte quando tenta qualificare il file come bene mobile (bene che deve risultare definibile nello spazio e suscettibile di essere spostato da un luogo ad un altro), e descrivendo come azione concreta il fatto che il file venga trasferito dal computer aziendale a quello dell’agente.

Addirittura la Corte si spinge a dare una dimensione spaziale al file: “Questa struttura possiede una dimensione fisica che è determinata dal numero delle componenti, necessarie per l'archiviazione e la lettura dei dati inseriti nel file”. Peggio ancora poco più avanti: “il file, pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l'esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati”.

Può essere che corrisponda ad un “sentire” comune, ad un modo di esprimersi ma tecnicamente, quando un soggetto trasferisce un file sul proprio pc, non sposta alcunché.

Qualunque appassionato di informatica può ben descrivere cosa accada materialmente quando di sottrae un file.

Partiamo dall’esempio più semplice: la copia di un file da una cartella ad un’altra. Il PC in questo caso probabilmente usa solamente il File System FAT che è l’indice dei file che si trova nelle prime tracce dell’hard disk. Nella copia da una directory (cartella) ad un’altra viene riscritto il File System modificando il nome della cartella lasciando le stesse coordinate.

Cos’è un file?

E’ un insieme segmenti di diversa magnetizzazione del supporto (ferromagnetico) che è l’hard disk. Dove è magnetizzato si riconosce il bit 1 e dove non lo è diciamo che il bit è 0.

Per trovare il singolo file esiste un indice, il file system, che indica dove posizionare la testina.

Quando un file viene cancellato, il 99% delle volte semplicemente viene cancellato il registro a livello di indice mentre la sequenza di bit rimane nel disco fisso, tale e quale a prima.

Da questa semplice spiegazione ben si comprende come la ricostruzione tecnica data dalla Corte sia insufficiente.

Ora, la “sottrazione” di un file come avviene tecnicamente?

La stessa sequenza di bit viene letta nel computer contenente il file originario e riprodotta, nel senso di magnetizzata, nel disco dell’agente. Non si è spostato niente. Non si è sottratto materialmente niente, neppure un elettrone.

E’ una copia.

Se si procede anche alla cancellazione si ha il fenomeno di cui sopra ho detto. Nel file System viene cancellata l’indicizzazione dei cluster contenenti la sequenza di bit. Se si formatta il disco (formattazione completa e non veloce) ogni traccia viene riposizionata a 0, nel senso che viene tolta la memorizzazione ad ogni segmento.

Parlare di dimensione di un file, in senso spaziale o di peso, è una semplificazione terminologica che nulla ha a che fare con l’aspetto tecnico del fenomeno.

 

 

 

Elementi oggettivi della nuova fattispecie di appropriazione indebita di file informatico

Prendere il contenuto di un libro, copiandolo tutto nelle proprie pagine vuote e distruggere l’originario è la stessa cosa: costituisce appropriazione indebita o furto?

E se non distruggo il libro originario, o meglio non cancello il file e semplicemente lo copio?

 

Analizziamo il principio di diritto datoci dalla Suprema Corte:

1) “da un personal computer aziendale, affidato per motivi dì lavoro”: vi è la disponibilità in capo all’agente del bene contenitore, il PC, che fa presupporre la disponibilità del contenuto, il file;

2) “sottrazione dei dati informatici ivi collocati”, rectius copia dei file, come su esposto. Elemento essenziale parrebbe essere il ritrovare files con lo stesso contenuto in dispositivi di proprietà del reo;

3) “provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer "formattato"”: probabilmente la cancellazione è avvenuta in fase di formattazione operazione che si compie quando si desidera essere sicuri che i files non siano recuperabili.

 

Del resto, il termine “sottrarre” indica il togliere la disponibilità del bene all’originario proprietario, possessore, detentore.

Tuttavia, interessante sarebbe conoscere il parere della Corte nel caso in cui la vittima del reato, nel nostro caso la società originariamente datrice di lavoro, nonostante la consegna del notebook formattato, quegli stessi files li avesse custoditi in altra sua struttura, ad esempio posizionati sul server aziendale nel quale vengono scaricati quotidianamente i backups dei computers dei dipendenti. In tal caso l'originario titolare dei files continuerebbe ancora ad averli a disposizione: potremmo parlare ancora di sottrazione?

 

Infine, come consideriamo la semplice copia senza la cancellazione?

 

Conclusioni

Bene ha fatto la Corte ad utilizzare il comune sentire per descrivere giuridicamente il fatto così come il legislatore aveva ritenuto passibile di sottrazione la corrente elettrica (che non è altro che un differenziale di voltaggio).

La parte di motivazione più coerente del resto arriva laddove ci si preoccupa di chiarire in termini chiari e intellegibili quale sia il comportamento vietato: “stabilire il significato di tale elemento mediante un'operazione interpretativa non esorbitante dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo”.

Resta da capire come livellare il diverso trattamento riservato alla semplice copia di un file senza autorizzazione, ma senza che si provveda alla cancellazione. Del resto la sottrazione è un copiare con cancellazione. La cancellazione potrebbe ben costituire un danneggiamento di apparecchiatura altrui. Allora anziché porre l'attenzione sul venire meno la disponibilità in capo all'originario possessore, perché non porre l'attenzione sull'elemento "copia", sul fatto di copiare il file?

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sez. 2 Penale, Sentenza n. 11959 del 07/11/2019

 

RITENUTO IN FATTO

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