Speciale Riforma penale: scheda analitica e sistematica delle modifiche al Codice Penale. Parte I

Riforma penale. Esplicazione analitica e sistematica delle modifiche al codice penale e di rito. Parte prima: le modifiche al diritto sostanziale, codice penale.

Speciale Riforma penale: scheda analitica e sistematica delle modifiche al Codice Penale. Parte I

Riforma penale.

Esplicazione analitica e sistematica delle modifiche al codice penale e di rito

 

Parte Prima
Introduzione e riforma del Codice Penale

 

Per la lettura del testo normativo vedi
Legge 23 giugno 2017 n. 103

Segue
Speciale Riforma Penale - Parte II

 

1. Introduzione

 

Con la Legge n. 103 del 23/06/2017, pubblicata nella GU n. 154 del 4/07/2017, recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario”, si è proceduto, tra le altre cose, ad una organica riforma del codice penale e del codice di procedura penale.

In particolare, per ciò che concercne il codice penale, la riforma ha introdotto la causa di estinzione del reato per condotte riparatorie, ha riformato in parte l'istituto della prescrizione anche attraverso l'introduzione di ulteriori cause di interruzione e sospensione ed ha inasprito il trattamento sanzionatorio di talune fattispecie delittuose.

Più complesso, invece, l'intervento sul codice di rito, che ha interessato l'introduzione della definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato, i rapporti tra difensore e indagato/imputato, i diritti di informazione della persona offesa, gli accertamenti tecnici non ripetibili, le indagini preliminari, il giudizio abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, i requisiti della sentenza, il ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, le impugnazioni in generale, l'appello, il ricorso per cassazione e la revisione, la partecipazione a distanza al processo.

Inoltre, la legge contiene anche delle deleghe al governo per la riforma del regime di procedibilità di taluni reati, delle misure di sicurezza personali e del casellario giudiziario, altresì della disciplina delle intercettazioni, del regime delle impugnazioni e dell'ordinamento penitenziario.

 

2. Note metodologiche

 

Di seguito un'estrinsecazione sistematica e analitica delle sole modifiche apportate dalla Legge di riforma al codice penale e al codice di procedura penale.

Accanto ad ogni novità sono indicati gli articoli e i commi oggetto di riforma, indicando altresì come “introduzione” l'inserimento ex novo di disposizioni, mentre come “interpolazione” gli innesti nelle disposizioni preesistente, poi come “modificazione” le variazioni parziali della disposizione e infine come “riformulazione” la totale variazione della disposizione.

Infine si è proceduto all'indicazione delle norme di diritto intertemporale.

 

3. Modifiche al Codice penale

 

1) Introduzione della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie (introduzione art. 162-ter):

nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e ss. c.c., formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

 

2) Inasprimento delle pene per taluni delitti

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter):

da «da quattro a dodici anni» a «da da sei a dodici anni»);

- furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis, modificazione co. 1 e 3, introduzione co. 4):

da «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» a «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500»;

per la fattispecie aggravata da «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» a «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000»;

divieto di prevalenza o equivalenza delle attenuanti diverse da quelle ex art. 98 e art. 625 bis c.p. rispetto alle aggravanti ex art. 625 c.p. e le relative diminuzioni di pena si potranno operare sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti;

- furto aggravato (art. 625, modificazione co. 1):

da «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» a «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500»;

- rapina (art. 628, modificazione co. 1):

da «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» a «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500»;

- rapina aggravata (art. 628, modificazione co. 3):

da «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» a «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;

- introduzione rapina “pluriaggravata(art. 628, introduzione co. 4):

«Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098»;

- estorsione aggravata (art. 629, modificazione co. 2):

da «da sei a venti anni» a «da sette a venti anni».

 

3) Prescrizione

- decorrenza del termine di prescrizione (art. 158, introduzione co. 4):

per i reati maltrattamento, riduzione o mantenimento in servitù o schiavitù e reati contro la libertà sessuale (reati di cui all'art. 392, co. 1bis, c.p.p.) commessi ai danni di un minore dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato;

- sospensione del corso della prescrizione (art. 159, riformulazione co. 1, nn. 1 e 2, introduzione n. 3 ter, abrogazione co. 2, introduzione nuovi co. 2, 3 e 4):

il corso della prescrizione rimane sospeso, tra gli altri casi:

nei casi di «autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie» e di «deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione»;

nei casi di «rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»;

dal deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi, e dal deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a 1 anno e 6 mesi; nel computo di questo periodo di sospensione va addizionato l'eventuale periodo di sospensione per uno dei casi di cui al co. 1;

i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità;

- interruzione del corso della prescrizione (riformulazione art. 160):

non solo l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, ma anche quello reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero interrompe il corso della prescrizione;

- effetti della sospensione e della interruzione (riformulazione art. 161):

si scindono gli effetti dell'interruzione e della sospensione della prescrizione, la prima esplicando l'effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato e la seconda limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo;

anche per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis e 640-bis, l'interruzione della prescrizione non potrà comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere.


Continua: vedi
Modifiche al Codice di Procedura Penale.

 

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