Il contratto con firma apocrifa non è nullo se utilizzato dal soggetto ivi indicato

Il contratto con firma falsa non è nullo ma esplica i suoi effetti se utilizzato, anche con atti o comportamenti concludenti, dal soggetto la cui firma è stata artefatta. Cassazione Sentenza n. 5479/2023

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Il contratto con firma apocrifa non è nullo se utilizzato dal soggetto ivi indicato

Il fatto di specie è inerente ad un contratto di una società, utilizzato ai fini dell’ottenimento di agevolazioni statali, nel quale la firma del socio accomandante risultava, ad un certo punto, in corso di causa, non essere genuina..

La consulenza grafica aveva rilevato la non attribuibilità della sottoscrizione al socio accomandante. Le corti del merito e anche la Corte di Cassazione (con Sentenza n. 5479 del 22 febbraio 2023) negavano la rilevanza di tale fatto confermando l’efficacia del contratto.

 

Utilizzo di un contratto con firma apocrifa

La Suprema Corte al fine di risolvere la questione richiama un proprio precedente (Cass. 22891/2016); qui si era attribuita rilevanza decisiva al comportamento della parte indicata in atto e in particolare aveva dichiarato si fosse in presenza di ratifica del contratto mediante facta concludentia.

Precisamente, afferma la Corte: “nel caso di specie si è verificata non una attività svolta da un falsus procurator, quanto, come evidenzia la stessa ricorrente, l'ipotesi, distinta, del contratto stipulato sotto nome altrui, o con sostituzione di persona, pur se con la decisiva variante che il falso nome è stato usato da colui che ha agito come legale rappresentante della società, essendo questa stata indicata come parte contrattuale”.

Sempre sul fatto oggetto di indagine, la Corte continua affermando che occorre distinguere le ipotesi in cui l'autore della dichiarazione abbia voluto per sé il risultato del negozio, oppure abbia inteso attribuirlo al titolare del nome usato, dovendosi procedere di volta in volta ad una delicata operazione ermeneutica del comune volere dei contraenti.

Nel caso in esame l'usurpatore, o l'usurpatrice, del nome del legale rappresentante l'ha riferito alla società, imputando comunque a quest'ultima gli effetti del contratto in questione.

 

Falsus procurator e ratifica?

Continua la Corte di Cassazione assumendo che la situazione in esame finisce per essere assimilabile ad una spendita indebita del nome del (legale rappresentante del) la società. La falsificazione della sottoscrizione del vero legale rappresentante dà luogo - sul piano dell'apparenza - alla riferibilità del negozio alla società, alla persona giuridica, esattamente come la conclusione del negozio da parte di chi dichiari di rappresentare un soggetto che non è abilitato a rappresentare.

Ecco che, secondo la S.C., diviene possibile l'applicazione in via analogica della disciplina codicistica della rappresentanza.

Ammettendosi l'applicazione analogica delle norme sulla rappresentanza, ne consegue che la ratifica da parte della società dell’atto compiuto dal falsus procurator, deve essere esaminata ai fini dell’accertamento della stessa, mediante un accurato esame di atti o comportamenti concludenti, che integrino una manifestazione di volontà, anche tacita, di avvalersi del contratto di garanzia facendolo proprio, provenienti dalla società e per essa dal suo legale rappresentante dotato allo scopo adeguati poteri rappresentativi, idonei a recuperare l'atto nella propria sfera giuridica.

Verificata la ratifica nessun successivo disconoscimento può essere considerato.

Si aggiunga, infine, un appunto della Corte riguardante il fatto che l’atto in questione non necessitava della forma scritta.


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Di seguito il testo di

 

Corte di Cassazione Sentenza n. 5479 dep. 22/02/2023

 

FATTI DI CAUSA

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