Il prestatore d'opera che prende in consegna un bene assume sempre l'obbligo di custodia

Prendere in consegna un bene comporta l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna anche in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia. Cassazione civile Ordinanza n. 486/2018

Il prestatore d'opera che prende in consegna un bene assume sempre l'obbligo di custodia

1. La massima

«Il prestatore d’opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli articoli 2222 e 1177 c.c., anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia».

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

Il Tribunale condannava il convenuto a rifondere alla società di assicurazioni l’importo che la stessa aveva corrisposto alla propria assicurata per il furto dell’autovettura di quest'ultima avvenuto mentre si trovava presso l’autolavaggio del convenuto.

Il soccombente convenuto ricorreva per Cassazione lamentando:

- violazione o falsa applicazione dell’art. 2222 c.c., anche in relazione all’articolo 1766 c.c.: il ricorrente contestava di non avere assunto l’onere di deposito e la conseguente custodia del veicolo1;

- violazione dell’art. 1177 c.c.: il ricorrente sosteneva che, a fronte della natura accessoria dell’obbligo di custodia, il giudizio di responsabilità avrebbe dovuto essere effettuato sulla base dei principi generali della responsabilità per colpa, secondo il modello del buon padre di famiglia, con conseguente attenuazione del criterio di diligenza previsto specificamente per la responsabilità ex recepto dall’articolo 1177 c.c.;

- violazione e falsa applicazione degli articoli 1766 e 1771 c.c.: sul rilievo che l’obbligo di custodire il veicolo doveva intendersi limitato al tempo necessario per l’esecuzione del lavaggio, non apprezzandosi nessun accordo per il tempo successivo2.

 

3. Il decisum

Secondo la Corte la decisione impugnata ha fatto applicazione del principio ripetutamente affermato dalla Suprema Corte secondo cui se il prestatore d’opera conviene con il committente di prendere in consegna il bene, per l’esecuzione della prestazione principale su di esso, assume ai sensi degli art. 2222 e 1177 c.c. anche l’obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia3.

Nel caso di specie, la Sezione II ha sostenuto che la diligenza richiesta al prestatore comprendeva anche l'onere di adottare le cautele necessarie alla custodia fino al momento della riconsegna, onere che sarebbe stato osservato anche solo riponendo le chiavi dell’auto in un luogo non accessibile ad estranei4.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Come era emerso dalle dichiarazioni testimoniali, il veicolo era stato lasciato nel piazzale della stazione di lavaggio con le chiavi inserite nel quadro, e il conducente si era allontanato, sicché il ricorrente aveva provveduto al lavaggio e poi aveva spostato l’auto per proseguire il lavoro sugli altri veicoli. All’esito dell’operazione di lavaggio, il ricorrente aveva chiuso l’auto e riposto le chiavi nella cassetta apposita, così facendo tutto quanto era nelle sue possibilità per evitare il furto.

2 Nella specie, il veicolo era stato lasciato presso la stazione di lavaggio alle ore 12.00 e il furto era avvenuto intorno alle ore 17.00, donde l’irragionevolezza della decisione del Tribunale, che imponeva al lavoratore autonomo di dotarsi di strumenti e/o personale in grado di custodire veicoli ben oltre il tempo necessario ad effettuare la prestazione offerta, senza alcuna proporzione sotto il profilo economico.

3 Ex plurimis, Cass. 18/09/2008, n. 2384; Cass. 30/09/2009, n. 20995.

4 Il Tribunale ha accertato che le chiavi erano state riposte “in una cassettiera posizionata all’esterno dell’ufficio della ditta convenuta".

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 486 del 11/01/2018

 

FATTI DI CAUSA

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