Come si forma la parcella di un avvocato? Applichiamo i parametri forensi.
Come si calcola il compenso del legale? Vademecum che descrive le nuove modalità di calcolo dei compensi degli avvocati. Un commento al Decreto Ministeriale 55/2014 (parametri forensi)
Giurisprudenza in materia di Compenso dell'Avvocato
Sul rito da applicare per il recupero del compenso dell'Avvocato e questioni di procedura
Niente rito speciale per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale
La Corte di Cassazione Sez. II, con Ordinanza n. 19228 del 12/07/2024 ha affermato che
"Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile. Sicché in caso di errata qualificazione del procedimento nei termini di cui all' art. 14, la relativa sentenza è nulla atteso che tale qualificazione incide sul diritto di difesa comportando per la parte la perdita di un grado di giudizio riconosciutogli dalla legge".
Come agire per prestazioni rese avanti a più uffici giudiziari
Cassazione Civile Ordinanza n. 3120/2022 ha affermato che nel caso in cui le pretese siano relative a prestazioni rese dall'avvocato innanzi a più uffici giudiziari, possono essere proposte:
- a) distinte domande davanti a detti uffici ai sensi del comma 2 dell'art. 14 cit.; criterio applicabile secondo la Corte, soltanto l'ipotesi in cui si utilizzi la forma di introduzione con il procedimento sommario e si adisca l'ufficio presso il quale sono state svolte le prestazioni;
- b) ai sensi dell'art. 637 c.p.c., domande in cumulo con il rito monitorio ai sensi dell'art. 637, comma 1°, c.p.c., e, dunque, davanti al tribunale competente secondo le regole della cognizione ordinaria,
- c) domande separatamente davanti all'ufficio di espletamento delle prestazioni ai sensi del secondo comma dell’art. 637 c.p.c.,
- d) domande cumulativamente davanti al tribunale del luogo indicato dal terzo comma dell'art. 637 c.p.c., vale a dire dove ha sede il proprio Consiglio dell’Ordine.
Per un approfondimento vedi
"Regolamento di competenza occasione per ricapitolare le regole dell’azione data all’avvocato per il recupero del compenso per azioni promosse avanti uffici giudiziari diversi. Cassazione Civile Ordinanza n. 3120/2022"
Competenza territoriale del recupero del compenso dell'avvocato e foro del consumatore
Per una lettura di Corte di Cassazione Ordinanza n. 18264 del 16 settembre 2016 si rinvia a
"La complessa materia della competenza territoriale del recupero giudiziale del compenso avvocato
Istituti giuridici alternativi attribuiscono competenza territoriale diversa alla domanda di richiesta di pagamento del compenso dell'avvocato. Cassazione civile Ordinanza n. 18264/16"
All'interno dell'articolo si trovano ulteriori link per ulteriori commenti a sentenze sempre in trema di competenza territoriale.
Sempre in materia di competenza vedasi
"Le Sezioni Unite su competenza e rito applicabile all'azione di recupero del compenso dell'avvocato
Le Sezioni Unite civili a 360 gradi sulla richiesta giudiziale di pagamento del compenso dell'avvocato. Rito, foro di competenza, fori alternativi, competenza territoriale e foro del consumatore. Cassazione Sentenza n. 4485/2018"
che ha espresso i seguenti principi di diritto:
"A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, la controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, come sostituito dal citato D.Lgs., può essere introdotta: a) o con un ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., che dà luogo ad un procedimento sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto dell'art. 14 e degli artt. 3 e 4 del citato D.Lgs. e dunque dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni del D.Lgs.; b) o con il procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi degli artt. 633 c.p.c. e segg., l'opposizione avverso il quale si propone con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. e segg., ed è disciplinata come sub a), ferma restando l'applicazione delle norme speciali che dopo l'opposizione esprimono la permanenza della tutela privilegiata del creditore e segnatamente degli artt. 648, 649 e 653 c.p.c. (quest'ultimo da applicarsi in combinato disposto con dell'art. 14, u.c. e con il penultimo comma dell'art. 702-ter c.p.c.). Resta, invece, esclusa la possibilità di introdurre l'azione sia con il rito di cognizione ordinaria e sia con quello del procedimento sommario ordinario codicistico, di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg.".
e
"La controversia di cui alla L. n. 794 del 1942, art. 28, tanto se introdotta con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c., quanto se introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, ha ad oggetto la domanda di condanna del cliente al pagamento delle spettanze giudiziali dell'avvocato tanto se prima della lite vi sia una contestazione sull'an debeatur quanto se non vi sia e, una volta introdotta, resta soggetta (nel secondo caso a seguito dell'opposizione) al rito indicato dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, anche quando il cliente dell'avvocato non si limiti a sollevare contestazioni sulla quantificazione del credito alla stregua della tariffa, ma sollevi contestazioni in ordine all'esistenza del rapporto, alle prestazioni eseguite ed in genere riguardo all'an. Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), l'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza dal rito di cui all'art. 14 comporta - sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c.) e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso - che, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., comma 4, si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull'intero cumulo di cause ai sensi dell'art. 40 c.p.c., comma 3)".
Ma evidentemente il primo pronunciamento delle SS.UU: non era sufficiente tanto che nel 2020 abbiamo il secondo intervento in "La competenza in merito al recupero del compenso dell’avvocato: ancora le SS.UU.
Ancora le SS.UU. intervengono per dirimere contrasti in ordine alla procedura di recupero del compenso dell’avvocato, questa volta in materia di competenza. Cassazione a SS.UU., Sentenza n. 4247/2020" che conclude affermando il seguente principio di diritto:
"Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come modificato dalla lett. a) del comma 16 dell'art. 34 del d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150, nei confronti del proprio cliente, proponendo l'azione prevista dall'art. 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011 e chiedendo la condanna del cliente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più gradi e/o fasi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa".
Sulla appellabilità del provvedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato
Vedasi Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 3993 del 15 febbraio 2017 in "Nella causa di recupero del compenso dell'avvocato il provvedimento conclusivo non è appellabile. Niente appello nelle controversie per la liquidazione degli onorari e compensi dell'avvocato, anche se riguarda l'an della pretesa. Cassazione Sentenza n. 3993/2017"
che conclude affermando:
"in coerenza con il principio, stabilito da Cass. 4002/16, che le controversie per la liquidazione degli onorari e dei diritti dell'avvocato in materia giudiziale civile soggiacciono al rito di cui all'articolo 14 d.lgs. 150/11 anche nell'ipotesi in cui la domanda non sia limitata al quantum, ma riguardi l'an della pretesa - che l'ordinanza che definisce il procedimento di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, non è appellabile, e può quindi essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione, anche nell'ipotesi in cui la controversia abbia ad oggetto l'esistenza, e non solo la quantificazione, del credito dell'avvocato".
Calcolo degli aumenti
La Suprema Corte ha statuito che tutte le maggiorazioni previste dal D.M. n. 55/2014 — siano esse relative alla complessità, all'urgenza, alla pluralità di parti o alle transazioni — devono essere calcolate esclusivamente applicando la rispettiva percentuale al valore tabellare medio (o base) della specifica fase processuale di riferimento.
Non è pertanto ammesso che una maggiorazione diventi la base di calcolo per quella successiva. I singoli aumenti operano in modo parallelo e indipendente, convergendo cumulativamente sulla medesima base di partenza. La Corte ha rilevato come la lettera e la ratio del testo regolamentare siano orientate a mantenere la necessaria prevedibilità e proporzionalità del compenso, evitando ingiustificati effetti moltiplicatori a danno della parte soccombente o del cliente stesso.









