Appaltatore che utilizza nell'opera materiale acquistato da terzi viziato: quali rimedi?

I rimedi concessi nella "vendita a catena" spettano all'appaltatore che utilizza nell'opera materiali viziati acquistati da terzi. Cassazione Sentenza n. 12337/2023

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Appaltatore che utilizza nell'opera materiale acquistato da terzi viziato: quali rimedi?

La Corte di Cassazione Civile, con Sentenza n. 12337 depositata in data 9 maggio 2023 ha avuto modo di pronunciarsi in ordine ai rimedi concessi all’appaltatore quando l’opera si riveli viziata a causa del vizio intrinseco del materiale acquistato presso terzi.

 

Vendita a catena cos’è e principi base

Della "vendita a catena" si è occupata questa Rivista in “Acquisto di merce confezionata per la rivendita a terzi e onere di verifica dei vizi” (commento a Cassazione Ordinanza n. 1616/2021). Brevemente qui si dica che si intende per vendita a catena quell’acquisto finalizzato alla rivendita. Tizio non compra per se ma per rivendere a sua volta. La problematica nasce qualora l’acquirente finale scopre il vizio non rilevato dall’intermediario acquirente/venditore. Come si azionano le garanzie? Quali gli oneri di verifica del vizio e quali i termini di decadenza e prescrizione?

L’acquirente intermedio potrà convocare in manleva e garanzia il suo dante causa. Con possibile estensione della domanda dell’acquirente finale all’originario venditore.

Infatti, la Corte richiama la pronuncia a Sezioni Unite (4/12/2015, n. 24707), la quale ha enunciato il principio secondo cui l'impugnazione del garante riguardo al rapporto principale, tanto nel caso in cui la chiamata si sia esaurita nella sola richiesta di estensione soggettiva dell'accertamento sul rapporto principale al garante, quanto nel caso in cui ad essa sia stata cumulata la domanda di garanzia, è idonea ad investire il giudice dell'impugnazione anche a favore del garantito, attesa la struttura necessaria del litisconsorzio sul piano processuale e considerato che è stato lo stesso garantito a realizzare l'estensione soggettiva della legittimazione sul rapporto principale.

Ancora, si afferma che sul piano processuale, il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante, a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva, ma censuri anche quelle riguardanti l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto principale, quale antefatto e presupposto della garanzia azionata, ricorrendo in tal caso una situazione di pregiudizialità-dipendenza tra cause che dà luogo a litisconsorzio processuale in fase di impugnazione.

 

Vendita a catena anche nell’uso di materiale di terzi nell’appalto

Afferma la Corte come sia principio consolidato, e più volte affermato, che, in tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati dallo stesso presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della c.d. "vendita a catena".

Secondo la Corte di Cassazione per l’appaltatore che acquista il materiale per utilizzarlo nell’opera si trova nella stessa posizione dell’acquirente intermedio. Precisamente, secondo la S.C. si possono configurare a favore dell’appaltatore due distinte fattispecie di azioni risarcitorie:

1) l’azione contrattuale, esperibile soltanto nei confronti del "venditore immediato" e

2) l’azione extracontrattuale, per essere l’appaltatore tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c. in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera.

Il principio dell'autonomia di ciascuna vendita non impedisce all’appaltatore (così come al rivenditore, per la vendita) di proporre, nei confronti del proprio venditore, domanda di rivalsa di quanto versato a titolo di risarcimento del danno all'acquirente, quando l'inadempimento del rivenditore sia direttamente connesso e consequenziale alla violazione degli obblighi contrattuali verso di lui assunti dal primo venditore

 

Termine di denuncia dei vizi nella vendita a catena

E’ pacifico che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c. (che prescrive termine di 8 giorni per la denuncia a pena di decadenza e termine di 1 anno per azionare il diritto).

Qui torna utile l’oggetto dell’articolo su segnalato a commento dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 1616/2021 che si sofferma sulla problematicità dell’accertamento e denuncia del vizio di merce confezionata, vizio occulto o palese, ecc. Si rimanda alla lettura dell’articolo.

 

In conclusione la Crte di Cassazione enuncia i seguenti principi di diritto:

"In tema di appalto, l'appaltatore si trova, rispetto ai materiali acquistati presso terzi e messi in opera in esecuzione del contratto, in una posizione analoga a quella dell'acquirente successivo nell'ipotesi della cd. "vendita a catena", potendosi, conseguentemente, configurare, in suo favore, due distinte fattispecie di azioni risarcitorie: quella contrattuale relativa ai danni propriamente connessi all'inadempimento in ragione del vincolo negoziale, deducibili con l'azione contrattuale ex art. 1494, comma 2 c.c. relativa alla compravendita (corrispondente, per l'appalto, a quella ex art. 1668 c.c.), e quella extracontrattuale per essere tenuto indenne di quanto versato al committente ex art. 1669 c.c., in ragione dei danni sofferti per i vizi dei materiali posti in opera".

 

"In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull'acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l'esercizio dell'azione, l'onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.".


 

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