Redazione dell’inventario in materia successoria e fallimentare - alcune questioni

Individuazione delle qualifiche professionali tra il personale di cancelleria competente alla redazione dell’inventario in materia successoria e fallimentare e relative problematiche

Redazione dell’inventario in materia successoria e fallimentare - alcune questioni

L’ istituto dell’inventario dei beni, mobili ed immobili, è, nella generalità dei casi, uno strumento finalizzato ad accertare la composizione di un determinato patrimonio, individuandone consistenza mobiliare e/o immobiliare, attività e passività, in tutte quelle situazioni in cui il patrimonio non è gestito dal legittimo proprietario 1 o nei casi in cui l’attività di inventario si necessita per la salvaguardia del patrimonio stesso 2 .

Per autorevole dottrina 3 è “ un atto di accertamento nel senso che colui che provvede all’inventario accerta che esistono in un determinato luogo e in un determinato tempo, determinate cose”.

Nel concreto, quindi, l’inventario è una ricognizione materiale dei beni che “cristallizza l’attuale situazione” 4 tramite l’attività di verbalizzazione di un pubblico ufficiale 5.

E, in quanto atto formato da un Pubblico Ufficiale, l’inventario ha efficacia probatoria in relazione alla elencazione e alla descrizione dei beni inventariati.

Il legislatore ha disciplinato espressamente solo l’ipotesi dell’inventario in materia successoria 6 , disponendo, tuttavia, che detta normativa si applichi a tutte le ipotesi in cui l’inventario sia previsto dalla legge 7.

Nel presente lavoro procederemo all’individuazione , tra il personale delle cancellerie giudiziarie, delle qualifiche professionali competenti alla redazione, e/o alle attività inerenti, dell’inventario e, nello specifico, dell’inventario in materia successoria ( = accettazione dell’eredità con beneficio di inventario) e fallimentare.

Ai sensi dell’articolo 769 codice di procedura civile l’inventario “…è eseguito dal cancelliere del tribunale..”.

In materia fallimentare ( articolo 87 legge fallimentare ) il curatore, rimossi i sigilli redige l’inventario “…con l’assistenza del cancelliere…” .

Va, preliminarmente, evidenziato come, l’attività di inventario e quelle relative ad esso, sia che si eserciti in materia successoria sia che si eserciti in materia fallimentare rientra, a pieno titolo, nelle ordinarie mansioni esigibili al personale di cancelleria nell’ambito del rapporto di lavoro, giustificandone le operazioni durante l’ordinario orario di lavoro .

Le stesse modalità di pagamento delle prestazioni del cancelliere nelle attività inerenti all’istituto sono, quando il pagamento stesso è dovuto, di natura contrattuale.

Ai sensi dell’articolo 9 Legge 28 luglio 1960 n. 777 modifiche ai servizi di cancelleria “ai funzionari delle cancellerie che procedono, fuori dall’orario normale d’ufficio, alla compilazione di inventari , è dovuto dalla parte richiedente un compenso pari a quello stabilito per il lavoro straordinario. 8

l’importo complessivo dei compensi orari di cui al precedente comma non può eccedere per la compilazione di ciascun inventario il corrispettivo di quattro ore di lavoro straordinario”.

Nulla è dovuto se le attività di inventario si svolgono “nell’orario normale d’ufficio”.

Lo stesso non può dirsi per altre attività che pur potendo essere, per legge, compiute dal cancelliere, esempio: l’autenticazione di sottoscrizioni in materia elettorale e referendaria, non possono essere svolte durante l’orario di lavoro e la loro retribuzione è stabilita per importi previsti da legge 9.

Ai sensi dell’articolo 484, comma primo, del codice civile “l’accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si e' aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni conservato nello stesso tribunale”.

Dal punto di vista fiscale l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, compiuta davanti al cancelliere, non è soggetta al pagamento delle c. d. tasse di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali : a) contributo unificato 10 e b) anticipazione forfettaria 11 in quanto l’attività posta in essere dall’ufficio giudiziario a seguito dell’accettazione non rientra tra quelle giurisdizionali.

Per gli Uffici di via Arenula del Ministero della Giustizia 12 “….. l’ambito di applicabilità del contributo unificato risulta limitato ai procedimenti previsti dalla legge e agli atti ad essi necessariamente connessi, con esclusione di tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all’attività processuale.”

La dichiarazione di accettazione è, comunque, soggetta al pagamento dell’imposta di bollo 13.

E, sempre ai sensi dell’articolo trascrizione dell’articolo 484, comma 2, codice civile, “ entro un mese dall'inserzione” nel registro delle successioni “deve essere trascritta a cura del cancelliere..”

Sempre ai sensi del richiamato articolo 484 del codice civile, comma terzo, “la dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall'inventario, nelle forme prescritte dal codice di procedura civile.”

L’inventario, in materia successoria, come visto, “ è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio..”

La nomina, su istanza di parte 14 , avviene con decreto del Presidente del Tribunale.

La procedura di nomina, attività a tutti gli effetti giurisdizionale, è inquadrata tra quelle di c. d. volontaria giurisdizione, soggetta, quindi, al pagamento del contributo unificato nella misura di quanto previsto dall’articolo 13 comma 1 lettera b) decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115 .

Dovuta l’anticipazione forfettaria ex articolo 30 d.P.R. 115/02

Non dovuto, invece, il contributo unificato , ai sensi dell’articolo 10 , comma 2, decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115, se l’inventario è richiesto nell’interesse di un minore di età. 15

Con il termine “cancelliere” la normativa indica genericamente un “funzionario addetto all’ufficio” dell’amministrazione della giustizia competente, in base alla propria qualifica funzionale 16, al compimento dell’atto.

L’art. 3 lettera i) del decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 definisce “funzionario dell’ufficio “ la “ persona che svolge la funzione amministrativa secondo l’organizzazione interna “.

Quindi, nell’ambito della variegata composizione degli organici delle cancellerie giudiziarie 17 bisogna stabilire quale sia il “funzionario addetto all’ufficio” competente alla predisposizione dell’inventario.

Competenza che va individuata, ai sensi del decreto ministeriale sulla rimodulazione dei profili professionali 18, nelle qualifiche professionali :

a) del Funzionario Giudiziario ( qualifica di ingresso nell’Area Terza) che “forniscono una collaborazione qualificata alla giurisdizione assicurando il presidio delle attività che la legge attribuisce alla competenza del cancelliere esperto” 19 ;

b) del Cancelliere Esperto ( qualifica apicale dell’Area Seconda) a cui sono attribuite le “attività che la legge attribuisce al cancelliere” 20.

Quanto sopra vale per le attività di redazione degli inventari in capo al cancelliere in specie in materia successoria.

Diversa è, invece, l’individuazione delle professionalità competenti quando l’attività del cancelliere si esplica in una mera assistenza all’organo deputato alla formazione dell’inventario.

Ne è il caso in materia fallimentare.

Ai sensi dell’articolo 87 legge fallimentare Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori” .

Nell’inventario fallimentare la funzione del cancelliere viene, quindi, limitata, all’assistenza alle operazioni di inventario e di redazione del relativo processo verbale.

Esigenza di assistenza 21 che ” trova fondamento anche nel fatto che il curatore, in qualità di amministratore del patrimonio, prende in consegna i beni inventariati assumendone la responsabilità della custodia e, considerato che l’inventario è il punto di partenza di questa responsabilità, è opportuno non affidarne la redazione al solo curatore “.

Trattandosi di assistenza e non di attività autonoma tra il personale di cancelleria addetto al servizio deve essere esclusa quella del Funzionario Giudiziario il quale può essere adibito ad attività di assistenza solo in via residuale. 22

Il personale abilitato, quindi, alla luce della normativa contrattuale, può essere individuato nel cancelliere Esperto 23 e nel personale della qualifica di Assistente Giudiziario, figura quest’ultima a cui, già dal contratto 2006/2009, è stata attribuita la funzione di assistenza in udienza al magistrato24.

L’Assistente Giudiziario potendo assistere il magistrato in attività istruttorie può, a pieno titolo, e non se ne vedono motivi a contrario, assistere nella redazione dell’inventario il curatore; figura quest’ultima organo dell’ufficio fallimentare del quale è esecutore e rappresentante “..operando sempre sotto la direzione del Giudice delegato..direzione che si esplica attraverso i provvedimenti autorizzativi..”. 25

Essendo, in materia fallimentare, l’attività limitata alla mera assistenza questa può essere richiesta al personale di cancelleria solo durante l’ordinario orario di lavoro.

Infatti l’assistenza al curatore da parte del cancelliere nell’attività inventariale non è inclusa tra le spese che, ex articolo 146 decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, sono anticipate dall’Erario per poi essere recuperate sull’attivo fallimentare.

In materia fallimentare va però tenuta distinta l’ipotesi in cui occorre “delegare” il cancelliere per l’inventario di beni esistenti fuori dal circondario del tribunale innanzi al quale pende il fallimento

In questo caso riteniamo delegabile le attività di inventario al solo personale nella qualifica di Cancelliere Esperto o al Funzionario di Cancelleria.

E, sempre in questo caso, l’attività del Cancelliere viene retribuita o con l’attivo fallimentare o, in assenza di attivo, direttamente dallo Stato.

Infatti 26..in materia fallimentare vige il principio fondamentale per cui tutte le spese inerenti a tale procedura , comprese quelle relative alle spese e alle indennità al cancelliere per l’attività di redazione degli inventari svolta al di fuori del normale orario di lavoro sono a carico della massa del fallimento. L’art. 146 stabilisce che nella procedura fallimentare, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario. Pertanto il rimborso delle spese per l’indennità di trasferta e il compenso per lavoro straordinario ( se viene svolta al di fuori dell’orario di ufficio), in caso di mancanza di attivo fallimentare, viene anticipato dall’erario con annotazione della spesa anticipata nel registro delle spese pagate dall’erario ( art. 162 TU).

In relazione alla sopra riportata direttiva ministeriale non condividiamo l’asserito “principio” ai sensi del quale per le attività poste in essere dal personale di cancelleria “il rimborso delle spese per l’indennità di trasferta e il compenso per lavoro straordinario ( se viene svolta al di fuori dell’orario di ufficio), in caso di mancanza di attivo fallimentare, viene anticipato dall’erario con annotazione della spesa anticipata nel registro delle spese pagate dall’erario ( art. 162 TU)”.

Come detto l’articolo 146 del d.P.R. 115/02 non prevede tali spese.

Quindi la giustificazione al loro pagamento può, a modesto parere dello scrivente, trovare unica giustificazione nel fatto che in caso di c.d. “attività inventariale delegata” il Funzionario Giudiziario o il Cancelliere Esperto agisce nella qualità di “ausiliario del magistrato”.

Ausiliario del magistrato a cui il più volte richiamato articolo 146 d.P.R. 115/02 riconosce alla lettera c) l’anticipazione di tali spese.

L’istanza di nomina del cancelliere va indirizzata, da parte del curatore previa autorizzazione del giudice delegato, al Presidente del Tribunale del luogo ove si trovano i beni da inventariare.

L’istanza di cui sopra sconta il contributo unificato 27 da prenotarsi a debito 28 a favore del fallimento.

Non è chiaro, stante anche l’assenza di direttive ministeriali, se l’inventario fallimentare delegato sia soggetto al pagamento dell’imposta di registro quale atto autonomo o se l’imposta di registro sia dovuta, in unica soluzione, per l’intero inventario fallimentare.

In relazione a quanto sopra è prassi diffusa negli uffici giudiziari procedere alla registrazione anche del verbale di inventario delegato.

A cura del
dottor Caglioti Gaetano Walter

Dirigente Procura Generale di Catanzaro

 

______________

1 esempio l’infermo, il minore sottoposto a tutela, l’assente, il chiamato all’eredità per il quale sia ancora pendente il termine decennale per l’accettazione, in materia fallimentare o societaria

2 in questi casi , ai sensi dell’articolo 752 codice di procedura civile l ‘inventario è preceduto dall’apposizione dei sigilli.

3 SATTA in Commentario al codice di procedura civile Milano 1971.

4Ai sensi dell’art. 775 codice procedura civile “I. Il processo verbale d’inventario contiene:
1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie;

2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento;
3) l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
4) l’indicazione delle altre attività e passività;
5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio, firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
II. Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti.

5 Ai sensi dell’articolo 769 codice di procedura civile “ l’inventario può essere chiesto al tribunale…ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio..”

6 Articoli 769 e seguenti codice procedura civile

7 Ai sensi dell’articolo 777 codice di procedura civile “le disposizioni contenute in questa sezione ( rectius “capo”)si applicano ad ogni inventario ordinato dalla legge , salva le formalità speciali stabilite dal codice civile per l’inventario dei beni mobili”

8 Per le nuove tabelle orarie distinte per qualifica e posizione economica vedasi i nuovi importi, decorrenti dal 1 aprile 2018, a seguito del contratto nazionale comparto funzioni centrali 2016/2018

9 nell’attività di autenticazione delle sottoscrizioni in occasione elettorale e referendaria il compenso è quantificato in € 0,05 per ogni sottoscrizione autenticata (art.20, c. 5, D.P.R. 361/1957 comma così modificato dall'art. 6, L. 11 agosto 1991, n. 271 (Gazz. Uff. 26 agosto 1991, n. 199).

10 c.d. tassa di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali , regolamentata dagli artt. 9 e ss d.P.R. 115/02

11 Anticipazione forfettaria regolamentata dall’articolo 30 d.P.R. 115/02

12 circolare 13 maggio 2002 n 1465/02/4, Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia

13 circolare ministero della giustizia del 13 giugno 2003 prot.1/8307/44(u)03/NU

14 Articolo 769 codice di procedura civile

15 Per l’esenzione di tutti i procedimenti relativi alla prole intesa come persone minori di età vedasi la circolare 31 luglio 2002 n. 5 e la circolare DAG.08/07/2015.0100549.U

16 In relazione alle competenze del personale addetto alle cancellerie vedasi da ultimo il Decreto Ministeriale “rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria” 9 novembre 2017 pubblicato in Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15 novembre 2017.

17 Suddiviso in tre Aree Funzionali , limitatamente alle sole cancellerie civili: Area Prima profili professionali dell’Ausiliario; Area Seconda profili professionali: Conducente automezzi, Operatore Giudiziario, Assistente Giudiziario, Cancelliere Esperto; Area Terza profili professionali : Funzionario Giudiziario, Direttore.

18 Vedi nota 14

19 Vedi Tabella A Decreto ministeriale 9 novembre 2017( cit. ) profilo professionale del Funzionario Giudiziario

20 Vedi Tabella A Decreto ministeriale 9 novembre 2017 ( cit.) profilo professionale del Cancelliere Esperto

21 Luca Dal Prato in https://www.ecnews.it/autori/luca-dal-prato/3/

22 Da ultimo nota Ministero della Giustizia DOG.12/04/2018.0084685.U

23 La carenza di personale nella qualifica di Cancelliere a portato , vedasi Tribunale di Asti prot.878/2014, ad invitare i curatori “in caso di verificata impossibilità di ottenere, a seguito di specifica istanza, la presenza di un cancelliere sui luoghi ove sono ubicati i beni da inventariare e su specifica autorizzazione del Giudice delegato a procedere con l’assistenza dello stimatore , quando occorre, e previa convocazione del fallito e del comitato dei creditori se già nominato , presenti anche gli eventuali creditori, all’attività di inventarizzazione dei beni chiedendo successivamente nell’ufficio del cancelliere l’assistenza di questi pere la verbalizzazione”

24 Col nuovo contratto collettivo periodo 2016/2018 rispetto alla previgente normativa contrattuale la figura professionale in esame può essere adibita sin da subito all’assistenza all’udienza. Nel precedente contratto collettivo per i nuovi assunti l’assistenza in udienza non poteva avvenire ad un anno dall’assunzione. L’eliminazione del limite temporale per i nuovi assunti trova sicuramente fondamento nel rendere immediatamente utilizzabile il personale in una attività, l’assistenza in udienza specie per i processi penali, che lamentava da anni gravi criticità. L’ultimo concorso, dopo decenni, esperito dal ministero della Giustizia riguardava l’assunzione di 800 assistenti Giudiziari. Attualmente gli assunti, tra vincitori e scorrimento di graduatoria, è pari a 2844 unità e se ne prevede l’ulteriore scorrimento di graduatoria.

25 Giuseppe Tedesco in https://www.giuseppetedesco.it relazionetedesco

26 Circolare Min. Giust. DAG Dir. Gen. Giust. Civile Ufficio I prot. n 1/4168/U/44 1 aprile 2005

27 Articolo 13 comma 1 lettera b) decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115

28 Articolo 146 comma 2 lettera c) decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n 115

 

 

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