Dimissioni del lavoratore annullabili se viziate da un notevole turbamento psichico

Possono essere annullate le dimissioni del lavoratore per incapacità di intendere e di volere dovuta a forte stress e turbamento psichico? Cass. Sent. 30126/2018

Dimissioni del lavoratore annullabili se viziate da un notevole turbamento psichico

"In tema di annullamento nel negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, è sufficiente un turbamento psichico che impedisce la formazione di una volontà cosciente. Ciò vale anche per le dimissioni"

 

Dimissioni del lavoratore (licenziamento): valide se l’incapacità di intendere e di volere non è totale?

Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere l’accertamento dell’efficacia della revoca delle proprie dimissioni e/o la declaratoria di invalidità o inefficacia delle dimissioni stesse a causa del vizio della volontà entro cui si formava la decisione di addivenire al licenziamento.

La Corte di merito respingeva la domanda, ritenendo che la valutazione di insussistenza dell’incapacità naturale all’atto delle dimissioni trovava conferma nella CTU, secondo cui anche se il ricorrente «mostrava un notevole turbamento psichico» pure nel momento delle dimissioni, tuttavia egli non si trovava in quel momento in condizioni di totale esclusione della capacità psichica e volitiva e quindi in condizioni di incapacità naturale.

Tale decisione a fronte di un accertato contesto lavorativo fonte di stress e insoddisfazione per l’interessato e tenendo conto delle conseguenti patologie contratte e diagnosticate dai medici curanti, nonché dei molteplici tentativi effettuati invano di cambiare l’ambiente lavorativo. Si escludeva, secondo criteri di maggiore probabilità logica, che le dimissioni potessero considerarsi il frutto di un momento di inconsapevolezza dell’agire. Ciò nonostante le dimissioni avessero arrecato un serio pregiudizio, in assenza di un’alternativa di lavoro e con una famiglia da mantenere.

Nell’interposto ricorso per cassazione si denunciava la violazione e falsa applicazione degli artt. 428 c.c. e 115 e 116 c.p.c., oltre l’illogicità manifesta, contraddittorietà e incoerenza della motivazione della sentenza impugnata. In particolare, si evidenziava la contraddittorietà con cui la Corte territoriale riconosceva l’esistenza della patologia collegata all’ambiente di lavoro, tuttavia negandone l’incidenza al momento delle dimissioni, considerate invece il frutto di una scelta consapevole, ritenendo al contrario necessario uno stato di totale incapacità di intendere e volere per dichiararne l’annullabilità.

 

Dimissioni del lavoratore (licenziamento).

Si applicano i principi sugli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere ex art. 428 c.c.. Necessaria piena genuinità e autenticità delle dimissioni

Deve innanzi tutto considararsi la natura di negozio giuridico unilaterale delle dimissioni, negozio posto in essere dal lavoratore e avente come conseguenza la rinuncia al posto di lavoro, bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost., potenzialmente foriero di un pregiudizio per l’interessato e la sua famiglia.

I principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità riguardanti gli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere trovano applicazione anche in caso di domanda di annullamento dell’atto di dimissione del lavoratore dal rapporto di lavoro1.

Quindi, l'incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall’art. 428 c.c.) costituente causa di annullamento del negozio non è data dalla totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’importanza dell’atto che sta per compiere2. La prova dell’incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità3

La necessaria piena genuinità e autenticità delle dimissioni è un principio che trova applicazione anche nel lavoro pubblico.

 

Contesto lavorativo fonte di stress e insoddisfazione

Il notevole turbamento psichico del lavoratore (in un quadro patologico diagnosticato) senza totale esclusione della capacità di intendere e di volere.

Nel caso di specie, emergono elementi che devono sempre essere scrupolosamente valutati nella valutazione della capacità del lavoratore dimissionario.

La CTU rilevava nel lavoratore un “notevole turbamento psichico” anche se non era in condizioni di “totale” esclusione della capacità psichica e volitiva, “e quindi in condizioni di incapacità naturale”.

Invero, la decisione di rassegnare le dimissioni maturava nell’ambito di un contesto lavorativo fonte di stress e insoddisfazione, da cui derivavano patologie diagnosticate dai medici curanti e i molteplici tentativi di cambiare l’ambiente lavorativo effettuati invano dal lavoratore.

Si rendeva ancora necessario tenere in conto la sussistenza di un serio pregiudizio sicuramente arrecato dalle dimissioni, in quanto il lavoratore, con una famiglia da mantenere, era privo di un’alternativa di lavoro.

È erroneo pertanto ritenere che il “notevole turbamento psichico”, oltretutto inserito in un quadro patologico diagnosticato, non è sufficiente ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere di cui all’art. 428 c.c., così come è fuorviante rispetto all’orientamento nomofilattico consolidato considerare necessaria una totale esclusione della capacità psichica e volitiva.

 

Ai fini dell'annullabilità del negozio non occorre la totale privazione della capacità di intendere e di volere. È sufficiente un turbamento psichico che impedisce l'autodeterminazione

Pertanto, La Suprema Corte ha dettato il seguente principio di diritto:

«ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (quale prevista dall’art. 428 cod. civ.) costituente causa di annullamento del negozio, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente un turbamento psichico tale da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’importanza dell’atto che sta per compiere.

Peraltro, laddove si controverta della sussistenza di una simile situazione in riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni, comportano la rinunzia del posto di lavoro – bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost. – sicché occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l’incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto stesso».

 

Annullamento delle dimissioni del lavoratore: scrupolosità dell'indagine, reintegro e retribuzione

Tuttavia, sono d'uopo alcune puntualizzazioni derivanti dalle peculiari caratteristiche dell’atto e alle conseguenze del suo possibile annullamento:

a) l’indagine sulla sussistenza della capacità di intendere e di volere nel lavoratore dimissionario deve essere rigorosa, attesa la natura di negozio giuridico unilaterale delle dimissioni, che è diretto alla rinunzia del posto di lavoro, bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost.: occorre accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l’incondizionata volontà di porre fine al rapporto stesso4;

b) in caso di incapacità naturale, il diritto a riprendere il lavoro discende dalla sentenza di annullamento ex art. 428 c.c., con effetti retroattivi al momento della domanda: da quel momento nasce il diritto alla retribuzione (l’efficacia totalmente ripristinatoria dell’annullamento delle dimissioni non si estende al diritto alla retribuzione, ordinariamente non dovuta in mancanza di attività lavorativa)5.

 

Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

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1 Cass. 14 maggio 2003 n. 7485.

2 Cass. 22 maggio 1969 n. 1797; Cass. 15 gennaio 2004, n. 515; Cass. 28 marzo 2002 n. 4539; Cass. 1 settembre 2011, n. 17977.

3 Cass. 7 aprile 2000 n. 4344.

4 Vedi, per tutte: Cass. 9 aprile 2014, n. 8361; Cass. 3 marzo 2015, 4241; Cass. 11 novembre 2010, n. 22901; Cass. 27 agosto 2003, n. 12549.

5 Cass. 14 aprile 2010, n. 8886.

 

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 30126 dep. 21/11/2018

 

Esposizione del fatto

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