Costituzione di pegno della quota della SRL. Momento perfezionativo e Registro delle Imprese
Sulle modalità costitutive del diritto di pegno su quota di società a responsabilità limitata, una pronuncia della Cassazione Civile, Sentenza n. 31051/2019

La Corte di Cassazione Civile, con Sentenza n. 31051 depositata in data 27 novembre 2019 si sofferma sul diritto di pegno, in particolare costituito su quote di società a responsabilità limitata.
La corte delinea tre diverse modalità costitutive del pegno generiche (vale a dire richiamate da norme generali e non peculiari):
a) con riferimento ai beni mobili (art. 2786 ss. cod. civ.),
b) ai crediti (art. 2800 ss. cod. civ.),
c) ai «diritti diversi dai crediti» (art. 2806 cod. civ.).
Normativa speciale poi prevede specifiche modalità di pegno su peculiari beni.
Momento costitutivo del pegno nei confronti dei terzi
Sulla natura della quota di SRL già la S.C. aveva ritenuto non poter essere assimilabile al bene mobile registrato (Cass. n. 10826/14); non solo. Afferma la S.C. che alla quota di SRL vada riconosciuta la natura di bene mobile non suscettibile di possesso, in quanto assimilabile ai beni mobili immateriali.
Il regime della pubblicità degli atti societari avviene mediante il recepimento delle variazioni, e conseguente iscrizione, da parte del Registro delle Imprese.
Sulla valenza della pubblicità al Reg. Imprese, diverso dal sistema di pubblicità immobiliare, è parere della dottrina che la prima non abbia portata reale che è invece propria della seconda.
Essendo questo il caso, allora il modo costitutivo darà il terzo di quelli sopra indicati, quello previsto dall’art. 2806 c.c. (che recita “Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi, fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 2787”)
Se è ben chiaro, a questo punto, che la costituzione del pegno di quota di SRL, ai sensi dell’art. 2740 c.c., ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito dell’atto di cessione presso il Registro delle Imprese1 (non avendo alcun effetto l’iscrizione al libro dei soci) si è posto tuttavia il quesito si come debba essere risolto il conflitto fra il criterio del deposito, previsto dal primo comma dell’art. 2740 c.c. e quello di “iscrizione” previsto dal terzo comma dello stesso articolo che regola il caso di eventuale conflitto tra più acquirenti della stessa partecipazione.
Iscrizione del pegno al Registro delle Imprese
Secondo la S.C., nel provvedimento in commento, la disposizione del primo comma deve intendersi superata dalla previsione del terzo comma, alla luce dell’esame comparativo della normativa in materia, e cita alcune tratti essenziali dell’argomentazione: «poiché l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, ove dipendesse dal mero deposito dell'atto, precederebbe l'efficacia nei confronti dei terzi, conseguente alla successiva iscrizione»: «potrebbe così essere ammesso a esercitare i diritti sociali anche chi abbia acquistato le quote sulla base di un atto non iscrivibile nel registro delle imprese e di cui successivamente il Conservatore rifiuti l'iscrizione», in tal modo compromettendosi, fra l'altro, «gli interessi generali alla stabilità degli atti sociali e alla trasparenza nella circolazione dei capitali».
A conclusione la S.C. esprime il seguente principio di diritto:
«la costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell'art. 2806 cod. civ., sicché il diritto di pegno risulta costituito con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese».
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1 - Cass. 20170/2017: “va affermato che, in tema di pignoramento della partecipazione a società a responsabilità limitata, il conflitto tra creditore pignorante ed acquirente della partecipazione va risolto applicando l'art. 2914 c.c., n. 1, con la conseguenza che non hanno effetto in pregiudizio del primo le alienazioni che siano state iscritte nel registro delle imprese successivamente all'iscrizione del pignoramento, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona fede, non essendo applicabile l'art. 2470 c.c., comma 3.”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. I, Sentenza n. 31051 dep. 27/11/2019
FATTI DI CAUSA
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