Oneri Condominiali dovuti dal Compratore per i due anni antecedenti

Responsabilità solidale dell'acquirente per gli oneri condominiali. Sentenza della Corte di Cassazione n. 2979 del 2012

Oneri Condominiali dovuti dal Compratore per i due anni antecedenti

La Corte di Cassazione con sentenza del 27/02/2012, n. 2979 riconosce la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore, ma il limite di tempo del perdurare di un tale obbligo è di due anni dall'acquisto.
Motiva la Suprema Corte in ordine all'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 63 disp.att.c.c. ("chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente") e non invece dell'art. 1104 c.c. ("il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati"), atteso che, giusto il disposto di cui all'art. 1139 c.c., la disciplina dettata in tema di comunione si applica anche al condominio solamente in mancanza di norme che, come appunto il citato art. 63, specificamente lo regolano.

 

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