L'e-mail costituisce documento informatico a firma elettronica leggera
L'ordinaria email costituisce un documento informatico a "firma elettronica leggera". Tribunale di Termini Imerese Ordinanza 22/02/2015

In un contenzioso l'attore fondava la prova a supporto della propria richiesta di pagamento sostanzialmente solo su e-mail spedite e ricevute dal presunto debitore. Il Tribunale di Termini Imerese, interessato del caso, si è ritrovato a dover stimare il valore probatorio delle semplici email ordinarie (non PEC).
Con Ordinanza del 22/02/2015 il Tribunale chiarisce che l'email "semplice" costituisce un documento informatico ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Sulla provenienza del documento, tuttavia, possono sorgere non lievi dubbi, non potendoci essere garanzia univoca sulla persona che ha generato ed inviato l'email.
Il problema, secondo la Corte, risiede nel fatto che mentre gli artt. 20 e 21 CAD disciplinano il documento informatico e la sua valenza probatoria in base al tipo di firma apposta, quando si tratta di documenti informatici non sottoscritti, il codice dell’amministrazione digitale lascia un vuoto normativo non disciplinando in alcun modo la valenza probatoria di questi ultimi.
Nonostate il predetto assunto, tuttavia, il Tribunale di Termini Imerese si chiede se i documenti inviati via email "semplice" non possano essere inquadrati nei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica “leggera”.
Richiamando un precedente di merito (Trib. Mondovì) viene motivato asumendo che "i requisiti tecnici richiesti dal CAD per la firma elettronica sono soddisfatti dall'insieme di dati “indirizzo mittente-headers” (che viene “inserito” nella email al momento dell’invio, come se fosse un timbro) attesta che quella data email è stata scritta da qualcuno che ha dovuto necessariamente, per inviarla, accedere ad un’area riservata, inserendo una username e una password: rectius, attesta che chi l’ha scritta non può non aver inserito una username e una password. Perciò, grazie al suddetto primo insieme di dati, si sa che per inviare quella email è stato utilizzato un secondo insieme di dati, costituente un sistema di autenticazione informatica, cui primo insieme è (ovviamente) logicamente collegato”.
Ciò è più che sufficiente, per il Tribunale di Termini Imerese, per poter considerare anche l'email un documento informatico sottoscritto, naturalmente con firma elettronica leggera.
Alla luce di questa premessa, quindi, conclude con l'affermare che "tutta la corrispondenza via email è liberamente valutabile tenendo conto “delle caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità” della email".
Di seguito il testo della Ordinanza 22/02/2015 del Tribunale di Termini Imerese:
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
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