Esecuzione: non ripetibili le spese e competenze legali maturate in una esecuzione incapiente
La liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice dell'esecuzione non coperte dal ricavato non sono ripetibili. Cassazione civile Sentenza n. 24571/2018

Il fatto.
Un caso classico di espropriazione forzata effettuata nel tentativo di recuperare un credito con esito negativo dell'esecuzione per incapienza del ricavato. L'esecutante tenta una nuova esecuzione nella quale chiede anche le competenze e spese maturate nella esecuzione infruttuosa, tuttavia l'esecutato si oppone alla richiesta delle stesse.
La questione.
Il caso viene portato innanzi alla Corte di Cassazione alla quale si chiede di rispondere al seguente quesito: "se, in caso d'incapienza - nel caso, parziale - delle somme ricavate dall'espropriazione forzata, la liquidazione delle spese processuali effettuata dal giudice dell'esecuzione, pur non costituendo titolo esecutivo spendibile come tale al di fuori del relativo processo, integri ciò nondimeno una ragione di credito azionabile separatamente".
La questione verte sull'applicabilità e corretta interpretazione dell'art. 95 c.p.c.secondo il quale:
«le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile».
In questa rivista abbiamo citato Corte di Cassazione Sentenza n. 22509 dep. 23/10/2014 nella quale si legge 1: "A fronte di ciò, la creditrice ha correttamente chiesto con il nuovo precetto ... il residuo dovuto per la sorte capitale, le spese di esecuzione liquidate con l'ordinanza di assegnazione, ed anche le spese del primo precetto, in quanto qualora ad un primo precetto abbia fatto seguito l'esecuzione conclusasi con ordinanza di assegnazione parzialmente satisfattiva del credito, il creditore può legittimamente notificare al debitore un nuovo precetto, comprensivo, oltre che del credito capitale residuo e delle spese legali liquidate dal giudice dell'esecuzione, anche delle spese del primo precetto utilmente notificato”.
Come vedremo, tuttavia, la Corte di Cassazione inaugura un diverso indirizzo.
La decisione.
Sul caso di esprime la Corte di Cassazione civile con Sentenza n. 24571 depositata in data 5 ottobre 2018, la quale subito chiarisce che "la liquidazione delle spese del giudice dell'esecuzione non può avere contenuto decisorio ma solo di verifica del relativo credito in funzione dell'assegnazione o distribuzione".
Secondo la S.C. l'art. 95 c.p.c. facendo espresso riferimento alla "distribuzione" del ricavato ne comporta l'applicabilità solamente nel caso in cui vi sia effettivamente una distribuzione e, aggiunge la S.C. "non nasce pertanto alcun credito spendibile al di fuori del processo esecutivo, né accertato (in senso proprio) dal giudice dell'esecuzione, né accertabile da altri con deroga non espressa dal legislatore all'altro principio generale per cui le spese del processo sono regolate dal relativo giudice".
Se non si fosse compreso il concetto la corte aggiunge anche "il giudice dell'esecuzione espropriativa non può procedere a liquidazione in assenza di ricavato da distribuire o somme assegnare, e in caso diverso procederà a liquidazione solamente ai descritti fini endoesecutivi".
E conclude con la formulazione del seguente principio di diritto:
"il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica, come tale, un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili".
Il pincipio non si limita ad affermare che il decreto di liquidazione delle spese di esecuzione sia " ... privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato ..." ma aggiunge che le predette spese liquidate " ... nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili", vale a dire non chiedibili in alcun altro modo, neppure chidendo l'emissione di apposito titolo esecutivo.
Alla luce della genericità del principio così formulato è evidente l'attenzione agli interessi del debitore in completo sacrificio delle aspettative del creditore. Il principio, infatti, non distingue le ipotesi nelle quali il creditore abbia usato lo strumento processuale in modo sproporzionato, come pare di evincersi dal caso di specie in concreto affrontato, dal diverso caso di usuale tentativo del creditore di recupero del proprio credito. Senza contare i numerosi casi di invenduto in sede d'asta o di un ricavato nettamente inferiore al prezzo di stima, nei quali casi al creditore non può certo addebitarsi alcuna negligenza o abuso di strumenti processuali.
Il recupero del credito sembra diventare per il creditore un'operazione sempre più pericolosamente aleatoria.
[[ Aggiornamento del 14/3/19:
Vedi "Ancora sulla ripetibilità delle spese legali dell’esecuzione incapiente",
Cassazione civile Ordinanza n. 5609/2019 ]]
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1 - Solo qualche giorno fa avevo citato questa sentenza in "Notifica di un secondo atto di precetto è abuso di strumenti processuali?" nella quale già si leggeva la puntualizzazione che “Tali spese non sarebbero state effettivamente esigibili nel diverso caso - che non si è verificato - in cui ella non avesse coltivato il precetto, dando luogo alla perenzione di esso anziché all'inizio dell'esecuzione (o nel caso in cui non si fosse ricavato nulla dalla procedura esecutiva intrapresa: v. Cass. n. 8298 del 2011 )".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. III, Sentenza n. 24571 dep. 05/10/2018
FATTI DI CAUSA
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