Compravendita di prodotti alimentari: obblighi del venditore e dell'acquirente

Tutti i soggetti della filiera hanno il dovere di verificare l'esistenza di sofisticazioni nei prodotti alimentari: Corte Cassazione Sentenza n. 15824/14

Tempo di lettura: 3 minuti circa
Compravendita di prodotti alimentari: obblighi del venditore e dell'acquirente

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10-07-2014, n. 15824, si sofferma sugli obblighi di compravendita dei prodotti destinati al consumo alimentare umano, in particolare sulla sussitenza in capo al venditore di specifiche attività di controllo. Ma tali attività di controllo devono ritenersi dovute anche da parte del rivenditore e addirittura dell'acquirente che è a sua volta vendiore del prodotto al consumatore finale.

Secondo la Corte di Cassazione anche l’acquirente di merce destinata al consumo alimentare umano, che sia operatore professionale del settore, ha, nei confronti del consumatore finale, un obbligo di sicurezza, che si traduce in un controllo di genuinità, sia pure a campione, del prodotto poi distribuito su scala industriale, non potendo egli fare esclusivo affidamento sull’osservanza del dovere del rivenditore di fornire cose non adulterate né contraffatte.

Interessante, infine, è la peculiare attenzione dovuta dal venditore nella ricerca della sofisticazione: nel caso di specie, infatti, il rivenditore aveva eccepito di avere adottato ogni ragionevole precauzione per evitare la presenza di contaminanti all'interno del prodotto alimentare venduto, avendo adottato la metodologia haccp (hazard analysis and critical control points), cioè il sistema (utilizzato dalle imprese operanti nel settore alimentare ed introdotto in europa nel 1993 con la direttiva 93/43/cee, recepita in italia con il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 155) che consente di applicare l'autocontrollo in maniera razionale e organizzata nell'industria del settore alimentare. E' impossibile, continua il rivenditore, eseguire la ricerca di tutti i possibili contaminanti, anche quelli non ancora segnalati dai centri antisofisticazioni.

Ma la Corte di Cassazione non concorda e, anzi, ritiene doveroso per coloro che trattano prodotti alimentari effettuare, seppur a campione, una analisi completa di ricerca di ogni possibile sostanza pericolosa. Afferma la Suprema Corte: "... La Corte d'appello ha ritenuto, al contrario, che, onde individuare la contaminazione di alimenti da parte di inquinanti non codificati, la diligenza professionale richiede di affiancare alle analisi mirate di routine (da svolgersi con metodiche accreditate) anche ulteriori analisi di controllo - ad es., attraverso la spettrometria di massa come rilevatore cromatografico, di uso ultratrentennale - volte a escludere la presenza di talora massicce, contaminazioni e sofisticazioni alimentari identificabili. Su questo punto la Corte di Torino, aderendo alle conclusioni del c.t.u. nominato in appello, ha infatti sottolineato che "se è ignoto il componente estraneo, è ben noto invece quello che ci deve essere; se, individuato questo, risulta che c'è anche dell'altro, è su questo altro incognito che le ricerche si devono appuntare per stabilire di cosa si tratti", tanto più in una vicenda nella quale "le percentuali di contaminazione erano cosi alte da rendere non particolarmente difficile l'individuazione del componente" "vietato" e dal "potenziale tossico ... ben noto"."

E continua: "La Corte del merito ha quindi accertato - con motivazione congrua, ed esente da mende logiche - che sussiste in capo al rivenditore  F. la colpa consistita nell'avere fornito un prodotto alimentare contaminato da un colorante cancerogeno senza avere previamente sottoposto le partite di merce a procedimenti di analisi non ancora consacrati in un disciplinare, e tuttavia esigibili, nell'ambito del patrimonio di conoscenze del settore, al fine della verifica della sussistenza di composti estranei alla matrice."

Bastava, secondo la Corte di Cassazione, applicare tecnologie note da tempo, richiamando il concetto ben noto in diritto della migliore tecnica esistente al momento. Aggiunge: "Si tratta di conclusione corretta in punto di diritto, essendo fondata sull'accertamento che lo stato delle conoscenze tecniche al momento della rivendita del prodotto permetteva di scoprire la contraffazione ("mediante una procedura scientificamente ineccepibile l'individuazione del componente era possibile"; "il metodo per accertare che nell'alimento esiste qualcosa che non ci dovrebbe essere, e poi a quel punto per individuarne la natura ... esisteva ed era scientificamente valido e noto da tempo"), e che, dandosi analiticamente e criticamente carico del diverso punto di vista tecnico elaborato dall'ausiliario nominato dal giudice in primo grado, resiste a tutte le censure articolate dalle ricorrenti, divenendo non decisiva la circostanza, pure emergente dalla prove orali esperite in primo grado, che, all'epoca dei fatti per cui è causa (aprile 2002 - gennaio 2003), nessuno cercasse la presenza negli alimenti del Sudan rosso 1".

 

 

Di seguito il testo della: Corte Cassazione Sentenza del 10-07-2014, n. 15824.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore - Presidente -
Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. GIUSTI Alberto - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati