Azione diretta del terzo trasportato nel caso di sinistro con unico veicolo. Le SS.UU.
Azione diretta ex art. 141 cod. ass. del terzo trasportato (o stretti congiunti) nel caso di sinistro con unico veicolo. Cassazione SS.UU. Civili Sentenza n. 35318/2022

Essendosi evidenziando l’esistenza di un contrasto interno alla giurisprudenza della Terza Sezione civile, individuato nella presenza di un primo orientamento discendente da Cass. n. 16477/2017 e un successivo orientamento espresso da Cass. n. 25033/2019 e da Cass. n. 17963/2021, il caso è stato rimesso all’attenzione delle Sezioni Unite.
Il tutto ruota attorno alla interpretazione dell’art. 141 cod. ass. e alla sua applicabilità (azione diretta da parte del danneggiato trasportato nei confronti dell’assicurazione) nel caso in cui non siano coinvolti altri veicoli nell’evento che ha causato il danno.
Con varie sfumature, precedenti arresti hanno ritenuto necessario chi lo scontro, chi la mera presenza di altro veicolo. Altri provvedimenti fanno riferimento alla necessaria presenza di altro veicolo anche se non identificato o assicurato.
Le SS.UU. Civili della Corte di Cassazione sono state chiamate a dirimere la questione e le stesse hanno pronunciato quanto oggetto di Sentenza n. 35318 depositata in data 30 novembre 2022, che qui si propone.
Il caso di specie, in realtà, vedeva il ricorso contro la sentenza di appello che si era basata su due distinte rationes decidendi, ovvero, da un lato sul preliminare rilievo che il conducente del veicolo e accertato unico responsabile del sinistro non poteva godere dei vantaggi dell’assicurazione (ex art. 129 cod. ass.) e da altro lato sul rilievo che la norma eccezionale di cui all’art. 141 cod. ass. non può trovare applicazione in caso di sinistro verificatosi senza il coinvolgimento di veicoli diversi da quello del vettore.
Il primo rilievo si comprende richiamando il fatto che nel sinistro si era causata la morte della trasportata moglie del conducente. Conducente che chiedeva il risarcimento iure proprio (stretto congiunto) e iure hereditatis.
La materia è oggetto di frequenti decisioni di legittimità stante il variegato dispiegarsi di casi particolari che coinvolgono il terzo trasportato. Citiamo, segnalati in questa Rivista, “Il trasportato non ha diritto al risarcimento dal conducente se questi è esente da colpa” in linea con Cassazione civile Sentenza n. 4147/2019 in “Necessaria la responsabilità del vettore per la richiesta di risarcimento danni del trasportato”. Interessante il caso del terzo trasportato, proprietario dell’auto “Il trasportato va sempre risarcito anche se proprietario dell'auto”.
L’art. 141 cod. ass. e l’azione diretta
Si richiama per comodità l’art. 141 cod. ass. («risarcimento del terzo trasportato»):
«1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’impresa di assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste dall’articolo 150».
Le Sezioni Unite ricapitolano in questo modo il “meccanismo” espresso dall’articolo, il quale ha lo scopo di agevolare la posizione del trasportato vittima di un sinistro stradale: “ il “meccanismo” risarcitorio fa perno sul coinvolgimento, in prima battuta, dell’impresa assicuratrice del vettore, che procede alla liquidazione del risarcimento nei limiti del massimale minimo di legge e a prescindere dall’accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti; solo in seconda battuta è prevista la possibilità, per l’impresa che ha proceduto al pagamento, di agire in rivalsa nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile (ed è in tale sede che si dovrà procedere all’accertamento delle responsabilità dei conducenti coinvolti); meramente eventuale è l’intervento dell’assicuratrice del responsabile civile nel giudizio conseguente all’esercizio dell’azione diretta, con riconoscimento della responsabilità del proprio assicurato ed estromissione dell’assicuratore del vettore; parimenti eventuale è l’ulteriore azione del danneggiato per il risarcimento del possibile maggior danno (eccedente il massimale minimo di legge) nei confronti dell’impresa del responsabile civile coperto da un massimale superiore a quello minimo”.
Richiamano, inoltre, la giurisprudenza comunitaria che si è sempre preoccupata di sostenere la necessità che la copertura assicurativa garantisca ampia ed effettiva tutela risarcitoria al passeggero coinvolto in un sinistro stradale: “ha precisato altresì che le norme comunitarie che disciplinano l’assicurazione obbligatoria della r.c. auto devono essere interpretate nel senso che «ostano a una normativa nazionale la quale produca l’effetto di escludere in modo automatico l’obbligo in capo all’assicuratore di risarcire la vittima di un incidente stradale qualora tale incidente sia stato causato da un conducente non assicurato dalla polizza assicurativa e detta vittima, passeggero del veicolo al momento dell’incidente, fosse assicurata per la guida di tale veicolo e avesse dato a tale conducente il permesso di guidarlo»”.
Ciò nonostante, secondo le Sezioni Unite, il dettato letterale dell’art. 141 cod. ass. non può essere disatteso ed ivi il richiamo alla presenza di almeno due veicoli pare emergere indubbiamente. E afferma che “ ... l’azione diretta richieda necessariamente il coinvolgimento di almeno due veicoli” e che “ l’intero “meccanismo” disegnato dall’art. 141 cod. ass. è basato sulla presenza necessaria di almeno due imprese assicuratrici”.
Coinvolgimento significa non necessariamente lo scontro bensì anche una mera “condotta irregolare di un mezzo (che, ad es., tagli la strada o si immetta contromano) che costringa il conducente di un altro mezzo ad una manovra di emergenza da cui derivi un danno ai passeggeri”.
Infine, affermano le SS.UU:, la norma espressa dall’art. 141 cod. ass. (recante la rubrica “risarcimento del terzo trasportato”) disciplina un’azione di carattere eccezionale che non è suscettibile di applicazione analogica a casi non espressamente previsti; essa si applica pertanto in favore del solo trasportato danneggiato e non può essere estesa ai danni subiti iure proprio dai congiunti del trasportato deceduto in conseguenza del sinistro.
In conclusione, le SS. UU. esprimono i seguenti principi di diritto:
“l’azione diretta prevista dall’art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall’ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell’assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito”;
“la tutela rafforzata riconosciuta dall’art. 141 cod. ass. al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l’anticipazione del risarcimento da parte dell’assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile”;
“nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l’azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall’art. 144 cod. ass., da esercitarsi nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione SS.UU. Civili, Sentenza n. 35318 del 30/11/2022
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