Sulla validità della donazione di bene altrui si esprimono le SS.UU.
Le Sezioni Unite sulla donazione di bene altrui: gli eventuali effetti obbligatori. Cassazione civile Sezioni Unite, Sentenza n. 5068/16

In una causa di divisione ereditaria sorgeva il problema della validità o meno di una donazione, disposta con atto notarile dal de cuius, di beni che in realtà non gli appartenevano. Alcune parti costituite, infatti, deducevano la nullità della donazione per inesistenza dei beni donati nella sfera giuridica del donante e quindi la loro detrazione dalla domanda di divisione.
Secondo le corti del merito "doveva ritenersi la nullità dell'atto di donazione, potendo costituire oggetto di donazione solo ed esclusivamente i beni facenti parte del patrimonio del donante al momento in cui veniva compiuto l'atto di liberalità, tali non potendosi ritenere quelli di cui il donante era comproprietario pro indiviso di una quota ideale".
Il caso veniva sottoposto, nel successivo grado di giudizio, all'attenzione della Corte di Cassazione la quale riscontrando la particolarità del caso e la presenza di un contrasto giurisprudenziale rimandava alle Sezioni Unite, alle quali veniva chiesto di esprimersi sulla seguente questione di diritto: “se la donazione dispositiva di un bene altrui debba ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 cod. civ., poiché il divieto di donazione dei beni futuri ricomprende tutti gli atti perfezionati prima che il loro oggetto entri a comporre il patrimonio del donante e quindi anche quelli aventi ad oggetto i beni altrui, oppure sia valida ancorché inefficace, e se tale disciplina trovi applicazione, o no, nel caso di donazione di quota di proprietà pro indiviso”.
Al quesito risponde la Corte di Cassazione - Sezioni Unite . con Sentenza n. 5068 del 15 Marzo 2016.
La principale e preliminare considerazione sulla quale si sofferma la S.C. riguarda la possibilità che possano sorgere effetti obbligatori scaturenti dall'istituto della donazione, in particolare alla luce del fatto che la stessa Suprema Corte ha da sempre negato la possibilità che si possa validamente contrarre un obbligo vincolante da un preliminare di donazione. E cita se stessa affermando: "la convenzione che contenga una promessa di attribuzione dei propri beni a titolo gratuito configura un contratto preliminare di donazione che è nullo, in quanto con esso si viene a costituire a carico del promittente un vincolo giuridico a donare, il quale si pone in contrasto con il principio secondo cui nella donazione l'arricchimento del beneficiario deve avvenire per spirito di liberalità, in virtù cioè di un atto di autodeterminazione del donante, assolutamente libero nella sua formazione".
E più specificatamente, citando Cass. n. 11311 del 1996, afferma chiaramente: " ... non è ammissibile la figura del contratto preliminare di donazione ...".
Gli effetti obbligatori vengono in considerazione nel tentativo di applicazione analogica del contratto di vendita di cosa altrui a seguito del quale è notorio consegue l'effetto di creare in capo al venditore una obbligazione di "recuperare" in qualche modo il bene da trasferire, in un successivo momento, al compratore.
Più strettamente legate al caso di specie - donazione di cosa altrui - varie sentenze ne avevano negato la validità dichiarandola, invece, assolutamente nulla come Cass. n. 10356 del 2009, secondo la quale "la donazione dispositiva di un bene altrui, benchè non espressamente disciplinata, deve ritenersi nulla ... ". Ma sussistono anche sentenza difformi come Cass. n. 1596 del 2001, che ha affermato il principio per cui "la donazione di beni altrui non può essere ricompresa nella donazione di beni futuri, nulla ex art. 771 c.c., ma è semplicemente inefficace e, tuttavia, idonea ai fini dell'usucapione abbreviata".
Le SS.UU. con la sentenza in commento ritengono che la donazione di bene altrui sia nulla ma per diversi connotati giuridici rispetto a quelli emersi sinora in giurisprudenza. E precisamente afferma: " ...la donazione di cosa altrui o anche solo parzialmente altrui è nulla, non per applicazione in via analogica della nullità prevista dall'art. 771 c.c., per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione ... ". E ancora " ... La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri, perchè la mancata conoscenza dell'altruità determina l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa. La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 c.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 c.c. (il donante deve disporre "di un suo diritto") e dell'art. 1325 c.c., e art. 1418 c.c., comma 2".
In conclusione, le SS.UU. affermano il seguente principio di diritto:
"La donazione di un bene altrui, benchè non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio. Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante".
Aggiornamento del 13/09/2018
Vedi in materia di comunione legale
"Nullità della donazione di bene in comunione e il caso della comunione legale dei coniugi"
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sezioni Unite, Sentenza n. 5068 del 15/03/2016:
Svolgimento del processo
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