La notifica via PEC deve essere riscontrata a pena di nullità
La Corte di Cassazione interviene sull'argomento: la comunicazione via PEC non assolve il suo compito se non vi è prova della avvenuta ricezione.

Secondo la Corte di Cassazione, che si è espressa con Sentenza numero 6635 depositata il 30/04/2012, le comunicazioni processuali fatte per posta elettronica devono essere riscontrate dalla parte destinataria con un atto di avvenuta ricezione, a pena di nullità.
Si tratta di un indirizzo consolidato (da ultimo sentenza 8002 del 20909) dovendosi, secondo la suprema corte, rispettare la ratio normativa secondo la quale la notifica delle ordinanze fuori udienza devono «rendere edotte le parti del provvedimento del giudice e della data della nuova udienza fissata» dovendosi, altrimento, ritenere violato il principio del contraddittorio. Continua la Corte di Cassazione ribadendo che «costituisce un requisito formale indispensabile perchè il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo».
MASSIMA
Secondo il costante orientamento di questa Corte, la comunicazione, a cura del cancelliere, dell'ordinanza pronunciata fuori udienza, è diretta a rendere edotte le parti del provvedimento del giudice e della data delle nuova udienza fissata, e costituisce un requisito formale indispensabile perchè il provvedimento stesso raggiunga il suo scopo. La mancata comunicazione al procuratore costituito di una delle parti, pertanto, determina la nullità ex articolo 156 del codice di procedura civile dell'ordinanza e la conseguente nullità ex articolo 159 dello stesso codice, degli atti successivi del processo e della sentenza impugnata – rispetto ai quali il provvedimento e la sua comunicazione costituiscono antecedenti indispensabili – per violazione del principio del contraddittorio.