Criptovaluta conferita nel capitale sociale e problematiche del pignoramento
Può essere una criptovaluta conferita nel capitale sociale? E come può essere oggetto di esecuzione forzata la quota di moneta virtuale? Tribunale di Brescia Decreto 25/07/2018

Il caso.
Nell'aumentare il capitale sociale della propria società un socio conferiva alla stessa una collezione di quadri mentre l'altro socio conferiva quote di una criptovaluta per un importo di notevole valore.
Il notaio rifiutava l'iscrizione della relativa delibera nel Registro delle Imprese, motivando che le criptovalute non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell'aumento di capitale sottoscritto.
Gli interessati ricorrevano al Tribunale chiedendo di ordinare al Registro delle Imprese l'iscrizione della menzionata delibera di aumento di capitale.
La questione.
Ai sensi dell'art. 2465 c.c. è possibile conferire beni in natura da parte del socio, imputantolo a capitale sociale. Tale procedura, tuttavia, necessita di una perizia di stima del bene conferito, redatta e giurata da parte di un revisore legale:
2465. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti
1. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.
2. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.
3. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343 bis.
I soci avevano effettivamente una perizia giurata che quantificava il valore dei beni conferiti nel capitale della società.
La questione riguarda la possibilità di attribuire un valore di scambio della criptovaluta, e, secondo il notaio, tale possibilità non vi era nel caso di specie tenuto conto della specifica criptovaluta utilizzata dal socio, non dotata apparentemente di un mercato valido di scambio e quotazione.
Si difendevano i soci apportando alle proprie ragioni le seguenti motivazioni:
- era sta dimostrata la trasferibilità della disponibilità di criptovaluta in capo alla Società, mediante messa a disposizione delle credenziali ("transaction password") da parte del socio conferente;
- secondo l'Agenzia delle Entrate il possesso di moneta virtuale va inserito nella dichiarazione dei redditi;
- la criptovaluta è un bene alla pari di altri beni immateriali, come i diritti di proprietà industriale;
- la criptovaluta oggetto di contesa è scambiata su mercati non regolamentati e soggetta ad una quotazione;
- l'alto livello di diffusione della valuta virtuale oggetto di causa confermerebbe che trattasi di mezzo di pagamento sufficientemente riconosciuto e accettato anche dagli esercenti.
Può essere, pertanto, utilizzata una moneta virtuale ai fini dell'aumento di capitale di una società?
La decisione.
Sul caso decide il Tribunale di Brescia con decreto depositato in data 25 luglio 2018, che, lo anticipiamo, non riesce a fare completa chiarezza sulla questione.
L'incipit è apparentemente rilevante, di grande impatto, poiché si afferma: "Il Collegio ritiene opportuno evidenziare preliminarmente che in questa sede non è in discussione l'idoneità della categoria di beni rappresentata dalle c.d. "criptovalute" a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una s.r.l." che si potrebbe interpretare quale placet per l'utilizzo di criptovalute anche nel conferimento ai fini di un aumento del capitale di una società.
Il rilievo sul quale il Tribunale si sofferma è l'idoneità di quella specifica moneta virtuale ad essere oggetto di conferimento stante, si afferma, la mancanza di un vero e proprio "mercato" di scambio e quotazione che ne impedisce di fatto una vera e seria quotazione.
Il Collegio compie, di seguito, un pregevole elenco delle caratteristiche intrinseche del capitale sociale, nel tentativo di chiarire cosa può essere conferito e cosa non potrà mai far parte del capitale sociale. E, in questo senso, il tribunale solleva una questione, quella della pignorabilità, che parrebbe eliminare, allo stato delle cose, la possibilità di utilizzo delle criptovalute.
Afferma il Collegio che costituiscono requisiti fondamentali di qualunque bene adatto al conferimento:
- l'idoneità a essere oggetto di valutazione in un dato momento storico;
- l'esistenza di un mercato attivo che determini un certo grado di liquidità del bene;
- "l'idoneità del bene a essere "bersaglio" dell'aggressione da parte dei creditori sociali, ossia l'idoneità a essere oggetto di forme di esecuzione forzata ... ". Sul punto la Corte solleva un interessantissimo rilievo giuridico direttamente attribuibile alle modalità tecniche di funzionamento della criptovaluta, vale a dire che dette modalità strutturali della moneta virtuale "potrebbero, di fatto, renderne impossibile l'espropriazione senza il consenso e la collaborazione spontanea del debitore". Se il debitore non consegna spontaneamente la password, la chiave di utilizzo, il pignoramento si ferma.
Questione che, ovviamente, interessa non solamente il campo del diritto societario ma l'intero comparto della garanzia del credito. La criptovaluta è un bene di fatto impignorabile?
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Tribunale di Brescia, decreto 25 luglio 2018 Cron 7556/2018
.....
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!