Il Consiglio di Stato sul calcolo delle distanze legali fra costruzioni
Modalità di calcolo delle distanze fra costruzioni: Consiglio di Stato, Sentenza del 13/03/2014 n. 1267

Si è posto il problema se un manufatto che sporge dal suolo sia sempre idoneo a fare da punto di riferimento per il calcolo delle distanze, anche qualora detto manufatto non abbia alcun rilievo sotto un profilo volumetrico né comporti una variazione della superficie.
Il Consiglio di Stato, nel ricordare il triplice scopo perseguito dalla normativa sulle distanze: la tutela della sicurezza, della salubrità e dell'igiene, con Sentenza del 13/03/2014 n. 1267 si è espresso in ordine alle modalità di calcolo della distanza legale fra costruzioni, sancendo il principio secondo il quale detta distanza, vale a dire la distanza tra costruzioni su fondi finitimi, deve essere calcolata considerando qualsiasi elemento del fabbricato medesimo, non rilevanzo affatto, ai fini dell'interesse tutelato dalla norma, che il predetto manufatto non comporti un aumento di volume o di superficie.
Secondo il Consiglio di Stato restano esclusi soltanto gli sporti ornamentali, se inidonei a determinare intercapedini dannose o pericolose.