La rinuncia all’usucapione e forma del relativo atto

E’ applicabile l'art. 1350 c.c. che impone l'osservanza della forma scritta in caso di rinuncia alla intervenuta usucapione a proprio favore? Corte di Cassazione civile Sentenza n. 1363/2018

Tempo di lettura: 4 minuti circa
La rinuncia all’usucapione e forma del relativo atto

Il caso.

Alcuni privati costruivano delle proprie case di abitazione su area un tempo espropriata ma non avente natura demaniale. Con decenni di ritardo interveniva l’amministrazione dell'ente proprietario chiedendo il rilascio dell’area. I privati dichiaravano di vantare un diritto di proprietà per intervenuta usucapione ma rispondeva l’amministrazione che gli stessi privati avevano chiesto il permesso di costruire e di occupare l’area dimostrando il riconoscimento della appartenenza altrui; tale elemento farebbe venir meno il necessario requisito dell’animus rem sibi habendi.

Le Corti del merito hanno oscillato dando al caso soluzioni opposte.

 

La questione.

Il complesso caso presenta sfaccettature molteplici.

Una prima questione riguarda l’ambito di applicazione della cosiddetta interversione nel possesso e le modalità nelle quali esplicitare (e quindi poter riconoscere) l’animus possidendi, in relazione ad un atto di riconoscimento del diritto altrui (la richiesta di concessione all’utilizzo).

Una seconda questione riguarda le modalità di rinuncia del possesso una volta che in capo al possessore venga a maturare il ventennio. Noi sappiamo che l’usucapione è uno dei modi di acquisto della proprietà. Il solo trascorrere del tempo in regime di possesso avente tutti i requisiti richiesti dalla legge (possesso ad usucapionem) porta all’acquisizione della proprietà – a titolo originario – senza che sia necessario un riconoscimento formale. La sentenza conclusiva di un giudizio di usucapione, infatti, ha effetto dichiarativo e non costitutivo.

Possiamo dire, parafrasando una immagine ormai comune, che il possessore ne diviene proprietario anche a sua insaputa, per il semplice fatto dell’utilizzo.

 

La decisione.

Il caso viene portato innanzi alla Corte di Cassazione civile la quale decide con Sentenza n. 1363 depositata il 19/01/2018.

L’animus rem sibi habendi.

Parte ricorrente, gli utilizzatori delle case edificate su suolo un tempo espropriato, adducevano innanzi alla S.C. che la richiesta di concessione all’ente proprietario, e quindi la consapevolezza della altruità del fondo, non modificava il valido possesso della cosa stessa. Anzi, nonostante la richiesta di costruire non avesse avuto riscontro, gli occupanti hanno provveduto ugualmente a costruire delle case di abitazione con ciò maggiormente dimostrando la volontà di possedere.

Non dello stesso parere la Corte di Cassazione, la quale ricorda che per consolidata giurisprudenza “il riconoscimento del diritto altrui da parte del possessore, quale atto incompatibile con la volontà di godere il bene uti dominus, interrompe il termine utile per l'usucapione”.

Analogamente un tale riconoscimento fa chiarezza sulla qualità dell’animus sibi habendi. Afferma la Corte: “le dichiarazioni dei ricorrenti interessati contenevano un riconoscimento dell'attuale diritto dominicale dell'amministrazione, cui deve attribuirsi valore ostativo alla sussistenza del loro animus rem sibi habendi; e tale rilievo non è minimamente scalfito dalle censure in esame”.

Quanto alla valenza della occupazione dell’area contro la volontà dell’ente proprietario, la Corte richiama i limiti nei quali si svolge la cosiddetta interversione richiamando l’art. 1141 secondo comma secondo il quale il detentore può acquistare il possesso mediante un atto di opposizione da lui compiuto contro il possessore. I limiti sono costituiti dal fatto che deve trattarsi di una detenzione valida e qualificata.

Il provvedimento della S.C. si ferma qui ma interessante sarebbe stato valutare anche gli altri modi nei quali il titolo dell’iniziale utilizzo tramuta la propria natura. L’art. 1164 c.c. descrive altri modi in cui il titolare di un diritto reale inizia a reclamare pro se l’intera proprietà. Ma è il caso, anche, del condomino, senz’altro possessore e non detentore, che può esplicitare verso gli altri comproprietari la volontà di escludere gli altri. Esiste, in sostanza, un insieme di casi nei quali si verificano effetti di fronte ad un atto di interversione nel possesso, da intendersi come atto con il quale si manifesta la volontà di tenere per se. Questo insieme di casi avrebbe necessità di una definitiva visione di insieme non essendo sempre chiaro come e quando l'atto dell'utilizzatore con il quale manifesta la volontà di escludere gli altri diviene un atto di vera interversione dal quale iniziare un possesso ad usucapionem.

 

La rinuncia all’usucapione.

Lamentavano i ricorrenti che, ad usucapione già intervenuta, gli stessi non avrebbero potuto rinunciarvi se non con un atto formale. La loro domanda di concessione, pertanto, non poteva essere interpretata come implicita rinuncia stante che, ai sensi dell’art. 1350 c.c., in particolare al n. 5, deve osservarsi la forma scritta, a pena di nullità, per gli atti di rinuncia a diritti reali su beni immobili.

La S.C. richiama, anche questa volta, un interessante proprio consolidato orientamento, secondo il quale

la parte che rinunci a far valere l'acquisto per usucapione maturatosi per effetto del possesso ininterrotto del fondo protrattosi per un certo periodo di tempo non rinuncia ad un diritto di proprietà già acquisito, bensì solo ad avvalersi della tutela giuridica apprestata dall'ordinamento per garantire la stabilità dei rapporti giuridici, sicché a tale rinunzia - indipendentemente dalla forma, esplicita o tacita, di essa - è inapplicabile l'art. 1350 c.c., n. 5, che impone l'osservanza della forma scritta, a pena di nullità, per gli atti di rinuncia a diritti reali, assoluti o limitati, su beni immobili”.

Tale principio, di chiarissima esposizione e quindi difficilmente fonte di ulteriori dubbi o interpretazioni, tenta di ovviare alle conseguente dell’alto pacifico principio che vuole che la sentenza di accertamento di intervenuta usucapione sia semplicemente dichiarativa. Se la proprietà è già acquisita in capo al possessore ultraventennale, è concesso un modo “pratico” di rinunciare al suo diritto senza passare per una compravendita o donazione. Egli potrà rinunciare ma, si badi, non tanto alla proprietà ma solamente all’azione di accertamento (“ … tutela giuridica apprestata dall'ordinamento per garantire la stabilità dei rapporti giuridici ...”). La qual cosa, in definitiva, raggiunge lo stesso effetto.

 

_____________

In tema di usucapione in questa Rivista vedasi l'indice degli articoli pubblicati sul tema (rassegna di giurisprudenza).

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sez. II, Sentenza n. 1363 depositata il 19/01/2018

 

FATTI DI CAUSA

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati