Le nuove Tariffe per i Consulenti del Lavoro

Decreto 21 febbraio 2013 n. 46 del Ministero del Lavoro. Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi dei Consulenti del Lavoro

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Le nuove Tariffe per i Consulenti del Lavoro

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 21 febbraio 2013, n. 46 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, titolato "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro".

Il provvedimento riguarda non solamente la classica attività di tenuta paghe (amministrazione del personale) ma determina i parametri che il magistrato dovrà utilizzare in mancanza di accordo fra le parti, anche nelle attività del professionista iscritto all'Albo dei Consulenti del Lavoro riguardanti ad esempio la contrattualistica, oppure le consulenze tecniche di parte.

Il tribunale adito potrà sempre applicare analogicamente le disposizioni del decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

E' previsto, comunque, che nei "compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalita', inclusa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresi' compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo", mentre i "costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso".

In caso di incarico collegiale il compenso sarà unico, ma il giudice potrà aumentarlo fino al doppio.

Ancora una volta si nota la spinta del legislatore alla pattuizione preventiva fra le parti del costo della prestazione. E' infatti, prevista una "valutazione negativa" del comportamento del consulente la mancanza totale di una qualsiasi pattuizione del compenso.

Il compenso del professionista è determinato avuto riguardo ai seguenti indicatori:

a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficolta', complessita' della pratica;
c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato;

Il decreto ministeriale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi il giorno 22 maggio 2013. Non si applica alle liquidazioni precedenti a quelle della sua entrata in vigore.

I parametri quantitativi, i valori da utilizzare, sono espressi nella Tabella A, allegata al decreto ministeriale, e che abbiamo riportato nel nostro sito alla seguente pagina: parametri liquidazione compensi consulenti del lavoro.


 

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