Revoca della donazione di quota societaria e recesso dalla società

Interessante sentenza del Tribunale capitolino che intreccia aspetti successori e pregevoli argomentazioni sul diritto di recesso del socio di una S.r.L. Tribunale di Roma sent. 22/10/2015 n. 21224

- di Avv. Valeria Cianciolo
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Revoca della donazione di quota societaria e recesso dalla società

Il contenzioso era sorto tra una figlia, beneficiaria, a seguito di donazione paterna, di una quota pari al 33% del capitale sociale dell’impresa familiare, e il padre-donante, amministratore unico della società.

Il padre ha adito il Tribunale al fine di ottenere la revoca dell’atto di donazione per ingratitudine.

La figlia, dal suo canto, non solo ha chiesto il rigetto della domanda paterna in quanto destituita di fondamento, ma ha radicato altra causa contro la società affinché venisse accertato il suo diritto di recesso dal rapporto sociale.

I giudici in via preliminare e pregiudiziale, hanno confermato che le cause, previamente riunite, erano entrambe di competenza del Tribunale adito, in quanto avente ad oggetto la costituzione e l’estinzione del rapporto sociale fra socio e società.

Quali le premesse argomentative del Tribunale capitolino?

L’art. 801 c.c. contiene l'elencazione dei fatti che consentono al donante di proporre domanda al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia della donazione. Si precisa, peraltro, come tali fatti, oltre ad essere elencati tassativamente, debbano presentare il carattere della gravità, non essendo sufficiente un qualunque atto che dimostri l'irriconoscenza del donatario.

L’articolo in esame considera, innanzitutto, alcuni dei fatti che determinano l'indegnità a succedere, e, precisamente quelli di cui all'art. 463, nn. 1, 2, e 3: omicidio volontario, consumato e tentato, del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente; calunnia e falsa testimonianza in giudizio penale.

Accanto alle ipotesi sopra richiamate, altra causa di revocazione per ingratitudine è rappresentata dall'ingiuria grave verso il donante.

Per la giurisprudenza, la nozione di ingiuria grave non coincide con le figure dei delitti di ingiuria e diffamazione; la revocazione, pertanto, costituisce una sanzione civile indipendente da quella penale (C. 8165/1997). Ne consegue la natura personale dell'azione di revocazione, tale per cui l'ingiuria deve essere valutata in chiave soggettiva, quale comportamento capace di ledere la persona del donante (C. 9915/2012). Peraltro, «pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore e al decoro della persona», è caratterizzata da un «un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e d'irrispettosità della dignità del donante» (C. 8752/2012).

Quale l’ingiuria grave ravvisabile nella figlia da portare il padre a questa decisione?

L’aver espresso, come socia, la sua posizione nei confronti della gestione della società, non ritenuta consona all’andamento del mercato e alle tendenze e ai gusti del pubblico.

Il Tribunale non ha ovviamente, ritenuto ravvisabile l’ingiuria grave e richiamando la giurisprudenza unanime ha specificato che l’ingiuria grave, al fine di rilevare per la revoca della donazione, “deve colpire la sfera morale e spirituale del donante in modo diretto ed esplicito, con modalità di gravità e potenzialità offensiva non solo oggettiva, ma anche manifestazione di un sentimento di avversione tale da esprimere l’ingratitudine verso il donante e da ripugnare alla coscienza comune”.

Nel caso in esame era palese il legittimo esercizio del diritto di critica che non è in alcun modo rappresentativo dell’ingiuria grave.

In merito all’accertamento della validità del diritto di recesso avanzato dalla figlia-donataria, i giudici hanno ricordato che le cause di recesso del socio di S.r.l. sono stabilite dalla legge nonché rimesse all’autonomia privata, posto che i soci possono prevedere nell’atto costitutivo specifiche cause di recesso. Nella fattispecie, la socia ha ricollegato l’esercizio del suo diritto di recesso all’art. 2285 c.c. (società costituite a tempo indeterminato).

Ciò che rileva, sostiene il Tribunale, è infatti la volontà di recedere ed il richiamo alla specifica fattispecie del recesso connesso alla durata della società, spettando poi al Giudice l'esatto inquadramento normativo o statutario della fattispecie concreta. Fra l’altro, la donna aveva meglio argomentato i motivi che giustificavano il recesso dalla società, fra cui appunto la considerazione che la durata della Società era prevista in un termine tale (31/12/50) da essere pari o superiore alla sua vita e tale da rappresentare un vincolo perpetuo ed indeterminato, cui andava applicato, pertanto, l'art. 2473, 2° comma, c.c., evidenziando che nel 2050 avrebbe avuto 85 anni e che, al cospetto di un termine di durata ingiustificatamente lungo in relazione al caso concreto, era oramai pacifico l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in questi casi andava riconosciuto il diritto di recesso.

Il Tribunale, accertata dunque, la validità ed efficacia del diritto di recesso proposta dalla donataria con la separata causa, poi riunita, ha accolto la domanda di liquidazione della quota.

Valeria Cianciolo – Avvocato del Foro di Bologna

 

 

di seguito il testo di Tribunale di Roma, Sez. specializzata Tribunale delle Imprese, sentenza 22 ottobre 2015 n. 21224

 

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