Dei reati tributari risponde l'amministratore di fatto quale autore principale
Del reato di omessa presentazione della dichiarazione imposte dirette o IVA, l’amministratore di fatto risponde in quanto titolare effettivo della gestione sociale. Cassazione Penale Sentenza n. 41259/2018

La massima
«In tema di reati fiscali, i destinatari delle norme di cui alla legge (D. Lgs., n.d.r.) 74/2000 vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta; correta risulta, quindi, l’individuazione dell’imputato quale amministratore di fatto, da parte del giudice del riesame, in quanto effettuata sulla base di indici sintomatici quali: la cessazione della carica a pochi giorni dagli adempimenti del versamento IVA; la nomina di un soggetto sconosciuto sul territorio nazionale e senza redditi, già titolare di altre cariche in altre società di riferimento dell’imputato».
Con la sentenza n. 41259 del 17/01/2018 – 25/09/2018, la III Sezione della Suprema Corte ha ribadito gli elementi che permettono di accertare la gestione di una società da parte di un amministratore di fatto, diretto destinatario, in quanto autore principale, delle norme del D. Lgs. 74/2000 recante la "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto".
Il fatto e la quaestio iuris
Il Tribunale del riesame confermava il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. in ordine al reato di omesso versamento dell'IVA per l'anno di imposta 2013. La persona sottoposta alle indagini destinataria della misura per incapienza del patrimonio della società non figurava quale legale rappresentante della società coinvolta, motivo per cui la difesa ricorreva per cassazione lamentando – per quanto qui importa – la violazione di legge con riferimento agli art. 321 e 322 ter c.p.p., quindi per insussistenza del fumus del reato contestato.
Invero, si sosteneva che il ricorrente al momento del versamento dell’IVA per l'anno di imposta 2013 (27/12/2014) non era il legale rappresentante della società, avvenendo la cessazione dall'incarico il 10/10/2014 ed essendo altro soggetto il nuovo legale rappresentante dall’11/12/2014.
Il decisum
La Suprema Corte, nonostante l'inammissibilità del ricorso con riferimento al motivo indicato, coglie l'occasione per confermare quanto già enucleato dalla giurisprudenza di legittimità a riguardo della posizione dell'amministratore di fatto nel sistema penale tributario.
In particolare, la III Sezione richiama quanto affermato in precedenza con la sentenza n. 38780 del 14/05/2015 (dep. 24/09/2015) che ha distitnto tra amministratore di fatto e amministrazione di dirittto nell'imputazione della responsabilità, all'uopo statuendo che:
- del reato di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette o IVA, l’amministratore di fatto risponde quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale e, pertanto, nelle condizioni di poter compiere l’azione dovuta;
- l'amministratore di diritto, quale mero prestanome, è responsabile a titolo di concorso per omesso impedimento dell’evento (artt. 40, co. 2, c.p. e 2392 c.c.), a condizione che ricorra l’elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.
Nel ribadire, dunque, che nell'individuazione dell'autore principale del reato tributario rileva in primis l'effettiva gestione della società e non invero la qualifica ricoperta se non nei termini di cui si è detto, la III Sezione individua anche alcuni di quelli che definisce "indici sintomatici" della concreta funzione gestoria esercitata dall'amministratore di fatto:
- la cessazione della carica a pochi giorni dagli adempimenti del versamento IVA;
- la nomina di un soggetto sconosciuto sul territorio nazionale e senza redditi, già titolare di altre cariche in altre società di riferimento dell’imputato.
Ed invero, i destinatari delle norme di cui al D. Lgs 74/2000 vanno individuati piuttosto sulla base delle concrete funzioni esercitate e non già delle mere qualifiche formali ovvero della rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, III Sezione penale, Sentenza n. 41259 dep. 25/09/2018
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale di Roma, sezione riesame, con ordinanza del 5 settembre 2017 confermava il decreto di sequestro del Giudice delle indagini preliminari di Roma, del 26 giugno 2017, che aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di B.M. (quale autore del reato) per il reato di omesso versamento dell’IVA per l’anno di imposta 2013, per complessivi € 1.082.631,00, e del rapporto finanziario della società G. s.r.l., presso la Banca Popolare di Vicenza.
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