Individuazione delle controversie sulla misura e modalità d'uso dei servizi condominiali

Quando sussiste la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie sulla misura e modalità d'uso dei servizi condominiali ex art. 7 cpc. Cassazione Ordinanza n. 36967/2021

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Individuazione delle controversie sulla misura e modalità d'uso dei servizi condominiali

Il fatto.

Tizio introduceva un giudizio innanzi Giudice di Pace, ritenendolo essere una controversia relativa alla misura e alla modalità di un servizio condominiale, chiedendo la rimozione di un cancello scorrevole posto nell'androne condominiale adiacente a tre appartamenti di sua proprietà esclusiva. Costituito il convenuto e chiamato un terzo in causa, questi assumevano che il cancello era divenuto inutile e che la sua utilizzazione arrecava turbativa alla proprietà individuale, chiedendone pertanto la rimozione.

In corso di causa veniva proposto regolamento di competenza, sostenendosi che il petitum e la causa petendi della domanda erano estranee alla previsione della norma dell'art. 7 c.p.c.

La questione viene decisa dalla sesta sezione della Corte di Cassazione civile, con Ordinanza n. 36967 depositata in data 26 novembre 2021.

 

Cosa significa misura e modalità d'uso dei servizi condominiali?

Al comma 4 dell’art. 7 del codice di procedura si stabilisce che il Giudice di Pace è competente qualunque ne sia il valore “ … 2) per le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case”.

La S.C. nel provvedimento qui riportato chiarisce il significato di tale inciso, affermando che rientrano tra le prime (cause relative alla misura) quelle che riguardano le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini.

Specifica, infine, che appartengono alle seconde (cause relative alle modalità d’uso) quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale.

 

Competenza ordinaria quando il diritto è in discussione

Quasi come nella distinzione fra l’an e il quantum che viene fatta in molte materie, anche qui la Corte di Cassazione specifica che le controversie nelle quali è messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune esulano dal dettato dell’art. 7 n. 2) cpc con la conseguenza che le stesse rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore.

 

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Di seguito il testo di

 

Corte di Cassazione civile Sez VI, Ordinanza n. 36967 dep. 26/11/2021

 

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

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