Sicurezza sul lavoro: tutte le ditte interessate devono vigilare

L’onere di vigilare sulla sicurezza del lavoratore e sull'osservanza delle norme antinfortunistiche grava su tutte le ditte interessate all’esecuzione dei lavori. Cassazione penale Sentenza n. 48951/2017

Sicurezza sul lavoro: tutte le ditte interessate devono vigilare

1. La massima

«Le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni, con le seguenti precisazioni: che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; che deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro».

«Gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro»

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 48951 torna sull’abnormità della condotta del lavoratore infortunato in grado di scriminare il contegno del datore di lavoro e in particolare ribadisce che l’onere di vigilare sulla sicurezza grava su tutte le ditte interessate all’esecuzione dei lavori.

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

Il rappresentante legale di un’impresa edile esercitata nella forma della società a responsabilità limitata veniva condannato per il reato di cui all’art. 590 c.p. in quanto, come responsabile del cantiere edile, aveva cagionato al dipendente, imbianchino incaricato di tinteggiare un’inferriata, lesioni gravi1 per colpa consistita nella violazione dell’art. 147, co. 1, T.U. 81/2008, omettendo «di predisporre parapetti con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti ed ometteva altresì di verificare che i lavoratori addetti a lavorazioni in quota indossassero i dispositivi di protezione individuale».

Secondo la Corte territoriale2, l’evento lesivo era riconducibile alla condotta omissiva dell’imputato gravato dall’onere di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche nella sua qualità di datore di lavoro e «che non aveva fornito ai dipendenti i dispositivi di sicurezza necessari in concreto», a dispetto di quanto ritenuto dalla difesa che qualificava come «abnorme la condotta del dipendente infortunato» che aveva eseguito mansioni diverse da quelle affidategli (ripulire il ballatoio sporcatosi dopo la tinteggiatura senza informare il responsabile del cantiere) utilizzando una scala di sua proprietà e recandosi fuori dallo stesso cantiere. Secondo la difesa, il lavoratore non avrebbe dovuto lavorare in quota, bensì all’interno del fabbricato che costituiva il cantiere.

 

3. Il decisum: l’abnormità della condotta del lavoratore

La Suprema Corte ribadisce quanto ormai affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente».

Non a caso, le norme antinfortunistiche sono funzionali a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro tenendo in considerazione la disattenzione con cui gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Di talché, gli obblighi di vigilanza trovano giustificazione proprio nella potenziale imprudenza o negligenza del lavoratore verso la propria incolumità.

Ne deriva che per escludersi l’esistenza del rapporto di causalità è necessario provare l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato causa all’evento. All’uopo, il comportamento può considerarsi abnorme quando «per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro».

Secondo la V Sezione la Corte territoriale ha correttamente escluso l’abnormità della condotta del lavoratore infortunato, che stava eseguendo le mansioni affidategli3. Non tacendo inoltre che il lavoratore aveva riferito di avere utilizzato la propria scala di legno in quanto più leggera e sicura di quelle presenti in cantiere. La Corte di appello aveva giustamente rilevato che l’imputato non aveva vigilato sull’osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche e che non aveva verificato se il lavoratore svolgesse in totale sicurezza i compiti affidatigli.

Non deve inoltre trascurarsi che «l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica»4, specie quando il comportamento del lavoratore rientra pienamente nelle attribuzioni specificamente attribuitegli5. La Suprema Corte ha tenuto in debita considerazione che la sussistenza di concorrenti profili di colpa lieve a carico del lavoratore infortunato, a fronte di un datore di lavoro resosi responsabile della inosservanza delle prescrizioni antinfortunistiche, al massimo possono fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche.

 

4. Segue: La responsabilità di tutte le ditte coinvolte nei lavori

La V Sezione ha avuto modo di ribadire il principio costante secondo cui in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro «gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, il quale ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro»6.

Di nessun pregio dunque la tesi difensiva per cui il lavoratore infortunato fosse utilizzato dalla società appaltatrice e che solo formalmente fosse dipendente della società subappaltatrice (di cui l’imputato è il rappresentante legale), da cui sarebbe dovuta derivare la penale responsabilità nei confronti del responsabile della prima società. Inoltre, l’argomento dell’irregolarità del contratto di subappalto dedotto dalla difesa rende ancora più indiscussa la responsabilità penale del rappresentante della ditta pseudo-subappaltatrice e datore di lavoro del lavoratore infortunato, rimanendo del tutto intonso il rapporto di lavoro tra il lavoratore e il suo formale ed effettivo datore di lavoro.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
Presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

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1 Il lavoratore si trovava su di una scala di legno a forbice quando rovinava al suolo riportando fratture multiple al tronco e altri insulti lesivi.

2 Corte di appello di Caltanissetta, confermava la sentenza di condanna resa dal G.i.p. del Tribunale di Enna in data 25 novembre 2013.

3 Anche il tecnico che gli aveva affidato la mansione aveva ammesso di essersi disinteressato delle modalità di esecuzione delle stesse.

4 Sez. IV, 14 dicembre 1999-20 marzo 2000, n. 3580.

5 Sez. IV, 23 gennaio 2007-9 marzo 2007, n. 10121.

6 Sez. III, 26 marzo 2013, n. 19505.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 48951 del 25/10/2017

 

Ritenuto in fatto

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