Prestazioni d’opera ‘a risparmio’ devono essere eseguite a regola d’arte e diligenza professionale
La richiesta del committente al prestatore d'opera di risparmiare sul costo non esonera dal consegnare l'opera a regola d'arte. La qualità professionale è sempre richiesta. Cassazione Ordinanza n. 30777/2021

Il fatto.
Tizio esegue alcuni lavori di edilizia per conto di Caio. Quest’ultimo chiede di “voler risparmiare” sui lavori ed il prezzo è, da ultimo, diminuito notevolmente rispetto al preventivato. Tuttavia i lavori presentano vizi, tanto che ne scaturisce controversia.
Il prestatore d’opera (così viene qualificato in corso di causa e non invece appaltatore) chiede ed ottiene decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso, il quale viene opposto.
In prime cure l’opposizione viene respinta. La Corte d’Appello tuttavia accoglie, affermando che il lavoratore autonomo avrebbe dovuto «consegnare un manufatto conforme alle regole dell'arte e rifiutarsi di fornire un bene viziato, anche a fronte di esplicito ordine del Direttore dei lavori. ».
Ne segue Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30777 del 29 ottobre 2021.
Diligenza del professionista
Al professionista prestatore d’opera il codice richiede l’esecuzione a regola d’arte e secondo gli accordi intervenuti. Si tratta di obbligazione di risultato e non di mezzi.
Nel caso non sia possibile addivenire a tale minimo grado di qualità richiesto, il prestatore d’opera deve rifiutarsi di eseguire il lavoro o di consegnarlo.
Scrive la Corte: “la responsabilità del prestatore d'opera che non rifiuti di fornire "opus" non corrispondente alla regola dell'arte, stante che costui per adempiere esattamente l' obbligo assunto, deve eseguire l' "opus" a regola d'arte e secondo gli accordi intervenuti, ma, salvo il caso di una pattuizione dettagliata e completa dell'attività da svolgere, egli deve anche compiere tutte quelle attività ed opere che secondo il principio di buonafede e l'ordinaria diligenza dell' "homo eiusdem condicionis ac professionis" sono funzionali al raggiungimento del risultato voluto.”.
E, citando un precedente, continua: “ se il contratto d'opera ha ad oggetto la riparazione di una macchina non funzionante, il prestatore è tenuto ad effettuare tutti quegli interventi imposti dalle conoscenze e capacità tecniche che egli deve possedere al fine di renderla funzionante non in modo precario; ne' a limitare l'oggetto delle sue prestazioni può valere la richiesta del committente di ‘voler risparmiare’ ”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. II, Ordinanza n. 30777 del 29/10/2021
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