Notifica di un secondo atto di precetto è abuso di strumenti processuali?

Sussiste il diritto al compenso per la redazione di un secondo precetto? Argomenti sugli effetti della notifica di un secondo atto di precetto e inizio dell'esecuzione forzata. Precetto sottoscritto dalla parte.

Notifica di un secondo atto di precetto è abuso di strumenti processuali?

Sulla validità temporale del precetto l'articolo 481 c.p.c. è chiaro stabilendo che "il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione".

Cosa accade se trascorrono i 90 giorni e non si è proposta l'esecuzione? Posso/devo notificare un secondo precetto? E avrò ugualmente diritto al compenso per questo secondo atto? O del primo andato perento.

Altri casi possono darsi, come ad esempio quello di notificazione di un precetto per poi ravvedersi della mancanza di una voce di credito (come ad esempio l'importo di registrazione del titolo esecutivo). Posso notificare un secondo precetto?

O, infine, conclusa l'esecuzione senza che il ricavato sia a copertura totale delle spese e del credito, prima di iniziare una nuova esecuzione è necessario notificare un nuovo precetto?

La giurisprudenza in ordine a queste casistiche ha risposto in modo variegato e sovente ci si imbatte in atteggiamenti degli ufficiali giudiziari che non accettano una richiesta di pignoramento, di inizio di nuova esecuzione, senza che il precetto sia notificato da poco.

Il presente lavoro vorrebbe essere una breve disamina delle argomentazioni espresse dalla giurisprudenza in ordine alle modalità da seguire per la notifica del precetto non senza sottolineare alcune contraddizioni che, tuttavia, permangono e per le quali necessiterebbe un intervento risolutivo della giurisprudenza apicale.

 

Perenzione del precetto. Spese e competenze del secondo precetto.

Partiamo da un provvedimento del Tribunale di Vicenza (Sentenza n. 1704 pubbl. il 18/09/2015) la quale afferma: “In proposito, si richiama l’attenzione sul fatto che solo e soltanto un precetto può essere liquidato a favore del creditore procedente: infatti, la rinnovazione dei precetti non trova spazio nell’ordinamento, atteso che o il precetto è perento (e in tal caso la relativa spesa resta a carico del creditore inerte), oppure il creditore ha avviato una procedura esecutiva nel termine previsto dall’art. 481 c.p.c. (e in tal caso non occorre la notifica di alcun altro precetto: Cass. 9966/2006)” e prosegue affermando “Peraltro tutto quanto sopra non significa che il precetto in rinnovazione sia nullo, ma, semplicemente, che nulla è dovuto per le spese ad esso relative”.

La Sentenza Cassazione 9966/2006 esprime un principio consolidato, a quel tempo, in merito alla notifica di un unico precetto per l’inizio di diverse esecuzioni affermando: “ ... ha trovato di recente conferma in una pronuncia di questa sezione della Corte di Cassazione (Cassazione Sezione 3^ Civile n. 11578 del 31 maggio 2005) che ha ribadito, del resto, una linea interpretativa mai smentita nella giurisprudenza della Corte. Secondo tale interpretazione "il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 cod. proc. civ., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all’unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo

Interessanti le argomentazioni della S.C. sugli effetti “sostanziali” della notifica del precetto, referendosi in particolare alla interruzione e alla sospensione. Il concetto viene ben illustrato da Corte di Cassazione civile Sez. VI, Sentenza 17126 dep. 11/07/2017 nella quale leggiamo:

"La autonomia dell' "atto di precetto" rispetto all' "atto di pignoramento" riverbera

a) sul piano del diritto sostanziale, in quanto l'atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente messa in mora di quest'ultimo), produce un effetto interruttivo a carattere istantaneo della prescrizione del relativo diritto di credito, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma quarto e 2945, comma primo cod. civ.), mentre l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo, quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta disposto dell'art. 2943, comma primo, cod. civ., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4203 del 25/03/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 8219 del 06/06/2002; id. Sez. L - Sentenza n. 3741 del 13/02/2017)”, sentenza che conferma subito dopo, nel periodo immediatamente successivo, la necessità della notifica di un solo atto di precetto, anche qualora trascorrano i 90 giorni previsti dall’art. 481 c.p.c.. Infatti continua affermando:
b) sul piano processuale, non esaurendosi la efficacia del precetto con l'inizio dell'azione esecutiva, in quanto, se entro il termine di novanta giorni ex art. 481 c.p.c. viene iniziata l'esecuzione, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni ed in base all'unico precetto altre procedure espropriative, con il solo temperamento del divieto del cumulo eccessivo (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 3471 del 27/11/1972; id. Sez. 3, Sentenza n. 11578 del 31/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 2539 del 06/02/2007)".

 

La regola che si ricava è che il precetto una volta notificato interrompe la prescrizione ad effetto istantaneo e non sospensivo, e va perento se non è iniziata l’esecuzione nei 90 giorni, nel qual caso l’”errore” del mancato avvio dell’esecuzione pesa sul creditore, il quale non potrà chiedere le spese e competenze per la notifica e redazione di tale precetto.

Se, all'opposto, il creditore inizia nei termini l’esecuzione nessuna ulteriore notifica di precetto sarà necessaria stante l’esaurimento della sua funzione, vale a dire l’avvisare il debitore dell’inizio dell’esecuzione.

Ma come vedremo più avanti non è del tutto stabilizzato un tale principio che può subire delle varianti.

 

Nel secondo atto di precetto anche le spese e competenze liquidate nella precedente esecuzione non totalmente satisfattiva.

Abbiamo appena visto che un unico atto di precetto è sufficiente all’inizio delle successive esecuzioni, anche se trascorso il termine di 90 giorni.

Tuttavia Corte di Cassazione con Sentenza n. 22509 dep. 23/10/2014 afferma:

"A fronte di ciò, la creditrice ha correttamente chiesto con il nuovo precetto ... il residuo dovuto per la sorte capitale, le spese di esecuzione liquidate con l'ordinanza di assegnazione, ed anche le spese del primo precetto, in quanto qualora ad un primo precetto abbia fatto seguito l'esecuzione conclusasi con ordinanza di assegnazione parzialmente satisfattiva del credito, il creditore può legittimamente notificare al debitore un nuovo precetto, comprensivo, oltre che del credito capitale residuo e delle spese legali liquidate dal giudice dell'esecuzione, anche delle spese del primo precetto utilmente notificato. Abbiamo il plauso di questa S.C. sulla bontà della notifica di un secondo precetto. O siamo in presenza di un chiaro contrasto giurisprudenziale o sfugge qualcosa.

Questa sentenza, tuttavia, non finisce con dare spunti di riflessione, aggiungendo: “Tali spese non sarebbero state effettivamente esigibili nel diverso caso - che non si è verificato - in cui ella non avesse coltivato il precetto, dando luogo alla perenzione di esso anziché all'inizio dell'esecuzione (o nel caso in cui non si fosse ricavato nulla dalla procedura esecutiva intrapresa: v. Cass. n. 8298 del 2011 )".

Quale sia la ratio per la quale se da una procedura ricavo solamente una parte del credito ho diritto a chiedere le spese e i compensi precedenti mentre quando l’esecuzione ha esito negativo non si ha un tale diritto, non è dato sapersi.O meglio, lo vediamo più avanti anche se tale ratio appare poco condivisibile.

L’arresto richiamato, vale a dire Cass. 8298/2011, nondimeno colpisce il lettore laddove motiva: “La decisione della Corte d'Appello è basata sulla richiamata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; pertanto, detta disposizione non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di esso restano a carico dell'intimante, in forza del combinato disposto dell'art. 310 e dell'art. 632, u.c., secondo il quale le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (così Cass. 26 settembre 2006 n. 20836 in un caso in cui le spese del pignoramento negativo erano state dedotte in un precetto successivo; ma, nello stesso senso, anche Cass. 15 dicembre 2003 n. 19184, Cass. 14 aprile 2005 n. 7764, Cass. 9 novembre 2007 n. 23408)”.

Ma nella stessa sentenza si da atto della presenza di altri orientamenti che pur tuttavia non considera contrastanti: “Nè si rinviene il contrasto, con l'altra giurisprudenza richiamata dal ricorrente a sostegno delle proprie argomentazioni, per la quale il precetto ben può contenere anche l'intimazione di pagamento delle spese del precetto stesso e di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza effettivamente sostenute, senza che occorra una liquidazione da parte del giudice (cfr., di recente, Cass. ord. 2 dicembre 2008, n. 28627). Infatti, come rilevato anche dalla Corte d'Appello, la c.d. autoliquidazione delle spese che possono essere inserite in precetto riguarda le spese relative al titolo esecutivo ed all'attività svolta per l'avvio dell'esecuzione minacciata col precetto, cioè quelle indispensabili per incardinare una determinata procedura esecutiva, non anche tutte quelle relative a diverse procedure esecutive, pur se fondate sul medesimo titolo esecutivo”.

Ancora, il pignoramento negativo è equiparato al mancato inizio dell'esecuzione con conseguente perenzione del precetto secondo alcune pronunce. Secondo Corte di Cassazione 20836 /2006 " ... premesso che a norma dell'art. 491 c.p.c. "l'espropriazione forzata si inizia, con il pignoramento",  ... è evidente che il pignoramento negativo, a seguito della richiesta del creditore di pignorare i beni del debitore e dell'accertamento da parte dell'ufficiale giudiziario che non si rinvengono beni da assoggettare al vincolo pignoratizio, non può affatto integrare l'inizio del processo esecutivo. ... La sopravvenuta inefficacia del precetto del 28.3.2000 per mancato inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione comporta, dunque, che le spese del precetto ormai perento restino a carico dell'intimante, dovendosi ritenere applicabile in tale ipotesi il principio stabilito dall'ultimo comma dell'art. 310 epe e richiamato, per il caso dell'estinzione del processo esecutivo, dall'art. 632 c.p.c., comma ultimo, che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate".

Insomma ... di tutto, di più.

 

Il precetto è atto stragiudiziale e può essere sottoscritto dalla parte.

Nell’esame della giurisprudenza sull’argomento non passa inosservato l’arresto della già richiamata Cassazione civile Sez. VI, Sentenza 17126/2017 secondo la quale l’atto di precetto non è atto “processuale” in senso stretto e può essere predisposto anche dal non avvocato: "Il precetto, infatti, non è atto di esecuzione, ma solo un'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante da titolo esecutivo, e, quindi, trattasi di un atto di natura sostanziale e non anche processuale in quanto non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale, e può dunque essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore "ad negotia" - essendo irrilevante che quest'ultimo rivesta la qualità di avvocato - (Corte cassa Sez. 3, Sentenza n. 5368 del 05/04/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 3998 del 23/02/2006 ; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8213 del 24/05/2012): trattasi, quindi, di atto preliminare ed estrinseco al processo di esecuzione (Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 4111 del 28/06/1980; id. Sez. U, Sentenza n. 1471 del 24/02/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 15190 del 19/07/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 25002 del 10/10/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 19738 del 19/09/2014), in quanto atto "preordinato" - necessariamente presupposto - alla successiva espropriazione forzata diretta dal Giudice della esecuzione e che inizia con il pignoramento (art. 491 c.p.c.)."

 

Frazionamento del credito con pluralità di precetti. Abuso degli strumenti processuali.

Una cosa certa e solidificata nel tempo da parte della giurisprudenza è la necessità di contenere la richiesta creditoria entro una unica richiesta (ciò vale sia per la formazione del titolo che del precetto). Il mancato rispetto di questo principio comporta abuso degli strumenti processuali.

Corte Cassazione civile Sez. III, con Sentenza n. 20994 dep 23/08/2018 afferma: “alla duplicazione delle pretese creditorie in forza del medesimo titolo esecutivo, una volta integralmente ottenuto quanto intimato col primo precetto, com'è avvenuto nella specie e come meglio si dirà infra: infatti, l'applicazione del principio affermato da Cass. n. 6664/2013 (secondo cui "In tema di crediti pecuniari, ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute. Non osta a tale ricostruzione la natura di atto preliminare stragiudiziale del precetto, essendo esso opponibile giudizialmente e quindi idoneo a determinare una fase processuale evitabile con un corretto comportamento del creditore, improntato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio nonché del principio costituzionale del giusto processo"), che a sua volta trova fondamento nel noto arresto di Cass., Sez. Un., n. 23726/2007, sul divieto di frazionamento del credito, deve ritenersi senz'altro preclusa dal complessivo andamento del presente giudizio, protrattosi per oltre un quarto di secolo e giunto diverse volte anche in questa sede di legittimità, senza che la questione sia stata sollevata da alcuno, né tantomeno rilevata d'ufficio da questa stessa Corte”.

 

Analoga considerazione viene effettuata per la duplicazione delle procedure esecutive, continuando la sentenza nell’affermare: " … condotta parimenti abusiva alla luce del principio affermato da Cass. n. 8576/2013, non massimata sul punto, secondo cui "ben può estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, ove tanto comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito".

 

Precetto notificato al terzo dichiarante a seguito di pignoramento presso terzi.

Per completezza e a sottolineare l'attenzione della giurisprudenza all'uso moderato dell'atto di pignoramento si richiama l'articolo di questa rivista "Illegittima la notifica del precetto al terzo pignorato se non previamente avvisato -  Esecuzione presso terzi; è illegittima l'intimazione di pagamento al terzo con precetto prima che questi ne sia venuto a conoscenza. Le spese di precetto non dovute. Corte Cassazione civile Sentenza n. 2724 del 02/02/2017"

 

 

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Di seguito il testo di

Tribunale di Vicenza Sentenza n. 1704 pubbl. il 18/09/2015

 

IN FATTO E DIRITTO

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