Obbligazione del custode: prevedibilità e caso fortuito. Una sintesi
Il fortuito è quel che esorbita dall’attività custodiale, ovvero dall’area del possibile, propria della vigilanza. La prevedibilità si rapporta a quello della conoscibilità, con valutazione ex ante. Cass. Sent. 1725

Il fatto in breve. Insidia stradale e obbligo di custodia dell'amministrazione
Il danneggiato agiva in giudizio contro il comune ai sensi dell'art. 2051 c.c. a seguito della caduta dal suo motociclo occorsa a causa della presenza di cera sul manto stradale, residuo della processione cittadina con fiaccolata. Il Tribunale rigettava le doglianze, così come la Corte di appello.
Secondo la Corte territoriale, nonostante si ammettesse la vistosa presenza di cera per tutta la carreggiata tanto da provocare lo sbandamento del motociclo, non risultava che il Comune fosse stato avvisato della presenza della sostanza scivolosa sulla sede stradale e non era stato dimostrato dall’attore che in passato si era già verificato un incidente analogo nel contesto interessato. Da ciò si diveniva alla qualificazione della situazione di pericolo come caso fortuito, non potendosi ragionevolmente esigere che l’amministrazione comunale provvedesse alla ripulitura del manto stradale immediatamente dopo il passaggio della processione.
Con l’unico motivo del ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in quanto il giudice di appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’evento causato dalla presenza della cera sull'asfalto fosse da ricondurre ad un fatto imprevedibile per l’amministrazione comunale. Ciò secondo un'asserita fallace interpretazione della disciplina della responsabilità del custode, stante che la presenza della cera doveva essere ricondotta ad una processione programmata di cui il Comune era a conoscenza, tanto da destinare le strade ad uso esclusivo della stessa. Inoltre, costituiva fatto notorio che tali processioni prevedessero fiaccolate che, per la caduta della cera, rendevano scivoloso l'asfalto.
La Suprema Corte, nel cassare la sentenza in accoglimento del motivo spiegato in ricorso, ribadisce alcuni principi cardine sull’obbligazione gravante in capo al custode.
Manutenzione e prevenzione. Caso fortuito, prevedibilità e conoscibilità
Nella custodia ineriscono tanto la manutenzione (manutenzione in senso stretto), ossia la vigilanza atta a percepire e a comprendere quel che é già accaduto, quanto la prevenzione (manutenzione in senso lato), ossia la vigilanza atta a percepire quel che è prevedibile. La vigilanza impone di conoscere il presente, accertando e rimediando, e di trarne le conseguenze per il futuro, quindi prevedendo e prevenendo. La custodia infatti é intrinsecamente anche un’attività preventiva che deve predisporre quanto é necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita.
Invero, in presenza di una condotta di terzi prevedibile e materialmente attinente a una cosa oggetto di custodia, la prevenzione ovvero l’eliminazione della sua conseguenza pregiudizievole rientra in maniera diretta nell’attività di custodia. Altrimenti ragionando, si svuoterebbe l'attività di custodia dell’ordinaria vigilanza della cosa.
Il caso fortuito, in tal contesto, è costituito da eventi che si inseriscono, spezzandola, nell’ordinaria serie causale che prende le mosse dall’esistenza della cosa custodita, eventi che possono consistere pure in condotte di terzi o del danneggiato stesso, ma che devono essere «non conoscibili né eliminabili con immediatezza»1. Tuttavia la serie causale si spezza materialmente solo se tale rottura è imprevedibile, sprigionando i suoi effetti giuridici nel senso di eliminare la serie causale ordinaria.
«Il fortuito allora è quel che esorbita dall’attività custodiale, ovvero dall’area del possibile propria della vigilanza: il fortuito è quel che è impossibile vigilare». Il caso fortuito è imprevedibile, involgendo anche l'imprevisto, per la natura del fatto o per il tempo ontologicamente insufficiente a custodirne la cosa.
Il concetto della prevedibilità si rapporta a quello della conoscibilità, tanto che la giurisprudenza di legittimità utilizza il concetto di conoscibilità per esprimere proprio l’obbligo del custode di prevedere lo status in cui può venire a trovarsi il bene che custodisce2 .
La vigilanza del custode è quindi circoscritta dal caso fortuito, «che traduce in riferimento alla posizione del custode il generale principio ad impossibilia nemo tenetur». Come contraltare, sono le caratteristiche della cosa custodita che delimitano il caso fortuito, configurando l’obbligo custodiale sotto il profilo ex ante, ossia della prevedibilità che rientra quindi nella possibilità giuridica dell’adempimento dell’obbligo stesso3 e dunque rivelandosi come ostativa al fortuito4.
Onere della prova nell'obbligo di custodia. Custodia di strada aperta al pubblico
Proprio con riferimento all’obbligo di custodia che compete alla pubblica amministrazione sulle strade aperte al pubblico transito, si è affermato che l’ente non è responsabile solo se si è verificata una non prevedibile alterazione dello stato della cosa, avendosi caso fortuito soltanto nell’alterazione imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile5.
Per cui il danneggiato è onerato della prova dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e non anche dell’imprevedibilità e non evitabilità dell’insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest’ultimo, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene da lui custodito non presentasse pericolo a chi ne fruiva6.
L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha dunque l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (L. 2248/1865, all. F, artt. 16 e 28; D. Lgs. 285/1992, art. 14; per i Comuni, R.D. 2506/1923, art. 5), nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia7.
Non può pertanto prescindersi dalla valutazione della prevedibilità o meno, da parte del custode, dell’alterazione del manto stradale per effetto di attività svoltesi ben conosciute, risultando indispensabile esaminare se è prevedibile che quella data attività possa in qualche modo interferire con l'uso della strada.
Pertanto va esaminato se l'evento possa considerarsi imprevedibile/imprevisto tale da impedire all’ente proprietario di adempiere l’obbligo di custodia quantomeno, se non nell’apposizione di transenne fino all'effettuazione della pulizia, nell'installazione immediata di cartelli segnalanti il pericolo costituito da un manto stradale compromesso.
Non è corretto limitare l'espletamento della prova del caso fortuito gravante sul custode al vaglio dell’esigibilità, ovvero della giuridica possibilità, della conoscibilità ex post da parte del custode, senza poi considerare anche l’esigibilità della conoscibilità ex ante, in termini di prevedibilità, da parte del custode stesso.
Avv. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Cass. sez. 3, 12 marzo 2013, n. 6101.
2 Cass. sez. 6-3, ord. 19 marzo 2018 n. 6703; Cass. sez. 3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2481; Cass. sez. 3, 12 marzo 2013 n. 6101; Cass. sez. 6-3, ord. 19 marzo 2018 n. 6703; Cass. sez. 3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2481;
3 Cass. sez. 3, ord. 19 gennaio 2018 n. 1257.
4 Cass. sez. 3, ord. 1 febbraio 2018 n. 2482; Cass. sez. 3, ord. 21 ottobre 2017 n. 25837; Cass. sez. 3, 27 giugno 2016 n. 13222; Cass. sez. 3, 24 marzo 2016 n. 5877; Cass. sez. 3, 24 settembre 2015 n. 18877; Cass. sez. 3, 18 settembre 2015 n. 18317; Cass. sez. 3, 5 febbraio 2013 n. 2660.
5 Ex multis Cass. sez. 3, 3 aprile 2009 n. 8157; Cass. sez. 3, 19 novembre 2009 n. 24419; Cass. sez. 3, 20 novembre 2009 n. 24529; Cass. sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389; Cass. sez. 3, 18 luglio 2011 n. 15720; Cass. sez. 3, 18 ottobre 2011 n. 21508; Cass. sez. 3, 12 aprile 2013 n. 8935.
6 Cass. sez. 3, 9 giugno 2016, n. 11802.
7 Cass. sez. 3, ord. 12 luglio 2018, n. 18325.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione VI civile, Ordinanza n. 1725 dep. 23/01/2019
RILEVATO
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