Come si forma la parcella di un avvocato? Applichiamo i parametri forensi.

Come si calcola il compenso del legale? Vademecum che descrive le nuove modalità di calcolo dei compensi degli avvocati. Un commento al Decreto Ministeriale 55/2014 (parametri forensi)

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Determinare il valore della controversia

IL VALORE DELLA CONTROVERSIA – GLI SCAGLIONI: tenendo conto che il compenso va parametrato alla responsabilità che l'avvocato si assume nel seguire il determinato caso, il DM 55/14 – così come per le precedenti tariffe e così come regolato per quasi tutte le categorie professionali – esprime il valore del compenso del legale parametrandolo al valore della questione fatta oggetto dell'intervento professionale. Più è elevato il valore della questione dibattuta, più elevato è il compenso al professionista.

Nell'applicazione pratica di tale principio, invece che adottare una formula matematica che calcoli un esatto incremento proporzionato si è adottato il criterio semplificato degli scaglioni di valore. Ogni fase, pertanto, esprime diversi importi per ogni diverso scaglione. Gli scaglioni che sono stati individuati dal Decreto Ministeriale tengono in considerazione quasi sempre i seguenti delta (o range) di valori, in euro:

1) da 0,01 a 1.100,00;

2) da 1.100,01 a 5.200,00;

3) da 5.200,01 a 26.000,00;

4) da 26.000,01 a 52.000,00;

5) da 52.000,01 a 260.000,00;

6) da 260.000,01 a 520.000,00.

Si prevedono, poi, regole particolari nel caso in cui il valore della controversia superi i 520.000,00 euro (art. 6 D.M. 55/14).

Nonostante la creazione degli scaglioni di valore, determinare il valore della controversia, pur sembrando una operazione semplice, talvolta in concreto non è affatto agevole. Se in una causa di recupero credito è facile fare riferimento al credito vantato, diverso è il caso di un procedimento di separazione o divorzio o di disconoscimento della paternità.

 

Valore indeterminabile: l'art. 5 del D.M. 55/14 aiuta a valutare alcuni casi e, fondamentalmente, determina che nel caso in cui non si riesca ad attribuire un valore alla controversia esso va qualificato come indeterminabile e, in tal caso, afferma la norma, “ si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00”.

Norma che certo non semplifica facendo spazio a ben 3 dei 6 scaglioni che sopra abbiamo visto e lasciando a mera discrezionalità la scelta dovendosi fare riferimento al criterio un po' fumoso della “complessità della controversia”. Anzi, l'articolo fa riferimento a questi tre seguenti criteri, alternativi da un lato ma passibili di sommatoria:

a) la particolare importanza per lo specifico oggetto, e ci si domanda chi dovrà stabilire quale oggetto sia più importante; e poi “importante” in fin dei conti cosa significa? Significa forse più difficile da studiare? più rilevante per i diritti che sottendono alla domanda (diritto proprietà meno rilevante del diritto alla salute)?, o altro?

b) il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate; per un giurista questi criteri appaiono logici e sensati. Una singola fattispecie concreta talvolta è creatrice di numerosissime questioni di diritto che si intersecano e talvolta paiono irrisolvibili, magari grazie a precedenti giurisprudenziali contraddittori.

c) la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale; viene facile pensare che qui ci si riferisca all'esito della controversia, con l'unico dubbio di inquadramento del riferimento al risultati “non patrimoniali” per i quali viene difficile pensare una valutazione.

La sensazione è che si sia in presenza di un ampio margine di discrezionalità nel valutare le cause di valore indeterminabile.

In proposito vedasi anche la confusione della Corte di Cassazione in merito allo scaglione da applicare in "Valore indeterminabile e scaglione di riferimento: contrasti della Corte di Cassazione"

 

Valore della domanda e valore della condanna. Problema particolare, che ha avuto soluzioni diverse nei vari interventi legislativi, è la individuazione dello scaglione, quando il valore dell'oggetto della domanda sia diverso dal valore della condanna ottenuta in sentenza; ed esempio, si chiede un risarcimento danni quantificati in 500.000,00 euro nell'atto di citazione ma alla fine della causa il giudice accoglie la domanda solo limitatamente e condanna controparte a pagare quei danni in euro 20.000,00. Ben si capisce che si passa dall'ultimo scaglione al terzo – di quelli visti sopra.

Il D.M. 55/14 ha scelto di privilegiare il criterio del riferimento al valore della domanda (il valore chiesto, non quello ottenuto) dovendosi, tuttavia, tenere in considerazione che il primo comma dell'art. 5 distingue quando si determina il valore “nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente” dal caso in cui, secondo comma, si determina il valore “nella liquidazione dei compensi a carico del cliente”.

In sostanza la liquidazione sembra doversi dividere a seconda che

a) venga effettuata dal giudicante al momento della redazione della sentenza, quando procede a quantificare le spese legali da porre a carico di parte soccombente. In tal caso il valore è determinato a norma del codice di procedura civile, oppure

b) venga sottoposta al vaglio del giudicante, il quale debba liquidare una parcella dell'avvocato ad esempio a seguito di una contestazione della stessa da parte del cliente. In questo ultimo caso si farà riferimento al valore corrispondente all'entita' della domanda.

Ma la sostanza non differisce di molto. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, “il valore della causa ... e' determinato a norma del codice di procedura civile”, vale a dire principalmente l'art. 10 cod. proc. civ. il quale dispone quanto segue:

Art. 10

Il valore della causa, ai fini della competenza, si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti.

A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale”.

Si tratta, in sostanza, della domanda proposta. In entrambi i casi, in sostanza, il valore della causa ai fini della liquidazione della parcella, sarà il valore domandato nell'atto introduttivo, salvo quanto si specifica qui di seguito.

Se, a norma di legge, “nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda”, da altro canto viene introdotta, tuttavia, una regola mitigatoria, al fine di evitare scorrettezze: viene prescritto, infatti, “Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti”. Ciò significa che ai fini della liquidazione del compenso non si potrà tenere conto del valore di una domanda esageratamente gonfiata e senza un fondamento giuridico nell'ammontare.

 

Per la causa persa: se è ben vero che si dovrà fare riferimento al valore della domanda, cioè al valore di quanto viene richiesto e non invece al valore di quanto ottenuto, ricordiamo che in ogni caso la parcella deve tenere conto anche dell'esito della controversia (come abbiamo visto per il valore indeterminabile e come vedremo più avanti, come principio base nella valutazione dell'attività del legale). Con una domanda che è stata pur accolta ma solamente in minima parte non potrà parlarsi di causa vinta. Il risultato ottenuto, pertanto, è scarso rispetto agli esordi della controversia.

La questione è interessante perché ad esempio ci si potrebbe porrre la domanda se il giudice, in sede di liquidazione della parcella, sia tenuto a diminuire il compenso anche in modo rilevante per la parte soccombente. E facciamo il caso di un contenzioso dove parte vincitrice si vede riconoscere il diritto al pagamento delle spese legali in euro 5.000,00 (ad esempio). Il legale di parte soccombente chiederà, naturalmente, al proprio cliente la medesima cifra, visto che l'attività espletata è sostanzialmente la medesima, la causa era la stessa, gli atti depositati e le udienze gli stessi. La questione degli aumenti e diminuzioni verrà affrontata fra un paio di capitoli.

Altre sfumature fra le due diverse modalità di quantificazione che abbiamo detto potranno essere colte da una attenta lettura dell'art. 5.

Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia e' determinato in conformita' all'importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità del credito alla cui tutela l'azione e' diretta,

Nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione, mentre quando la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima.

Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.


 

Per concludere: nonostante il chiaro riferimento al valore della domanda quale criterio determinativo del valore, talvolta persiste un ampio margine di dubbio, tanto che la giurisprudenza interviene di tanto in tanto a dare delle direttive al riguardo. Citiamo, ad esempio, la quantificazione della controversia in materia di istanza di fallimento in questo articolo: “Liquidazione onorari: determinazione del valore della controversia in materia fallimentare”  e altro articolo sulla “Liquidazione parcella e valore della controversia nelle cause di divisione”.

Sulla liquidazione del compenso a seguito della chiusura della causa con una transazione sottoscritta dalle parti vedasi Cass. 20547/2019 in "Scaglione di liquidazione compenso avvocato in caso di chiusura della causa con transazione".