Le Sezioni Unite sulle società tra avvocati con socio non avvocato
Società di persone, di capitali o cooperative i cui soci sono avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti ad altri albi o collegi. Cassazione SS.UU. civili, Sentenza n. 19282/2018

Il fatto.
Due avvocati univano la propria esperienza professionale assieme ad un laureato in economia per fondare una Società Professionale in Accomandita Semplice. Il capitale sociale era ripartito all'80% fra gli avvocati e il rimanente 20% al socio con laurea in economia.
Il COA rifiutava l'iscrizione della società. Ne seguiva ricorso al CNF il cui esito è infine impugnato avanti la S.C.
La questione.
Le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 19282 del 19 luglio 2018, espongono in modo efficace e semplificato l'evoluzione legislativa che ha interessato la materia dell'esercizio in forma associata della professione di avvocato. Un escursus storico che fa chiarezza a chi non è riuscito a seguire il vario succedersi delle novità normative in materia e per il quale si rimanda alla lettura della sentenza integrale.
Il punto di arrivo è la legge 4 agosto 2017, n. 124, la quale ha modificato la legge professionale forense (n. 247/2012) introducendo l'art. 4-bis., il cui primo comma esordisce così: "1. L'esercizio della professione forense in forma societaria e' consentito a societa' di persone, a societa' di capitali o a societa' cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa societa'; presso tale sezione speciale e' resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. E' vietata la partecipazione societaria tramite societa' fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio". La maggioranza nell'organo di gestione deve essere degli avvocati e il capitale sociale in mano ad avvocati per i due terzi.
Rimaneva il dubbio sulla vigenza alternativa delle forme di associazione previste dal d. lgs. 96/2001, che costituiva l'unico modello societario tra avvocati nel regime previgente all'iserimento del su citato articolo 4-bis.
La decisione.
Le SS.UU. dichiarano che il carattere speciale dell'art. 4-bis l. prof. forense "fa sì che tale nuova disciplina prevalga sulla (anteriore e) generale disposizione della legge n. 183 del 2011, art. 10 e sulla parimenti speciale, ma anteriore, disciplina di cui al d.lgs. n. 96 del 2001, artt. 16 e ss.".
Ne consegue il seguente principio di diritto:
"Dal 1.1.2018 l'esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1, comma 141, della legge n. 124 del 2017, e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017), che - sostituendo la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. d.lgs. n. 96 del 2001- consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati".
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. Unite civili, Sentenza n. 19282 del 19/07/2018:
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza pubblicata il 24.11.16 il Consiglio Nazionale Forense ha rigettato il ricorso degli avvocati F. e F. C. contro la delibera del 29.11.13 con cui il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Perugia aveva respinto la loro domanda di iscrizione all'albo dello Studio Legale F.F. C. Società Professionale in accomandita semplice degli avvocati F. e F. C. & C., società costituita fra i medesimi avvocati C. ed un terzo socio, la dott.ssa F.C., laureata in economia, quest'ultima con una partecipazione del 20%.
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