Equa riparazione ex L. Pinto e legittimazione del singolo condomino: le SS.UU

Le Sezioni Unite con Sentenza n. 19663/14 in merito alla legittimazione del singolo condomino in un ricorso ex Legge Pinto per un giudizio dove era parte il condominio

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Equa riparazione ex L. Pinto e legittimazione del singolo condomino: le SS.UU

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Sentenza n. 19663 del 18/09/2014 ha affrontato la questione relativa alla legittimazione dei singoli condomini ad agire in giudizio per far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole del processo presupposto che sia stato intentato dal Condominio, in persona dell'amministratore, ma del quale i condomini stessi non siano stati parti.

Si era rilevato come, in materia, fossero sorti diversi e contrastanti indirizzi.
Se da un lato, la Corte di Cassazione ricorda che: "nel condominio di edifici, che costituisce un ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione, nè, quindi, del potere di intervenire nel giudizio in cui tale difesa sia stata legittimamente assunta dall'amministratore e di avvalersi dei mezzi di impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio", da altro lato la S. C ricorda, altresì, che altro consolidato orientamento esprime il principio secondo il quale il criterio innanzi esaminato "non trova applicazione relativamente alle controversie che, avendo ad oggetto non diritti su un servizio comune ma la sua gestione, sono intese a soddisfare esigenze soltanto collettive della comunità condominiale o l'esazione delle somme dovute in relazione a tale gestione da ciascun condomino; pertanto, poiché in tali controversie non vi è correlazione immediata con l'interesse esclusivo di uno o più partecipanti, bensì con un interesse direttamente collettivo e solo mediatamente individuale al funzionamento e al finanziamento corretti dei servizi stessi, la legittimazione ad agire e ad impugnare spetta esclusivamente all'amministratore, sicché la mancata impugnazione della sentenza da parte di quest'ultimo esclude la possibilità per il condomino di impugnarla".

A conclusione della lunga disamina, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione determinano il seguente principio di diritto:

"Nel caso di giudizio intentato dal Condominio e del quale, pur trattandosi di diritti connessi alla partecipazione di singoli condomini al condominio, costoro non siano stati parti, spetta esclusivamente al Condominio, in persona del suo amministratore, a ciò autorizzato da delibera assembleare, far valere il diritto alla equa riparazione per la durata irragionevole di detto giudizio".

 

Di seguito il testo della sentenza n. 19663 del 18/09/2014

 

Rilevato in fatto

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