La cancellazione della società comporta la rinuncia implicita dei crediti non liquidi?
Sul fenomeno successorio conseguente allo scioglimento della società e sorte delle mere pretese, debiti non certi liquidi ed esigibili. Cassazione Ordinanza n. 3136/2021

In fatto.
A seguito di controversie in ordine alla cessione di immobili una società aveva versato in eccesso una consistente somma di danaro.
Solo dopo aver posta in liquidazione e poi cancellata la società dal Registro delle Imprese, gli oramai ex soci promuovevano azione giudiziaria per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato , ottenendo dal tribunale l’accoglimento della domanda.
In sede d’appello, tuttavia, i soci venivano dichiarati carenti di legittimazione attiva. Secondo la Corte d’Appello non essendo stata esperita alcuna azione giudiziaria da parte della società in relazione al contratto di compravendita in questione e poi provvedendosi alla sua chiusura e cancellazione, se ne deduce un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a tali azioni restitutorie, facendo così venir meno l'oggetto di una trasmissione successoria ai soci 1.
Segue ricorso per cassazione che viene deciso dalla Corte di Cassazione Civile Sez. III, con Ordinanza n. 3136 depositata in data 9 febbraio 2021.
Sorte del credito societario non liquido ed esigibile a seguito della cancellazione dal Registro Imprese
Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione attiene ad una particolarità non decisa dalle sentenze citate in nota, vale a dire che non trattavasi di credito certo, liquido ed esigibile dovendo essere ancora accertato e quantificato in sede giudiziaria.
L’arresto in commento compie una rettifica, se vogliamo un aggiustamento, dei precedenti giurisprudenziali ed in particolare della sentenza n. 6072 delle Sezioni Unite del 2013 , in cui si indica che «i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo».
Secondo la pronuncia in commento tali indicazioni delle SS.UU. hanno a valersi quali criteri presuntivi da applicarsi solo in mancanza di una espressa manifestazione di volontà abdicativa da parte dei soci.
Non può derivarsi un automatismo dalla cancellazione della società.
E si aggiunge la S.C. che fronte di un ricco proliferare di pronunce di merito di segno diverso rispetto alla citata Sezioni Unite, le quali hanno considerato la natura del credito a prescindere dagli effetti regolati dalle parti all'atto dello scioglimento della società, il pronunciamento emesso da Cassazione con Sentenza n. 9464 del 22/05/2020 “ha inteso chiarire che deve escludersi che i principi sino ad oggi affermati in riferimento a diverse fattispecie possano condurre ad automatismi applicativi, sulla base di una presunzione assoluta priva dei caratteri ex art. 2729 c.c. Il relativo accertamento, concretandosi in un giudizio di fatto, sfugge per vero al sindacato di legittimità; purtuttavia, costituisce giudizio di diritto escludere che la mera cancellazione dal registro delle imprese possa, di per sé sola, per la sua invincibile equivocità, reputarsi sufficiente a dedurne una volontà abdicativa”.
Ne consegue che dovrà farsi riferimento alla concreta volontà dei soci in ordine alla disposizione del credito in sede di liquidazione e cancellazione.
Conclude la Corte di Cassazione:
“per ritenere come realizzato o meno il fenomeno successorio di regola generato dallo scioglimento della società, non rileva tanto che si versi, ad esempio, in tema di diritti ancora incerti o illiquidi della società cancellata, fatti valere successivamente in giudizio da soci e tuttora sub iudice, piuttosto che di diritti di credito specificamente individuati o certi già prima dell'atto estintivo, quanto che le parti, all'atto di scioglimento della società o comunque prima della cancellazione, non abbiano manifestato una univoca volontà di rinuncia a detti diritti, non potendosi certamente inferire una volontà abdicativa in via presuntiva dalla semplice cancellazione della società”.
_________
1 - Sul fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese questa Rivista già ha pubblicato diversi contenuti di cui citiamo solamente “Legittimazione processuale e società cancellata dal registro imprese” e “La cancellazione del credito dal bilancio sociale non costituisce rinuncia allo stesso”
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. III, Ordinanza n. 3136 dep. 09/02/2021
Rilevato che :
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!