Inammissibile l'opposizione via PEC a decreto penale di condanna
Il processo telematico nel penale non è stato avviato e non è consentito l'uso della PEC per la trasmissione di atti o per il deposito, compresa l'opposizione al decreto penale di condanna. Cassazione penale Sentenza n. 21056/2018

La massima
«Deve pertanto ribadirsi che in assenza di norma specifica che consenta nel sistema processuale penale alle parti il deposito di atti in via telematica, è inammissibile la presentazione dell'opposizione al decreto penale di condanna a mezzo di Posta Elettronica Certificata, trattandosi di modalità non consentita dalla legge, stante il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione delle impugnazioni».
A tale conclusione giunge la Sezione IV, con la sentenza n. 21056 del 23/01/2018 – 11/05/2018, che offre uno spaccato sull'utilizzo della PEC nel procedimento penale.
Il fatto e la quaestio iuris
Il G.i.p. dichiarava inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna perchè proposta a mezzo posta elettronica certificata.
Nel ricorso per cassazione la difesa censurava la violazione della normativa di cui al D.L. n. 179/2016 e dell'art. 583, co. 2, c.p.p., dal cui combinato disposto deriverebbe la possibilità di proporre l'impugnazione a mezzo raccomandata, non potendosi quindi ritenere illegittimo il ricorso al mezzo elettronico per l'esecuzione dell'adempimento processuale per l'equiparazione della trasmissione del documento informatico per via telematica alla notifica a mezzo posta. In particolare, si sosteneva che l'utilizzabilità del fax non è specificatamente prevista normativamente e, tuttavi, ammessa. Dunque, alla stessa soluzione si sarebbe dovuto giungere con riferimento all'uso della PEC. Si richiamava all'uopo anche una pronuncia della Suprema Corte che implicitamente riconosceva la validità e l'efficacia dello strumento elettronico (in particolare, Cass. n. 6320/2017).
Il decisum
In tema di utilizzo della PEC da parte della parte privata, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto ben definite ipotesi in cui sono consentite le comunicazioni endoprocedimentali e altre, invece, in cui a tale mezzo non è dato ricorrere.
Pertanto, sono state ritenute inammissibili le comunicazioni a mezzo PEC relative alla comunicazione da parte del difensore dell'imputato dell'impedimento a partecipare all'udienza1, oppure al deposito della lista testimoniale2, oppure ancora alla presentazione di memorie nel giudizio di cassazione3.
L'arresto citato dal ricorrente (Cass. n. 6320/2017), in effetti, ha offerto una diversa impostazione, attraverso il combinato disposto tra l'art. 152 c.p.p. (Notificazione richieste dalle parti private) e l'art. 48 D.Lgs. 82/2005 (c.d. Codice dell'amministrazione digitale). Invero, l'art. 152 c.p.p. consente alle parti private, se la legge non dispone altrimenti, di sostituire le notificazioni con l'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mentre l'art. 48 del Codice dell'amminstrazione digitale (applicabile, ai sensi dell'art. 2 dello stesso, anche ai processi civile, penale, amministrativo, contabile e tributario, in quanto compatibile e salvo che non sia diversamente disposto dalle disposizioni in materia di processo telematico) pone una equipollenza tra invio della raccomandata e utilizzo della PEC, nella misura in cui dispone che la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata a mezzo PEC, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. Tale equivalenza è stata sostenuta in quanto la PEC offre le medesime certezze della raccomandata in ordine all'identificazione del mittente e all'avvenuta ricezione dell'atto.
Tuttavia, la Sezione IV non ha ritenuto persuasiva una siffatta impostazione, mancando nelle disposizioni che regolamentano il processo penale, a differenza di quanto previsto per il procedimento civile, una norma che consenta l'inoltro in via telematica degli atti di parte. Il D.L. 179/2012 ha sì introdotto e disciplinato l'obbligatorietà delle comunicazioni e notificazioni a carico della Cancelleria in via telematica presso l'indirizzo di posta elettronica nei confronti di tutti i soggetti obbligati ex lege ad averlo, ma non ha disciplinato il deposito degli atti di parte. Così pure il D.L. 179/2016, che pure ha apportato modifiche al Codice dell'amministrazione digitale.
Nel processo penale, inoltre, la digitalizzazione non è stata neppure avviata, «sicchè alla parte privata non è consentito l'uso del mezzo informatico in argomento per la trasmissione dei propri atti ad altre parti nè per il deposito presso gli uffici, restando l'utilizzo della posta elettronica certificata riservato, come si è visto, alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 c.p.p. e per le notificazioni e gli avvisi ai difensori disposte dall'Autorità giudiziaria, giudice o pubblico ministero che sia».
Senza contare l'inesistenza nel procedimento penale di un fascicolo telematico, «che costituisce il necessario approdo dell'architettura digitale degli atti giudiziari, quale strumento di ricezione e raccolta in tempo reale degli atti del processo, accessibile e consultabile da tutte le parti».
Inoltre, a tale conclusione conducono altresì il principio di tassatività che sovrintende la materia di impugnazioni e dell'inderogabilità delle forme stabilite dalla legge per la presentazione dell'impugnazione ex art. 583 c.p.p., disposizioni la cui osservanza è sanzionata con l'inammissibilità4.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, dep. 13/02/2014; Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, dep. 30/04/2015; Sez. 2, n. 31314 del 16/05/2017, dep. 22/06/2017.
2 Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016, dep. 14/02/2017.
3 Sez. 2, n. 31336 del 16/05/2017 - dep. 22/06/2017; Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016 - dep. 17/11/2016.
4 Sez. 4, n. 18823 del 30/03/2016 - dep. 05/05/2016; Sez. 1, n. 16356 del 20/03/2015 - dep. 20/04/2015.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza n. 21056 dep. 11/05/2018
Svolgimento del processo
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