Prova del danno da occupazione illegittima di un immobile

Chi occupa in modo abusivo, senza titolo, un immobile risponde del danno salvo provi che l’immobile non avrebbe prodotto frutto a favore del proprietario. Cassazione Ordinanza n. 39/2021

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Prova del danno da occupazione illegittima di un immobile

La Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 39 depositata in data 7 gennaio 2021 è ritornata sul risarcimento del danno subito dal proprietario a causa della occupazione senza titolo da parte di terzi.

Il danno da occupazione matura in re ipsa?

Nel caso di specie il proprietario aveva dichiarato di avere subito un danno facendo riferimento al valore di una possibile locazione dell’immobile.

Questa stessa domanda era stata respinta, nella fase di merito, per mancanza di prova. La Corte, infatti, aveva ritenuto che la domanda di risarcimento del danno a seguito dell'illegittima occupazione avrebbe dovuto essere supportata da idonea prova mentre l’attore si era limitato a riportare in termini indicativi il valore del canone di locazione senza dimostrare la perdita di occasioni favorevoli per locarlo.

La Corte di Cassazione ammette che in tema di occupazione abusiva di immobili sussiste un contrasto giurisprudenziale che vede contrapporsi un orientamento che considera il danno in re ipsa (cfr. ex multis Cass. 9137/2018), ad un altro per cui il danno da occupazione abusiva debba comunque essere oggetto di dimostrazione da parte del danneggiato, richiedendo a tal fine che egli provi l'effettiva lesione derivante dall'abusiva occupazione (cfr. da ultimo, Cass. n. 13071/2018).

 

Onere della prova invertito per l’occupazione illegittima

La Corte di Cassazione aderisce a quella che dichiara essere la giurisprudenza più recente, che sottolineano il carattere di presunzione relativa del danno da occupazione, richiamando Cass. n. 32108/2019 e Cass. n. 1657/2019 secondo le quali

nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subìto dal proprietario è in realtà oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull'id quod plerumque accidit, ha carattere relativo, iuris tantum, e quindi ammette la prova contraria (Cass. 7 agosto 2012, n. 14222; Cass. 15 ottobre 2015, n. 20823; Cass. 9 agosto 2016, n. 16670), non potendosi quindi correttamente sostenere che si tratti di un danno la cui sussistenza sia irrefutabile, posto che la locuzione "danno in re ipsa" va tradotta in altre ("danno normale" o "danno presunto"), più adatte ad evidenziare la base illativa del danno, collegata all'indisponibilità del bene fruttifero secondo criteri di normalità, i quali onerano l'occupante alla prova dell'anomala infruttuosità di uno specifico immobile”.

Ciò non si traduce, secondo la Suprema Corte, in una qualificazione del danno da occupazione illegittima come danno dimostrato in re ipsa. Tale qualificazione, infatti, secondo la Corte “ … non può trovare riconoscimento nel nostro ordinamento, atteso che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici” e continua “ ... un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dalla allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Sez. 3, n. 13071, 25/5/2018, Rv. 648709)”.

Non è sufficiente, pertanto, chiedere il danno da occupazione sulla semplice presunzione che lo stesso immobile avrebbe prodotto reddito una volta locato. Il proprietario dovrà dimostrare di aver perso occasioni favorevoli per locare l'immobile, ovvero di aver sofferto altri pregiudizi patrimoniali.

 

 

 

 

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