Duplicazione della richieste giudiziali di pagamento di competenze in un rapporto continuativo

Plurime prestazioni dell’avvocato in un rapporto continuativo e recupero del compenso in una unica azione giudiziaria. Quando vi è illegittimità nella duplicazione della richiesta. Cassazione Ordinanza n. 18568/2021

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Duplicazione della richieste giudiziali di pagamento di competenze in un rapporto continuativo

Il fatto.

Un avvocato seguiva continuativamente per alcuni anni le posizioni di consulenza e processuali di una società cooperativa. Al termine del rapporto chiedeva il pagamento di quanto ancora dovuto in plurime azioni giudiziarie. Nell’ultima richiesta di pagamento (originariamente attivata con ricorso monitorio) si difendeva il committente adducendo, oltre che di avere già sborsato una notevole quantità di danaro (esibendo le relative ricevute e assegni), sostenendo l’illegittimità delle plurime richieste giudiziarie le quali, invece, avrebbero dovuto confluire in una unica azione, così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.

La Corte d’Appello aveva rigettata la pretesa esistenza di un unico rapporto unitario di mandato professionale che sarebbe stato stipulato, oltretutto, per facta concludentia, stante la mancanza di un originario contratto quadro – o convenzione – fra le parti.

Secondo la Corte del merito non sarebbe possibile concepire l’unicità del rapporto di mandato difensivo conferito all'avvocato visto che la difesa tecnica in un giudizio ha per oggetto prestazioni professionali che si differenziano necessariamente rispetto a quelle di altro giudizio.

Ricorrendo per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello, la società ribadiva la necessità di considerare illegittimo il frazionamento del credito sottolineando che l’avvocato aveva provveduto a frazionare le sue pretese in ben trentotto ricorsi per decreto ingiuntivo, fondati su altrettanti ed identici atti di riconoscimento di debito, tant'è che le attività difensive esplicate nei giudizi di opposizione sono state identiche in termini di domande, eccezioni ed attività istruttorie.

La Corte di Cassazione decide sulla questione con Ordinanza n. 18568 del 30 giugno 2021.

 

Plurime azioni per un unico rapporto obbligatorio

La Corte di Cassazione accoglie il rilievo su menzionato del ricorrente, dovendo tuttavia tener conto della posizione già espressa da autorevoli precedenti.

In particolare richiama le SS.UU. n. 23726 del 2017 che dettano un principio continuamente ripreso secondo il quale non è consentito al creditore di somma scaturente da un unico rapporto obbligatorio frazionare il credito in plurime richieste giudiziali, ponendosi tali ipotesi in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale.

Detto condivisibile e consolidato principio tuttavia si riferisce alla sussistenza di una unica obbligazione (“unico rapporto obbligatorio”).

 

Il caso delle plurime obbligazioni scaturenti da medesimo contratto complesso

Determinati rapporti continuativi vengono sovente regolati da una convenzione o contratto quadro. Talvolta da detta convenzione derivano prestazioni e obbligazioni di diverso tenore.

Sulla possibilità da parte del creditore di azionare plurime richieste di pagamento si sono espresse le Sezioni Unite nel 2017 con la Sentenza n. 4090 richiamata dall’arresto in commento e in questa Rivista in: “Proponibili plurime domande anche se relative allo stesso rapporto secondo le SS.UU”.

Secondo le SS.UU. del 2017, le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi con la seguente specificazione: qualora le pretese creditorie siano inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, possono essere duplicate solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Le SS.UU. del 2017 si preoccupavano della nascita di processi “monstre” lesivi dell’economia processuale e speditezza qualora il rapporto unitario dovesse essere particolarmente ampio e complesso.

La S.C., nella ordinanza qui riportata, approfondisce il tema affermando che il principio della proponibilità in separati processi di domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, è soggetto a due possibili eccezioni, tra loro alternative; i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, devono anche essere

1) riconducibili al "medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato" ovvero

2) siano "fondati sul medesimo fatto costitutivo".

Infine, nell'una e nell'altra ipotesi, vale a dire in entrambi i casi, dovrà risultare dagli atti di causa che il creditore abbia un interesse oggettivamente valutabile alla loro tutela processuale separata.

 

Rapporto di durata e plurime domande giudiziali del creditore

La S.C: ritiene che tale principio debba essere applicato anche anche al caso in cui le pretese creditorie separatamente azionate siano riconducibili a fatti costitutivi storicamente distinti che si sono verificati nel contesto di un rapporto di durata tra le parti che non abbia avuto origine nella stipulazione di un contratto che ne regolasse gli effetti, tutte le volte in cui si tratti di fatti che, seppur distinti, sono tra loro simili (come l'esecuzione di distinti incarichi professionali ovvero di distinte forniture)

In tali situazioni, afferma la Corte, l'interesse sostanziale del creditore (salvo, naturalmente, che non sia dedotto e provato il contrario) può essere adeguatamente tutelato anche con una domanda unitaria.

 

Moltiplicazione delle azioni e illecito disciplinare dell'avvocato

Da ultimo la Corte ricorda che le stesse Sezioni Unite hanno avuto modo di dichiarare, in tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, che "costituisce violazione dell'art. 49 del codice deontologico forense l'intraprendere contro la stessa parte assistita iniziative giudiziarie plurime e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, a tutela delle proprie ragioni economiche relative ad un rapporto professionale svoltosi continuativamente per un lungo periodo di tempo, così da aggravare la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali, invece di procedere ad un accorpamento delle posizioni in contestazione" 1.

E, ancora: "L'avere, viceversa, con iniziative plurime, e non giustificate da un effettivo e necessitato sviluppo processuale, aggravato la posizione della controparte, costretta a sostenere il cumulo delle spese giudiziali a suo carico, conduce, quindi, a ritenere sussistere la violazione deontologica contestata".

 

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In conclusione la Corte esprime il seguente principio di diritto:

"le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo, in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi, non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell'ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l'attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell'ambito della suddetta relazione unitaria le parti. La violazione dell'enunciato divieto processuale è sanzionata con l'improponibilità della domanda, ferma restando la possibilità di riproporre in giudizio la domanda medesima, in cumulo oggettivo, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., con tutte le altre domande relative agli analoghi crediti sorti nell'ambito della menzionata relazione unitaria tra le parti".


 

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1 - Una particolare ipotesi non contemplata dal provvedimento qui riportato riguarda la suddivisione delle iniziative giudiziarie dettate dalle norme sulla competenza e per le quali si rimanda a “La competenza in merito al recupero del compenso dell’avvocato: ancora le SS.UU.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Civile Sez. II, Ordinanza n. 18568 dep. 30/06/2021

 

FATTI DI CAUSA

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