Privilegio dell’avvocato sui mobili e le prestazioni degli ultimi due anni. Come si calcola?

I due anni dal completamento dell’incarico dell’avvocato per il privilegio ex art 2751 bis n. 2 c.c. si calcolano alla cessazione del complessivo rapporto. Il caso dei plurimi gradi di giudizio. Cassazione Sentenza n. 6884/2022

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Privilegio dell’avvocato sui mobili e le prestazioni degli ultimi due anni. Come si calcola?

Un legale insisteva affinché gli venisse riconosciuto il privilegio ex art 2751 bis comma 1, n. 2 c.c. per una lunga causa iniziata molti anni prima del fallimento del cliente, svoltosi dopo il primo grado, anche in giudizio di appello (oltre a sub-procedimenti cautelari)..

L’Art. 2751 bis del codice civile (titolato “Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane”) al comma 1 numero due recita:
2) le retribuzioni dei professionisti, compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione

 

Il richiesto privilegio non veniva riconosciuto se non in minima parte, solamente per gli ultimi due anni di prestazione, motivando che la prestazione era esigibile ben prima della fine della causa, visto che una volta concluso il giudizio di primo grado con sentenza del tribunale il difensore era nelle condizioni di richiedere il pagamento del suo credito professionale maturato per quel grado di giudizio senza dover attendere l’esito del giudizio di appello.

Il caso ha le sue peculiarità, tanto che si era chiesto il rinvio alle Sezioni Unite, rivio non accolto, stante la possibile interpretazione “restrittiva” oppure “allargata” dell’impalcatura normativa.

Il caso viene affrontato da Corte di Cassazione Sez. I, Sentenza n. 6884 del 02/03/2022.

 

Il dies a quo per il computo a ritroso del biennio nell’ipotesi di pluralità di incarichi distinti conferiti allo stesso professionista dal medesimo cliente

Il principio, confermato da numerosi sentenza della Corte di Cassazione è quello secondo il quale. “restano fuori dalla previsione del privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto”. Con ciò non essendo chiarito ancora quando si possa considerare terminato nel caso di giudizio svoltosi in plurimi gradi.

Ricorda la corte che con riferimento alle vecchie tariffe forensi sie era arrivati ad una soluzione di compromesso dove gli “onorari” erano considerati esigibili ad ultimazione dell’incarico mentre i “diritti” maturavano all’esecuzione della specifica prestazione da essi considerata.

Con il nuovo sistema dei “compensi” del D.M. 140/2012 e la suddivisione in fasi la questione deve essere riesaminata.

La Corte ricorda che secondo un filone interpretativo “è pacifico che l'attività professionale dell'avvocato viene considerata unitariamente, al momento della conclusione della prestazione, essendo tutti gli atti inscindibilmente connessi gli uni con gli altri”. Cita “infine, l'art. 2957 cod. civ. che, al comma 1, fa decorrere la prescrizione (presuntiva) dal compimento dell'ultima prestazione, mentre, al comma 2, in relazione alle competenze dovute agli avvocati ed ai patrocinatori legali, individua il dies a quo del termine prescrizionale dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato, oppure, per gli affari non terminati, dall’ultima prestazione”.

Secondo l’arresto in commento “il principio … della quantificazione dell'onorario solo al termine della controversia non sottrae il relativo credito alla regola di cui all'art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., nel senso che il riconoscimento del privilegio dipende dalla prestazione dell'opera e non dalla liquidità e/o esigibilità del credito, rilevanti, invece, al diverso fine della individuazione del decorso del termine prescrizionale predetto.

La valutazione globale dovrà essere riferita ai singoli gradi nei quali si è sviluppato il processo: trale valutazione dovrà essere effettuata “avvalendosi, in caso di successione di tariffe e/o di parametri di riferimento, di quelli vigenti nel momento conclusivo dell'attività, e tenendo conto, per quanto occorra, che, nel caso di pluralità di fasi dell'attività giudiziale, l'unitarietà dell'opera defensionale va riferita ai singoli gradi nei quali si è sviluppato il processo, come affermato fin da Cass. n. 2081 del 1977 e successivamente ribadito dalla già citata Cass. n. 2446 del 2012 e, ancor più recentemente, da Cass. n. 13849 del 2019, che, come si è precedentemente ricordato, ha riaffermato che, sebbene «“le prestazioni del professionista vanno valutate unitariamente, con riferimento al momento in cui sono richiesti o devono essere determinati gli onorari, ancorché si riferiscano ad attività svolte oltre il biennio” [...], tuttavia va preso in considerazione non già il complessivo rapporto professionale, bensì distintamente “ogni singola prestazione professionale al compimento della quale può essere compiutamente quantificato il compenso, anche alla luce del risultato raggiunto, come avviene, ad esempio, al termine di ogni grado di giudizio”, dovendosi appunto avere riguardo all'attività professionale “prestata nello specifico segmento procedurale autonomamente valutabile e pertanto generatore di un diritto al corrispettivo che tenga conto dell'opera prestata per una individuabile fase processuale e del risultato raggiunto»

 

Conclude la S.C. affermando che

la prestazione giudiziale dell’avvocato che sia espletata in più gradi di giudizio viene ad essere suddivisa, ai fini del riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, cod. civ., in autonomi incarichi corrispondenti ai singoli gradi di esso (posto l’innegabile collegamento funzionale esistente, all’interno del grado, tra tutte le «prestazioni» ivi eseguite dal legale), con la conseguenza che il privilegio stesso può esser riconosciuto solo al credito riguardante i compensi relativi alle prestazioni per gli incarichi specifici (nella specie, dunque, del singolo grado di appello) conclusisi nell’ultimo biennio del rapporto professionale complessivo”.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione Sez. I, Sentenza n. 6884 del 02/03/2022

 

FATTI DI CAUSA

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