Decreto ingiuntivo: decreto di esecutorietà e formula esecutiva

Mancata richiesta del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto e formula esecutiva. Effetti, conseguenze. Cassazione civile Sentenza n° 1650/2014

Decreto ingiuntivo: decreto di esecutorietà e formula esecutiva

Talvolta sfugge l’esistenza del decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo assumendo che, per iniziare l’esecuzione, ciò che serve sia la formula esecutiva.

Tuttavia il decreto di esecutorietà è provvedimento di assoluto rilievo stante gli effetti che ne conseguono, in particolare se per il debitore si apre una procedura concorsuale.

Il decreto di esecutorietà è atto del Giudice mentre la formula esecutiva viene rilasciata dal Cancelliere.

Vediamo da un lato le norme e dall’altro ci facciamo aiutare nella comprensione delle stessa da Corte di Cassazione civile Sez. I, Sentenza n° 1650 dep. 27/01/2014.

 

Per il decreto ingiuntivo interessano due norme previste rispettivamente la prima per il caso non venga proposta opposizione e la seconda per la conferma del decreto ingiuntivo dopo un giudizio di opposizione.

Per il primo caso, decreto ingiuntivo non opposto andrà applicato l’art. 647 che si riporta di seguito:
Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente
1. Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.
2. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'articolo 650, e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

 

Per il decreto ingiuntivo confermato dopo il giudizio di opposizione interessa l’ art. 654 che si riporta:

Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione.

1. L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.
2. Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula.

 

Va chiarito che la rubrica dei due articoli usa il termine "esecutorietà" del decreto, che è equivalente a quello di "esecutività": i due termini sono usati, in giurisprudenza, come sinonimi (Cass. 30 maggio 2007, n. 12731).

Interessante notare che nel caso di mancata opposizione, l’art. 647 c.p.c. dispone che su istanza del ricorrente, il Giudice dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo.
Se la parte non fa istanza di rilascio del provvedimento di esecutività cosa accade al decreto ingiuntivo, rimane non esecutivo?

La S.C. con arresto 1650/2014 dichiara “Questa Corte di legittimità afferma in modo costante ed in termini generali che il decreto ingiuntivo, non dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non ha efficacia di giudicato formale e sostanziale”. La qual cosa rileva in particolare per le procedure concorsuali stante che, come afferma la stessa Corte, il decreto senza dichiarazione di esecutorietà non è opponibile alla procedura fallimentare 1.

Ritiene, la S.C., superato e risalente l’orientamento in base al quale (ex art. 2909 c.c.) “l'autorità del giudicato potrebbe derivare solamente dalla sentenza, mentre il decreto ingiuntivo non opposto potrebbe dar luogo solo al fenomeno di "preclusione pro iudicato" che impedisce all'ingiunto di opporsi all'esecuzione forzata e di esercitare la condictio indebiti”, ritenendosi ora che “ il giudicato sostanziale (cui si riferisce l'"autorità del giudicato") da decreto ingiuntivo attenga all'oggetto e ai soggetti del rapporto giuridico, che non può essere posto in discussione in un altro successivo giudizio, con ogni conseguenza”.

Questo lo scopo del provvedimento di esecutorietà. Il decreto ingiuntivo potrà essere dichiarato esecutivo solamente quando vi sia la certezza che vi sia stata la (regolare) notifica e che siano trascorsi i termini di legge per l’opposizione.

E’ chiaro, infatti, che a seguito dell’emissione del decreto per ingiunzione il Giudice non ha alcuna contezza delle vicende successive, essendo compito della parte eseguire la notificazione.

Afferma sempre Cass. 1650/14: “procedimento ex art. 647 c.p.c. il giudice ha il compito di verificare se non sia possibile che, per la nullità della notifica del decreto di ingiunzione, l'intimato non ne abbia avuta conoscenza; il decreto "ha la funzione di dichiarare che, per non esservi stata tempestiva opposizione, si sono verificate le condizioni perchè esso sia divenuto non ulteriormente opponibile ed abbia acquistato esecutorietà, sì da poter fondare il diritto a procedere alla esecuzione forzata per la realizzazione coattiva del credito".

Tale controllo è competenza del magistrato e non viene eseguito dal cancelliere 2 ai fini del rilascio della formula esecutiva, ex art. 475 c.p.c. che riportiamo:

Spedizione in forma esecutiva.
1. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.
3. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula:
«Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».

 

Il secondo comma dell’art. 654 c.p.c. aiuta a comprendere la dualità del fenomeno affermando: “nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”. Sono quindi necessari e vanno citati entrambi.

La dichiarazione di esecutorietà è rilevante anche ai fini della registrazione, della tassazione, del decreto ingiuntivo, poiché l’articolo 37 del D.P.R. n. 131 del 1986 fa riferimento ai decreti ingiuntivi esecutivi:

Atti dell’autorità giudiziaria
Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi ed i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato” 3.

 

La questione di cui trattiamo riguarda specificatamente il decreto ingiuntivo non opposto poiché per la conferma dello stesso a conclusione del giudizio di opposizione la stessa sentenza o ordinanza conclusiva comporta l’esecutività come previsto dall’art. 653 c.p.c. primo comma: “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”.

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1 - “ … il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale, può più acquisire tale valore con un successivo decreto di esecutorietà per mancata opposizione, poiché, intervenuto il fallimento, ogni credito, secondo quanto prescrive l'art. 52 L. fall., deve essere accertato nel concorso dei creditori, secondo le regole stabilite dagli artt. 92 ss. L. fall., in sede di accertamento del passivo”. Cass. 1654/14.

2 - Con Ordinanza della Corte costituzionale 28 dicembre 1990, n. 572, è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 647 c.p.c., in riferimento all'art. 97 Cost., nella parte in cui richiede l'adozione di un provvedimento giudiziale che dichiari l'esecutività del decreto ingiuntivo, in luogo che accontentarsi il legislatore dell'attestazione di cancelleria.

3 - L'atto giudiziario va registrato anche se l'efficacia esecutiva viene sospesa - Il provvedimento di sospensione della provvisoria esecuzione non fa venir meno il presupposto dell’imposta di registro sugli atti giudiziari. Corte Cassazione civile Ordinanza n. 12480/2018

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. I, Sentenza n° 1650 dep. 27/01/2014

 

Svolgimento del processo

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