Modifiche alla ricontrattazione condivisa delle locazioni commerciali. Esenzione dal versamento IMU
Nel Decreto Sostegni bis modifiche alla ricontrattazione condivisa per le locazioni commerciali e prevista l'esenzione dal pagamento IMU per gli sfratti bloccati nelle locazioni residenziali

La Legge 21 maggio 2021 n. 69, di conversione del Decreto-legge n. 41/2021 dal titolo ha introdotto un articolo dedicato alla ricontrattazione condivisa delle locazioni commerciali.
Un articolo (il 6 – novies) che avevamo criticato per la genericità e, sostanzialmente, la sua inutilità.
Con l’art. 4 bis del Decreto Sostegni bis (decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106) titolato “Modifica dell'articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 ” il su indicato articolo 6 novies viene riformulato.
Di seguito il nuovo testo:
“ 1. L'articolo 6-novies 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è sostituito dal seguente:
«Art. 6-novies (Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali).
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonche' dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto.
2. Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall'8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai locatari esercenti attivita' economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attivita' sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall'8 marzo 2020».
L’ultima frase del precedente testo ( “Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione”), la più generica e discussa, viene ora sostituita da un secondo comma che rende il concetto più articolato, anche se nella sostanza il tutto si riduce ad un invito a contrattare: “il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021”.
Esenzione dal versamento IMU
Il Decreto Sostegni bis convertito prevede all’art. 4-ter una fattispecie di esenzione dal pagamento dell’IMU, legata all’ottenimento di uno sfratto per morosità che sia stato sospeso dalle norme emergenziali.La norma interessa solamente le locazioni ad uso abitativo.
Si riporta l’articolo:
Art. 4 ter Esenzione dal versamento dell'imposta municipale propria in favore dei proprietari locatori
1. Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosita' entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa sino al 30 giugno 2021, e' riconosciuta l'esenzione per l'anno 2021 dal versamento dell'imposta municipale propria (IMU) relativa all'immobile predetto. L'esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosita' successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione e' sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto al rimborso della prima rata dell'IMU relativa all'anno 2021, versata entro il 16 giugno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' relative al riparto del fondo di cui al presente comma.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
_________
1 - si riporta ilp recedente testo formato da un unico comma:
Art. 6 - novies - Percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali
1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a consentire un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici, nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonche' dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione.